Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7829 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.N., M.A., S.L., D.C.
I., elettivamente domiciliati in Roma, P. del Popolo 18, presso
l’avv. FRISANI Pietro L., che li rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrenti –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia emesso nel
procedimento n. 176/08 in data 4.5.2009;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24.2.2011 dal
Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. RUSSO Libertino Alberto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., osservava quanto segue: ” P.N., M.A., S.L. e D.C.I. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Venezia aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 1.920,00 ciascuno, con riferimento a giudizio davanti alla Corte dei Conti, sezione Veneto, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per 7 anni e otto mesi.
Il Ministero ha resistito con controricorso.
In particolare con i due motivi di impugnazione i ricorrenti hanno denunciato, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’inadeguatezza dell’indennizzo liquidato, censura che appare manifestamente fondata, essendo stato riconosciuto a tale titolo un importo di gran lunga inferiore (Euro 250,00 annui) a quelli risultanti dalla giurisprudenza della Corte Europea e di questa Corte”.
Tali rilievi, sui quali il pubblico ministero e le parti non hanno formulato conclusioni o depositato memorie, sono condivisi dal Collegio.
Ne consegue che il decreto impugnato va cassato e, decidendo nel merito, il Ministero va condannato al pagamento di Euro 6.000,00 per ciascuno dei ricorrenti,, oltre agli interessi dalla domanda ed al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 6.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre agli interessi legali dalla domanda e al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate rispettivamente in Euro 1.500,00 di cui Euro 720,00 per onorari e Euro 380,00 per competenze e in Euro 900,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011