Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7828 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 05/04/2011), n.7828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Flaminia 71, presso l’avv. ACETO Antonio, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel

procedimento n. 51714/07 del 9.7.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 24.2.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Libertino Alberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., osservava quanto segue: “Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Roma aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 7.000,00 in favore di M. A., con riferimento a giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli protrattosi dall’aprile 1999 al 22.6.2006, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per sette anni.

M. ha resistito con controricorso.

In particolare, con i motivi di impugnazione il ricorrente ha denunciato: 1) vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della durata del giudizio presupposto; 2) vizio di motivazione relativamente alla quantificazione dell’indennizzo, che sarebbe stato parametrato sull’intera durata del processo; 3) violazione di legge con riferimento alla violazione sub 2).

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ritenendolo manifestamente fondato per quanto riguarda la motivazione relativa alla determinazione del periodo di durata irragionevole, non essendo indicati i periodi a tal fine computati ed emergendo una discrasia fra il periodo di durata complessivo e quelli considerati ai fini dell’apprezzamento dei periodi di durata ragionevole ed irragionevole”, rilievi che sono stati contrastati dalla C. con memoria, con la quale ha denunciato l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., nonchè, nel merito, l’infondatezza delle censure.

Ritiene il Collegio che tale secondo rilievo sia fondato atteso che, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, la somma del periodo di ragionevole durata (tre anni) con quello di irragionevole durata (oltre sette anni) coincide con quello della durata complessiva del processo, se considerato come termine iniziale ai fini della relativa decorrenza non la data di deposito del ricorso per equa riparazione (13.3.2007), ma quella della decisione (luglio 2009), come ritenuto dal giudice del merito (sintomatica in tal senso anche il rilievo contenuto nel decreto impugnato, secondo cui “il giudizio di primo grado si è già protratto oltre tale termine per oltre sette anni”).

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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