Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7828 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7828 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso 22767-2012 proposto da:
VISCONTI CARLO C.F. VSCCRL81S14L049D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LORENZO VALLA 18, c/o (INCA
MEDIA PENDELTON), rappresentato e difeso dall’avvocato
LUCA MARAGLINO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
395

AUSL TA/1;
– intimata –

avverso la sentenza n. 86/2012 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il

Data pubblicazione: 03/04/2014

13/04/2012 R.G.N. 211/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato MARAGLINO LUCA;

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro
Pubblica udienza del 4 febbraio 2014
n. 20 del ruolo – R.G. n. 22767/2012
Presidente Vidiri – Relatore Amendola

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

U.S.L. di Taranto per il pagamento di somme a titolo di rivalutazione
annuale sulla indennità integrativa speciale che compone l’indennizzo
corrisposto ai sensi della legge n. 210 del 1992.
In seguito ad opposizione dell’Azienda il Tribunale di Taranto revocava il
decreto ritenendo la “carenza di legittimazione passiva” dell’ingiunta per
essere tale legittimazione sussistente in capo al Ministero della Salute.
La Corte di Appello di Lecce – sez. dist. di Taranto ha confermato la
pronuncia di primo grado. Ha respinto l’eccezione di giudicato esterno
formulata dall’appellante in relazione ad altro giudizio intercorso tra le stesse
parti al cui esito la AUSL di Taranto è stata condannata al pagamento di
somme per altri periodi di rivalutazione dell’indennizzo erogato ai sensi della
legge n. 210 del 1992. Nel respingere l’appello la Corte di merito ha ritenuto
l’eccezione di giudicato esterno tardiva e, comunque, infondata.
2.— Il ricorso ha domandato la cassazione della sentenza per tre motivi.
L’Azienda U.S.L. di Taranto è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.— Con il primo motivo di ricorso, l’istante denuncia il vizio di
violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, c.p.c.,
in relazione all’art. 2909 c.c..
La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere tardiva e,

comunque,

infondata l’eccezione di giudicato esterno in relazione alla

precedente

sentenza pronunciata tra le stesse parti dal Tribunale di Taranto.
Secondo l’assunto del ricorrente tale sentenza che, in

seguito ad

opposizione a decreto ingiuntivo, ha condannato l’AUSL di Taranto al
pagamento di somme in suo favore a titolo di rivalutazione dell’indennizzo ex

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1.— Carlo Visconti ottenne decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda

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Sezione lavoro

lege n. 210 del 1992 avrebbe definitivamente statuito, con il vincolo del
giudicato che spiegherebbe i suoi effetti anche nel presente giudizio, la
legittimazione passiva di detta Azienda in relazione al medesimo rapporto
sostanziale di durata.

e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” in
quanto il giudice d’appello non avrebbe statuito sul se la rivalutazione debba
limitarsi all’indennizzo propriamente detto o se debba estendersi anche
all’indennità integrativa speciale.
3.— Infine il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado avrebbe
omesso ogni valutazione sulla natura assistenziale dell’indennità integrativa
speciale in controversia, da cui deriverebbe la durata decennale della
prescrizione.
4.— Il primo motivo di ricorso è infondato.
4.1.— La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di giudicato esterno
formulata dall’appellante sulla base di un duplice argomento, ciascuno
costituente autonoma ratio decídendi idonea a sorreggere la motivazione del
rigetto.
Per i giudici d’appello innanzitutto l’eccezione era preclusa dalla
circostanza che il giudicato si sarebbe formato in pendenza del giudizio di
primo grado, senza essere sollevata tempestivamente in quella sede.
In ogni caso l’eccezione era da ritenersi infondata poiché il precedente
giudizio presentava una diversità di petitum, afferendo a periodi diversi, e
perché la questione della legittimazione passiva non aveva formato oggetto di
specifica statuizione.
4.2.— L’attuale parte ricorrente critica entrambe le argomentazioni
spese dalla Corte territoriale.
In particolare, per il secondo aspetto, lamenta “come il giudice del
secondo grado del giudizio de quo abbia potuto ritenere infondata l’eccezione
di giudicato esterno” con la motivazione innanzi riportata, atteso che “i due

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2.— Con il secondo mezzo di gravame si denuncia “omessa, insufficiente

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giudizi aventi le medesime parti avevano ad oggetto il medesimo rapporto
giuridico sostanziale ed erano intesi a tutelare il medesimo bene della vita
(diritto alla rivalutazione dell’indennizzo ex lege 210/92)”.
Invoca a sostegno della cassazione della sentenza impugnata il

giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al
medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza
passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione
giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un
punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa
logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della
sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso
punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia
finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del
primo.
4.3.— Tuttavia questa Corte ha avuto cura di precisare che “l’efficacia
del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere
vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di
diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica ratio decidendi,
che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le
ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e
nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il
dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa
spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie” (Cass. n. 18041 del
2009).
Nella pronuncia citata si argomenta che “lo schema del rapporto tra
giudicato e giudizio attuale replica quello della motivazione per relationem
che è legittimo soltanto se la motivazione di riferimento esista e sia congrua.
Altrimenti, così come non è consentito formulare una motivazione per

relationem, non si può motivare in punto di diritto (specialmente da parte di

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principio, sovente espresso dai giudici di legittimità, per il quale, in tema di

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questa Corte) una sentenza sulla base di un precedente giudicato esterno
che, pur avendo deciso, nulla ha detto sul punto stesso”.
A tale orientamento hanno espressamente aderito altre pronunce della
sezione lavoro di questa Corte.
quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad
oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato
ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono
il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di
mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di
un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il
proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel
provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità
successive” (Cass. n. 23918 del 2010, conforme: Cass. n. 26293 del 2011).
4.4.— Orbene dal consentito esame diretto (v. Cass. SS.UU. n. 226 del
2001) della sentenza del Tribunale di Taranto, che, secondo l’assunto del
ricorrente, dovrebbe spiegare ab externo la sua efficacia preclusiva anche
nella presente controversia, risulta non esservi traccia di motivazione circa la
discussa questione della legittimazione passiva nelle azioni aventi ad oggetto
l’erogazione dei benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992.
Detta

sentenza affronta esclusivamente il diverso aspetto della

rivalutabilità dell’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti
post-trasfusionali.
Sicchè può ben dirsi che la pronuncia in questione è totalmente priva di
supporto argomentativo in ordine alla identificazione della titolarità dal lato
passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Nessun accertamento risulta compiuto su tale punto, né viene offerta
alcuna spiegazione della scelta solo implicitamente adottata.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza sopra richiamata, la

Pagina

pk,

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Si è così deciso che “il provvedimento giurisdizionale di merito, anche

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precedente sentenza intervenuta tra le stesse parti non può spiegare effetti
su di una questione non esaminata, andando oltre i confini della specifica
fattispecie, tanto più in un rapporto di durata, fermo restando il giudicato
diretto su altro periodo.

impugnato la precedente decisione di primo grado, magari per comprensibili
ragioni legate ad una valutazione di costi certi e di benefici eventuali di una
impugnazione in un periodo di oscillazioni giurisprudenziali sulla
individuazione del contraddittore e sulla rivalutabilità dell’indennizzo nelle
domande proposte ex lege n. 210 del 1992, possa dirsi vincolata sine die al
pagamento di un debito altrui, per di più in ragione di una sentenza passata
in giudicato che non ha in alcun modo affrontato la questione della
legittimazione passiva dell’Azienda.
5.— Poiché dal mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione
discende la conferma che l’AUSL di Taranto non è debitrice per il periodo
dedotto nel presente giudizio, il secondo ed il terzo mezzo di gravame restano
assorbiti, in quanto la loro valutazione presupporrebbe la titolarità del debito
in capo alla Azienda convenuta.
6.— Pertanto il ricorso per cassazione deve essere respinto.
Non avendo svolto attività difensiva l’intimata Azienda USL di Taranto
nulla per le spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2014
Il Presidente

Il Con gliere estensore

Sarebbe decisamente incongruo che l’AUSL di Taranto, che non ha

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