Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7828 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.27/03/2017),  n. 7828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3090-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO DI

LESINA 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CORATELLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7300/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

C.G. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7300/44/2015, depositata in data 20/07/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di rettifica ed accertamento emesso, per IVA non versata e maggiori diritti doganali, a seguito della contestazione dell’errata indicazione del valore e/o origine della merce in occasione di importazioni dalla Cina, in relazione all’anno d’imposta 2010, – è stata confermata a decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

– a seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, il ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto a redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, a violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, avendo la C.T.R. respinto l’istanza di riunione di procedimenti connessi, trattati dalla stessa Sezione, con motivazione meramente apparente e giuridicamente errata.

2. Preliminarmente, in ordine alla questione di legittimità costituzionale del nuovo disposto dell’art. 380 bis c.p.c., introdotto con il D.Lgs. n. 168 del 2016, conv. con modifiche in L. n. 197 del 2016, sollevata dal ricorrente in memoria, la stessa è manifestamente infondata, come già chiarito da questa Corte (Cass. 395/2017: “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento all’art. 24 Cost. dell’art. 380-bis c.p.c. (nel testo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), costituendo non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, all’esito di una mera proposta di trattazione camerale da parte dei consigliere relatore che, in quanto semplice ipotesi di esito decisorio, non è vincolante per il collegio, il quale, pertanto, ove intenda porre a base della decisione una questione rilevata d’ufficio, può ripristinare l’interlocuzione delle parti secondo il paradigma dell’art. 384 c.p.c., comma 3, deponendo in tal senso una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dello stesso art. 380-bis c.p.c.”).

3. La prima censura è infondata. E principio di questa Corte che in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 2245/2015; Cass. 1053/2016; Cass. 1194/2007; Cass. 28992/2005; Cass. 15706/2001).

Il vizio motivazionale è, in ogni caso inammissibile, sia per mancata compiuta articolazione, sia per mancata individuazione del fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, alla luce del nuovo articolato dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Il ricorrente, con il secondo motivo, denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 111 Cost., art. 2909 c.c., artt. 324 e 112 c.p.c., con riferimento alla statuizione della C.T.R. in punto di rigetto dell’eccezione, espressamente formulata dall’appellante, di violazione del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della C.T.R. della Liguria n. 151/02/2013, passata in giudicato nel 2014, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado (inerente l’impugnazione di accertamenti relativi ad altre dichiarazioni di importazioni, riunite, riguardanti gli anni 2005/2006) di accoglimento del ricorso del contribuente per carenza di legittimazione passiva.

5. Il motivo èinfondato. Questa Corte ha già chiarito (Cass. 12249/2010; conf. Cass. 16996/2012; Cass. 8855/2016) che “le controversie in materia di IVA sono annoverabili fra quelle che richiedono il rispetto di norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante dei giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 c.c., e dalla sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 – la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria, come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema comunitario di imposta”. Nella specie, le contestazioni alla base dell’avviso di accertamento e rettifica impugnato concernono un sistema di frodi caratterizzato dalla asserita creazione di alcune società di comodo costituite proprio allo scopo di frodare il fisco, in relazione all’IVA dovuta per operazioni di importazione di merce nella UE.

6. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta poi la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 per mancata allegazione all’avviso del processo verbale di contestazione.

7. Anche tale censura è infondata, avendo questa Corte ripetutamente chiarito che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407/2015). In ogni caso, la C.T.R. ha accertato che la rettifica e il processo verbale ad esso allegato avevano ricostruito sufficientemente la vicenda posta a base della pretesa fiscale, in tal modo ritenendo, con accertamento di fatto non contestato dalla parte ricorrente, a piena idoneità dell’atto ad assolvere la funzione di conoscenza degli elementi essenziali, indicati dall’ufficio a sostegno della richiesta impositiva.

8. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 201, 202, 203 e 213 del Codice Doganale Comunitario e dell’art. 2727 c.c., in relazione all’erroneo riconoscimento, da parte della C.T.R., in capo al contribuente della posizione di debitore doganale.

9. Anche tale censura è inammissibile ed infondata.

Anzitutto, la contestazione riguarda l’attività valutativa della C.T.R. e l’esistenza stessa degli elementi indicati dai giudici di appello, cosicchè non è integrata una violazione di legge, ma piuttosto una contestazione sull’attività valutativa del giudice di merito, il che avrebbe richiesto la deduzione di un vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso è consentito.

Nel caso di specie, la parte ricorrente disconosce la valenza indiziaria degli elementi esaminati dalla C.T.R. e vorrebbe che questa Corte si sostituisse al giudice di merito nell’apprezzamento della valenza indiziaria dei fatti, senza avvedersi che siffatta attività trascende dal sindacato riservato al giudice di legittimità.

Inoltre, questa Corte ha già chiarito (Cass. 5159/2013; Cass. 11181/2010; Cass. 23537/2016) che “in tema di dazi da importazione, l’art. 202, comma 3 codice doganale comunitario, di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, applicabile “ratione temporis”, qualifica come debitori per l’obbligazione doganale, sorta in seguito all’irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, l’importatore (cioè colui o coloro che hanno proceduto all’importazione irregolare) nonchè chi ha acquisito o detenuto la merce e sapeva, o avrebbe dovuto secondo ragione sapere, allorquando l’ha acquisita o ricevuta, che si trattava di merce introdotta irregolarmente”.

Nel caso di specie, la C.T.R. ha specificamente collegato la responsabilità del C. all’operazione doganale, individuandolo come soggetto direttamente coinvolto nell’organizzazione transnazionale che, utilizzando società di comodo, importava merci dalla Cina, dichiarandone un valore nettamente inferiore a quello reale, realizzando poi i pagamenti effettivi attraverso altre società, dislocate in Cina. Ha poi specificamente indicato gli elementi dai quali ha tratto convincimento che il C. fosse impegnato nella gestione di alcune società di comodo, che avevano partecipato alle operazioni di importazione, individuandoli specificamente.

Nel far ciò, pertanto, la CTR non è incorsa nella prospettata violazione di legge, nè ha male applicato la disciplina in tema di presunzioni.

10. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Respinge il ricorso; Condanna ii ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese dei giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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