Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 783 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 783 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 21814-2011 proposto da:
ITALIAPPALTI SRL 02643490739 – già Italiana Appalti Sas per atto
di cessione di ramo di azienda in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 56,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato REALE RAFFAELE, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PEZZUTO DONATO, in qualità di custode giudiziario dell’immobile
ubicato in Taranto alla Via Salento nn. 51 – 53;
– intimato –

-4 3

Data pubblicazione: 16/01/2014

avverso la sentenza n. 137/2010 della CORTE D’APPELLO di
LECCE – Sezione Distaccata di TARANTO del 3.2.2010, depositata il
20/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011
-2-

11.

21814 sez. M3 – ud. 07-11-2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

R.g.n. 21814-11 (c.c. 7.11.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. La s.r.l. Italiappalti, qualificandosi come già Italiana Appalti s.a.s. (parte della
sentenza impugnata), in virtù di un atto di cessione di ramo di azienda del 29 maggio 2007,
ha proposto ricorso per cassazione contro Donato Pezzuto avverso la sentenza del 20 luglio
2010, con cui la Corte d’appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in riforma della
sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Taranto, ha accolto la domanda
del Pezzuto di rilascio di un immobile detenuto senza titolo dalla Italiana Appalti s.a.s.

Non v’è stata resistenza di alcuno al ricorso.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato
della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti
considerazioni:
§2. Il ricorso si presta ad essere trattato in camera di consiglio con il
procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare inammissibile per inosservanza
del requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., relativo all’esposizione sommaria dei fatti della
causa.
§2.1. La struttura del ricorso si articola, infatti, con la riproduzione integrale per
alcune decine di pagine di una serie di atti delle fasi di merito, di modo che la parte di esso
che dovrebbe esporre il fatto sostanziale e processuale ed assolvere al detto requisito di
ammissibilità risulta inidonea a fornire tale esposizione, se non costringendo la Corte alla
lettura degli atti di quelle fasi, non diversamente da come sarebbe accaduto se parte
ricorrente, invece di riprodurli, avesse ad essi rinviato.
In particolare, vengono riprodotti: la citazione introduttiva del giudizio di primo
grado da parte del Pezzuto, la comparsa di costituzione della s.a.s. Italiana Appalti, la
comparsa conclusionale del Pezzuto e quella della detta s.a.s., la sentenza di primo grado,
l’atto di appello del Pezzuto, la comparsa di costituzione con appello incidentale della
s.a.s., la conclusionale del Pezzuto e quella della s.a.s., la sentenza di appello qui
impugnata.
§2.2. Ora, anche recentemente, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza,
simili forme di preteso adempimento dell’onere di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c. sono state
ritenute inidonee allo scopo per “inutile eccesso” da Cass. sez. un. n. 5698 del 2012,
secondo la quale <>.
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione alle
quali, del resto, non sono state mosse obiezioni né con memoria né in sede di adunanza,
nella quale non si è fatta richiesta di audizione.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
§3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 7
novembre 2013.

ricorso>>.

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