Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7830 del 14/04/2020

Cassazione civile sez. un., 14/04/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 14/04/2020), n.7830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15741-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L’UMBRIA, con ordinanza n. 1/C/19 depositata il 22/05/2019 nella

causa tra:

Z.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA TERESA LAVARI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

STEFANO VISONA’, il quale conclude affinchè la Corte respinga il

ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei Conti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/5/2019 la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per l’Umbria ha sollevato conflitto di giurisdizione ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, nel procedimento introdotto con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., da Z.L., dipendente dell’INPS, per il riconoscimento nei confronti dell’Istituto delle molteplici e gravi patologie da cui era affetta che ne riducevano in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro in occupazione confacenti alle sue attitudini, rimesso dal Tribunale ordinario di Terni alla Corte dei Conti.

Secondo la Corte dei Conti oggetto del giudizio non era il riconoscimento del trattamento pensionistico, ma l’accertamento di uno stato di riduzione della capacità lavorativa utile al riconoscimento di un beneficio previdenziale la cui giurisdizione apparteneva al giudice ordinario.

2. La Procura generale ha concluso per il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.

4. Come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (tra altre, Cass. Sez. U. n. 7755/2017; n. 11849/2016; n. 4853/2013; n. 5927/2011; n. 12722/2005). In sostanza la competenza della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (cfr. Cass. SU n. 7755/2017) ed in tali casi la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri – anche istruttori – del giudice ordinarlo per l’accertamento e la valutazione del fatti.

5. Va, altresì, ricordato il principio consolidato di questa Corte secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giurisdizioni, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

6. Nella fattispecie il ricorrente, dipendente pubblico, ha chiesto l’accertamento giudiziale,attraverso il ricorso alla procedura ex art. 445 bis c.p.c., delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell’assegno di invalidità. E’ noto che il procedimento per a.t.p.o. ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, “strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento amministrativo dell’ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che deve essere indicata nel ricorso” (Cass. n. 9755/2019, Cass. n. 24/10/2018, n. 27010).

Su tale domanda sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti non risultando fondato il rilievo formulato dalla Sezione ricorrente, secondo cui oggetto del giudizio non è il trattamento pensionistico,ma l’accertamento di uno stato di riduzione della capacità lavorativa. Tale giurisdizione sussiste anche con riferimento al procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto proprio preordinato all’adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale indicata in ricorso.

7. Per le considerazioni che precedono va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2020

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