Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7828 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7828 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 27028-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, Societa’ con socio unico, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
MADDALUNO GIUSEPPINA, elettivamente domicialiata presso la
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,
rappresentata e difesa dall’Avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 6160/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 19/06/2013, depositata 11 20/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO
FATTO E DIRITTO

accoglimento del gravame proposto da Maddaluno Giuseppina awerso
la decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità del contratto di
lavoro temporaneo stipulato tra Poste Italiane s.p.a e la Maddaluno per

il tramite della spa Adecco a far data dal 3.12.2002 al 31.1.2003,
prorogato quattro volte, in forza del quale la lavoratrice aveva prestato
servizio presso il Cali Center di Napoli e, per l’effetto, la sussistenza tra
la predetta e Poste Italiane di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con condanna al ripristino del rapporto con l’utilizzatrice
ed alla corresponsione di una somma a titolo risarcitorio pari a 5
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Rilevava la Corte del merito che, se pure nel contratto di fornitura tra
le imprese le ragioni di ricorso allo stesso sottese potessero essere
molteplici, rispetto alla singola utilizzazione, il contratto di lavoro tra
l’impresa che forniva la manodopera ed il lavoratore doveva
esattamente esplicitare e specificare quali delle ragioni indicate nel
contratto giustificassero l’assunzione del dipendente e la sua
destinazione presso l’utilizzatore, onde consentire il controllo
successivo sulla congruenza tra le ragioni richiamate e quelle per le
quali il dipendente era stato assunto dall’impresa di fornitura ed inviato
presso l’utilizzatrice. Nel caso in esame erano mancate queste
specificazioni e la causale era indicata in modo del tutto generico in
quanto nel contratto per prestazione di lavoro temporaneo la stessa era
descritta con riferimento al cd. ” picco di attività”, che rientrava tra le
“punte di più intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai
normali assetti produttivi connesse a richieste di mercato derivanti
dall’acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche
kic, 2014 n. 27028 sez. ML – ud. 09-03-2016
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Con sentenza del 20.11.2013, la Corte di appello di Roma, in

indotte dall’attività di altri settori” di cui al ccnI del 2002 e ciò rendeva
evanescente la possibilità di “verifica di effettività” della causale indicata
e la sua temporaneità. Quanto appena detto senza considerare che la
stessa deduzione della società, secondo cui nel periodo di assunzione
della Maddaluno si era verificato un progressivo aumento delle attività e
dei servizi, aggiungendosi a quelli originariamente svolti, una serie di

situazione contingente di più intensa attività. A ciò doveva aggiungersi,
secondo la Corte, la considerazione che la stessa proroga avvenuta per
ben quattro volte fino al giugno 2004 era in palese violazione della
esigenza di carattere temporaneo sottesa al concetto di picco di attività.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società Poste Italiane,
affidando l’impugnazione a due motivi di impugnazione, cui resiste, con
controricorso, la Maddaluno.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta
ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della
presente udienza in Camera di consiglio.
La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso notificata, nonché
verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data 8.10.2015 in sede
sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla
lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente
la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in
caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in
coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa
idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto
difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Ric. 2014 n. 27028 sez. ML – ud. 09-03-2016
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ulteriori attività, era inidonea a denotare la insussistenza di una

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate in
ragione della complessiva avvenuta definizione transattiva della
controversia.
Non sussistono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 13 comma 1
quater del d. P.R. 115/2002, pure applicabile ratione temporis, stante il
tenore della decisione.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.3.2016

P.Q.M.

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