Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 783 del 15/01/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 783 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 5257-2010 proposto da:
TGVEL S.N.C.

03090980966 in persona del legale

rappresentante pro tempore Signora SARDI SONIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI
UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MORICHI
MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati
2012
1805

LANERANCONI RENATO, TORNIELLI LORENZO giusta delega
in atti;

– ricorrente contro
SOCIETA’ AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. in persona

Data pubblicazione: 15/01/2013

del responsabile della Direzione Legale Avv. PIETRO
FRATTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO
D’AREZZO 32, presso io studio dell’avvocato MATTEO
MUNGARI, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;
controricorrente

avverso la sentenza n. 1142/2009 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/11/2009, R.G.N.
1328/2007;
udita la relazione delJa causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2012 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato RENATO LANFRANCONI;
udito l’Avvocato ALBERTO CAVALIERE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto;

Svolgimento del processo

La s.n.c. T.G.VEL di Sonia Sardi & C. ha convenuto davanti al
Tribunale di Genova la s.p.a. Autostrade per l’Italia,
chiedendo il risarcimento dei danni

subiti

a seguito

circa, allorché il conducente di un autocarro Renault ATC, di
sua proprietà, non ha potuto evitare l’impatto con un
pneumatico con cerchione, appartenente ad un mezzo pesante,
abbandonato sulla carreggiata da lui percorsa dell’autostrada
Savona – Genova. Il conducente ha perso il controllo
dell’automezzo, che ha rportato danni per oltre

20.000,00.

La convenuta ha resistito alla domanda, che il Tribunale ha
respinto, compensando fra le parti le spese di causa.
La danneggiata ha proposto appello, facendo rilevare fra
l’altro che dall’istruttoria svolta è emerso che fin dalle
ore 14 di quello stesso giorno la sec. Autostrade era stata
avvertita della presenza dell’ostacolo e che anche il
conducente di altra autovettura (un cittadino di nazionalità
francese) è andato ad urtare contro il pneumatico.
Con sentenza 17 – 18 novembre 2009 n. 1112, notificata il 22
gennaio 2010, la Corte di appello di Genova ha respinto
l’appello, ponendo a carico dell’appellante le spese del
grado.
Con atto notificato il

marzo 2010 TGVEL propone ricorso

per cassazione.

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dell’incidente verificatosi il 29 aprile 2002, alle ore 17,10

Resiste l’intimata con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha ritenuto non dimostrata la colpa

a) nessun testimone estraneo ha confermato le dichiarazioni
dei due conducenti coinvolti nel sinistro, dichiarazioni che
risultano fra loro contraddittorie, poiché entrambi hanno
dichiarato di avere trovato il pneumatico sulla propria
corsia di marcia, pur percorrendo corsie diverse;
b) la Polizia stradale, giunta in luogo alle ore 17,30, dopo
l’incidente, ha scritto nel rapporto di avere rinvenuto il
pneumatico fuori della sede stradale e dietro il

new jersey,

appoggiato all’ingresso della galleria Chiesa;
c)

un testimone (dipendente della soc. Autostrade), ha

dichiarato che – a seguito di una prima segnalazione della
presenza del pneumatico, avvenuta verso le ore 14

dello

stesso giorno del sinistro – è intervenuta in luogo una
pattuglia che ha rimosso l’ostacolo, mettendo in sicurezza il
tratto autostradale;
d)

fino all’ora del sinistro non vi è stata alcuna

segnalazione di altri incidenti o blocchi del traffico, il
che rende inverosimile il fatto che l’ostacolo non sia stato
rimosso; tanto più che la Polizia e gli Ausiliari delle

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della convenuta, adducendo a motivazione il fatto che:

Autostrade pattugliano costantemente, nel corso delle 24 ore,
il tratto stradale in oggetto.
1.- Con l’unico motivo la società ricorrente, richiamato il
principio di cui all’art. 2051 cod. civ., che sancisce una

custodia, denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha
ritenuto superata detta presunzione, mettendo in dubbio
l’effettivo verificarsi del fatto storico posto a base della
domanda risarcitoria, a fronte di molteplici e concordanti
elementi in contrario: quali il fatto che la società
convenuta non ha contestato che l’ostacolo fosse
effettivamente presente; che nel giudizio di primo grado non
sono stati ammessi i capitoli di prova da essa dedotti a
dimostrazione dell’incidente,
contestazione”,

“perché non

oggetto di

mentre sono stati ammessi ed esperiti i

capitoli di prova richiesti dalla convenuta a dimostrazione
del fatto che la presenza del pneumatico sulla sede stradale
le è stata segnalata ad incidente avvenuto; che non è
ravvisabile alcuna contraddizione fra le dichiarazioni dei
due conducenti, in quanto il pneumatico è oggetto mobile e
ben potrebbe essere stato sbalzato da una parte all’altra
dell’autostrada; che dal verbale della polizia stradale
risulta che l’automobile del cittadino francese procedeva
sulla corsia di sorpasso e che l’autocarro della TGVEL è

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presunzione di responsabilità per il danno da cose in

sopraggiunto dopo il primo impatto, urtando il medesimo
oggetto; che la Corte di appello ha omesso di esaminare i
rilievi della polizia stradale, da cui risulta la presenza di
scalfitture con abrasione, impresse dal cerchione in

l’ostacolo era presente sulla carreggiata al momento del
sinistro.
3.- Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che la norma che regola la fattispecie è l’art.
2051 cod. civ. sulla responsabilità per danno da cose in
custodia, norma che sta alla base della domanda risarcitoria
di TGVel e delle sue argomentazioni difensive (cfr.

Ricorso,

pag. 10) e che è applicabile al proprietario o al gestore di
strade che sia chiamato a rispondere dei danni provocati
dall’omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere
la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli
utenti (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 26 giugno 2008 n. 15042;

Idem, 25 luglio 2008 n. 20427; Idem. 18 luglio 2011 n. 15720,
ed altre).
La responsabilità trova un limite solo nel caso fortuito che
– nelle fattispecie simili a quella in esame – va ravvisato
nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause
estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di
terzi (come l’abbandono sulla pubblica via di oggetti
pericolosi) con modalità di tempo e di luogo tali per cui il

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prossimità della galleria Chiesa: il che conferma che

pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato
tempestivamente, neppure con la più diligente attività di
controllo e di manutenzione
2003 n. 298;

(Cass. civ. Sez. 3, 13 gennaio

n. 15042/2008, cit.;

n. 20427/2008, cit.;

L’onere

della

prova

sia

del

caso

fortuito,

sia

dell’adempimento dei doveri di diligente manutenzione,

è a

carico del custode (nella specie, della s.p.a. Autostrade).
Per poter escludere la responsabilità di quest’ultima la
Corte

di

appello

avrebbe

dovuto

pertanto

accertare

inequivocabilmente: o l’insussistenza del fatto storico
dedotto in giudizio dall’attrice in primo grado (cioè la
presenza dell’ostacolo sulla carreggiata);

oppure

l’assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per
eliminarlo, a causa dell’immediatezza del sinistro rispetto
al comportamento che ebbe a creare l’ingombro.
Nella specie non vi è dubbio che il pneumatico si trovasse
effettivamente in luogo ed è stato altresì dimostrato che la
sua presenza è stata per la prima volta segnalata alla soc.
Autostrade alle ore 14, mentre l’incidente si è verificato
dopo le ore 17.
Era onere della società dimostrare di essere intervenuta ad
eliminare l’oggetto, tempestivamente e radicalmente, sì da
mettere definitivamente la strada in condizioni di sicurezza.

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Cass. civ. Sez. 3, 3 aprile 2009 n. 8157, ed altre).

La motivazione della Corte di appello sul punto risulta a dir
poco insufficiente e lacunosà: richiama una testimonianza
secondo cui l’autostrada sarebbe stata “rimessa in
sicurezza”, dopo la segnalazione delle ore 14, senza che sia

allo scopo: in particolare, se il pneumatico sia stato
collocato al di fuori della sede stradale, oltre il guardrail o comunque in posizione tale da eliminare ogni rischio
che venisse nuovamente ad invadere le corsie di marcia,
perché

risucchiato

dall’urto di qualche automezzo di

passaggio, o dallo spostamento d’aria provocato dal traffico
pesante.
La testimonianza è sul punto generica e non significativa, a
fronte del fatto che alle ore 17 – tre ore dopo la prima
segnalazione ancora due conducenti incrociavano il
pneumatico sul loro percorso ed uno di essi usciva di strada
riportando danni gravi.
Né appare giustificato l’addebito di contraddittorietà alle
dichiarazioni di questi, in mancanza di una precisa
ricostruzione della dinamica dell’incidente che permettesse
di accertare se i due automezzi siano sopraggiunti
contemporaneamente, in posizione tale da non poter investire
entrambi l’oggetto, o se un primo impatto abbia proiettato
il pneumatico sulla corsia percorsa dal secondo mezzo.

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stato specificato quali misure concrete siano state adottate

Neppure è rilevante li fatto che, dopo l’incidente,

la

Polizia stradale abbia trovato il pneumatico oltre il

new

dovendosi accertare quale fosse la situazione

jersey,

precedente ad esso.

della polizia stradale, nella parte in cui ha rilevato
abrasioni sul fondo stradale, riferibili al corpo estraneo
venutosi a trovare sulla corsia di marcia.
In definitiva, la motivazione delJa Corte di appello
fondata, in sostanza, sulla sola, generica deposizione di un
Leste,

dipendente

dell’autostrada

non

e

recatosi

personalmente in luogo – è insufficiente a giustificare la
convinzione che la s.p.a. Autostrade, a cui ne incombeva
l’onere, abbia effettivamente offerto la prova liberatoria di
cui all’art.

2051 cod,

civ.,

cioè la prova certa e

inequivocabile di avere compiuto, dopo la segnalazione della
presenza

del

pneumatico

e

prima

del

dell’incidente – tutte le attività necessarie a
alce-r_c_____tffettiv.ament:e rime
sicurezza,

la strada

verificarsi
i •e

In condizioni di

a fronte del fatto che l’incidente si è

verificato, che un pneumatico è stato effettivamente trovato
in

luogo

segnalata
polizia

/

e
con

che

la

sua

notevole

stradale

presenza
anticipo,

contiene

anche

è
e

stata
che

il

riscontri

effettivamente
verbale
oggettivi

della
del

fatto.

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La sentenza ha altresì omesso di tenere conto del verbale

4.-

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve

essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di
appello di

Genova,

in diversa composizione,

affinché

di diritto sopra enunciati e con congrua e

logica

motivazione.
5.-

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del

presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di
appello di Genova, in diversa composizione che deciderà anche
sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012

Presid.e.nte ,

riesamini e decida la controversia, uniformandosi ai principi

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