Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7829 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

signor T.A., di seguito anche “Contribuente”,

rappresentato e difeso Dall’avv. Torti Luigi ed elettivamente

domiciliato presso l’avv. Achille Reali, Piazza dei Martiri di

Belfiore 2, Roma;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in persona del

Direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– intimata e costituita in giudizio –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano 23 maggio 2005, n. 134/15/05, depositata il 14 ottobre 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 4

febbraio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Diego Giordano per l’Agenzia resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’introduzione del giudizio di legittimità.

1.1. Il 9-10 novembre 2006 è notificato all’Agenzia un ricorso del Contribuente per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello del Contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano n. 181/15/2004, che aveva rigettato il suo ricorso contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua domanda di rimborso di Euro 330.129,08 pagati per Irpef ed IRAP 2000.

Il ricorso per Cassazione del Contribuente è sostenuto con un solo motivo d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata e sia dichiarata la legittimità del richiesto rimborso di Euro 330.129,08.

1.2. L’Agenzia limita la sua difesa alla costituzione in giudizio e alla partecipazione all’udienza pubblica.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il signor T.A., attore, si avvale, sin dagli anni ’90, “dell’opera di una società, cedendo a questa, in esclusiva, i diritti di utilizzo e sfruttamento economico della propria immagine a fronte di un corrispettivo, fissato dal contratto allora in essere, da corrispondersi in parte in misura variabile (2% dei ricavi della società derivanti dalla sfruttamento dei diritti sopra richiamati) ed in parte in misura fissa, da corrispondersi in natura (uso di autovettura: L. 70.000.000; uso di immobili da adibirsi ad abitazione: L. 135.000.000). La parte variabile del corrispettivo pattuito è stata regolarmente fatturata ed incassato ogni anno, mentre quella fissa, da corrispondersi in natura, per gli anni dal 1994 al 1999, è stata fatturata nell’anno 2000” (pagina 1-2 del ricorso);

b) il Contribuente presenta una dichiarazione dei redditi del 2000 (Modello Unico 2001), nella quale espone “elementi reddituali attivi, per complessive L. 1.230.000.000 (Euro 635.241,99), attinenti agli anni d’imposta dal 1994 al 1999” (pagina 5, ultime tre righe, del ricorso), e corrispondenti alla somma di L. 205.000.000 (L. 70.000.000 per l’autovettura + L. 135.000.000 per l’abitazione) moltiplicata per ciascuno degli anni dal 1994 al 1999;

c) in data imprecisata il Contribuente presenta una rettifica della dichiarazione dei redditi del 2000, portando in detrazione la somma di L. 1.230.000.000, che si sarebbero dovute dichiarare, pro quota, in ciascuno degli anni dal 1994 al 1999 (pag. 3 e pag. 6 del ricorso), deducendone un credito d’imposta di Euro 330.129,08, di cui chiede il rimborso;

d) il Contribuente chiede anche il condono per gli anni dal 1994 al 2001, con l’eccezione del 2000 (pagina 3, righe 6-8, della sentenza d’appello);

e) il silenzio rifiuto dell’Ufficio sulla domanda di rimborso conseguente alla rettifica, presentata dal Contribuente, della dichiarazione dei redditi del 2000 è da lui impugnato dinanzi alla CIP di Milano, che rigetta il suo ricorso;

d) l’appello del Contribuente è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata:

a) la CTR “condivide … l’orientamento della Suprema Corte …, secondo cui la dichiarazione tributaria è rettificabile a favore del contribuente, purchè questi fornisca la prova, anche in termini di elementi di giudizio, del fatto costitutivo della domanda di rimborso. Il contribuente, nel caso di specie, nonostante sostenga di averlo fatto, non ha addotto alcuna prova a supporto della dimostrazione di avere dichiarato ricavi non pertinenti al periodo d’imposta 3200. Infatti, dall’estratto registro fatture clienti allegato al Modello unico sono proprio indicati incassi dell’anno 2000 e dal libro giornale, sempre allegato al Modello Unico prodotto, risultano operazioni dell’anno 2000”;

b) “in ogni caso, la tesi del contribuente si pone in aperto contrasto con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7, comma 7”, il quale “comporta che le dichiarazioni sono intangibili, nel senso che, una volta presentata la domanda di condono, occorre attenersi ai dati nella stessa contenuti, tant’è che la liquidazione dell’imposta è commisurata ai dati contenuti nella dichiarazione. La definizione dell’annualità “condonata” esclude quindi la possibilità di avanzare richieste di rimborso per crediti di imposta scaturenti da cespiti non considerati nella domanda di condono. Ciò evidenza l’inammissibilità della dichiarazione integrativa del 2002, mediante la quale il contribuente sostiene di avere erroneamente imputato all’anno 2000 compensi che assume di aver effettivamente percepito negli anni precedenti (in particolare, dal 1994 al 1999), oramai definiti e intangibili, in quanto “coperti” dal condono. In proposito la Commissione osserva che la presentazione della domanda di condono per le annualità considerate, come impedisce all’Ufficio di procedere ad accertare la presenza di nuovi cespiti non dichiarati, così rende inammissibile la pretesa del contribuente di imputare alle annualità coperte dal condono redditi non dichiarati in un diverso anno di imposta e non interessati dalla definizione agevolata”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il motivo d’impugnazione 4.1. Con l’unico motivo d’impugnazione si denuncia la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 163 (già art. 127) assumendo che la stessa imposta sarebbe da lui pagata due volte, se la sua domanda di rimborso non venisse accolta, come, per l’appunto, ha deciso la CTR. 4.1.1. Il ricorrente sostiene, con riguardo alla prima ratio decidendi della sentenza impugnata relativa alla prova dell’imputabilità di redditi dichiarati per il 2000 ad anni d’imposta precedenti, che “nel caso di specie, contrariamente alle affermazioni delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, sulla base della documentazione prodotta in giudizio (allegati 4 e 5 al ricorso introduttivo e 3 e 4 all’atto di appello), oltre che per ammissione della stessa Agenzia delle Entrate (allegati 6 e 7 al ricorso introduttivo), per l’anno 2000, con il “Modello Unico 2001″, sono stati dichiarati elementi reddituali attivi, per complessive L. 1.230.000.000 (Euro 635.241, 99), attinenti agli anni d’imposta dal 1994 al 1999”.

4.1.2. Con riguardo, invece, al rapporto tra condono e rimborso d’indebito tributario su cui la CTR ha costruito la sua seconda ratio decidendi, il ricorrente sostiene che, da un lato, “la possibilità di rettificare le dichiarazioni presentate è orami un dato di fatto, supportato da più che numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione”, e, dall’altro, che “non è conferente il richiamo fatto dal giudice d’appello alla L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 7, che si riferisce alla definizione automatica fondata su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata (nel caso in esame non esiste differenza tra il dichiarato e quanto preso a base della definizione agevolata) o alla omessa dichiarazione di reddito di lavoro autonomo (nella fattispecie tale tipologia di reddito è stata regolarmente dichiarata con il quadro RE) anche perchè oggetto di rettifica non sono le dichiarazioni “intangibili” oggetto di condono ma quella riguardante l’anno 2000 per la quale non si è ritenuto di aderire al condono”.

4.2. Come si deduce dalla sintesi della posizione assunta dal ricorrente, sotto l’unico motivo d’impugnazione sono inserite, in realtà, due censure.

4.2.1. La prima doglianza, relativa alla prova dell’imputazione annuale di redditi, è manifestamente inammissibile, perchè, a fronte della posizione assunta dalla CTR e qui riferita nel p. 3.a), il ricorrente, in dispregio dell’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, non riproduce testualmente quelle parti dei documenti, che si dicono allegati a vari atti di causa e ai quali alla Corte è precluso l’accesso, nelle quali sarebbero calate le dimostrazioni dell’assunto favorevole al Contribuente e disconosciuto dal giudice d’appello. Ne deriva che la Corte non è posta nella condizione di conoscere quei dati, senza dei quali le è impedito di valutare la (in)fondatezza dell’ipotesi d’invalidità della sentenza di secondo grado prospettata dal ricorrente.

4.2.2. La seconda doglianza, attinente al rapporto tra condono e rimborso d’indebito tributario, è, invece, infondata.

Si ricorda, al riguardo, che è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale il condono tributario premiale attribuisce al contribuente un diritto potestativo di scelta tra il procedimento amministrativo di accertamento tributario ordinario, con conseguente pretesa all’eventuale rimborso del tributo indebitamente pagato, e il procedimento amministrativo di accertamento tributario straordinario di condono, che si articola in un oggetto qualitativamente e quantitativamente diverso da quello dichiarato e nella determinazione di una quantità del contenuto dell’imposta diversa da quella risultante dall’esercizio del potere di accertamento tributario ordinario, con la conseguenza che l’opzione del contribuente per il condono preclude ad entrambi i soggetti del rapporto il ricorso al procedimento di accertamento ordinario e, quindi, anche ogni pretesa al rimborso da parte del contribuente, il cui eventuale ricorso al giudice tributario diviene inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (in questo senso, in generale, Corte di cassazione 8 settembre 2009, n. 22559, e, specificamente per l’IRAP, Corte di Cassazione 16 febbraio 2007, n. 3682), con il vincolo per il giudice di rilevare d’ufficio tale inammissibilità, perchè, “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica …, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta …, con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra” (Corte di Cassazione 3 dicembre 2007, n. 25239)”.

In senso contrario all’applicazione alla presente controversia del principio della preclusione del condono rispetto al rimborso dell’indebito tributario non può valere osservare, come fa il ricorrente, che nel caso specifico le imposte del 2000 sono oggetto di parziale rimborso, ma non di condono. Infatti, il rimborso è chiesto assumendo, come titolo della relativa pretesa, l’imputazione di redditi, che si vogliono erroneamente dichiarati per il 2000, ad annualità, quelle degli anni 1994-1999, per i quali s’è chiesto il condono: non è la mancanza di domanda di condono per il 2000 ad assumere rilievo per la rettifica della dichiarazione resa con il Modello Unico 2001, ma è il condono richiesto per gli anni dal 1994 al 1999 che preclude ogni rettifica che riguardi gli anni condonati, anche indirettamente, cioè attraverso la rettifica di un anno non condonato.

4.2.3. Dei due motivi effettivi, dunque, il primo, già di per sè sufficiente ad escludere il riconoscimento delle ragioni del Contribuente, è inammissibile, e il secondo, operante in senso a lui sfavorevole ad abundantiam, è infondato.

5. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

La peculiare struttura della fattispecie controversa e la natura delle questioni sottoposte all’esame della Corte depongono per la compensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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