Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7827 del 14/04/2020

Cassazione civile sez. un., 14/04/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 14/04/2020), n.7827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10353/2018 proposto da:

COMUNE di MERCATO SAN SEVERINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso

dall’Avv. Sergio Perongini;

– ricorrente –

contro

P.A., P.M.T., N.R., in proprio e

nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori

D.S.F. e D.S.E.V., tutti e tre in qualità

di eredi di D.S.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA degli AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’Avv. Andrea Abbamonte

che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la

sentenza n. 1401/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA

CAMPANIA – Sezione di Salerno, depositata il 18/09/2017 e

l’ordinanza n. 1176/2017, ex art. 702 bis c.p.c., resa dalla CORTE

DI APPELLO di SALERNO depositata il 21.2.2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, o per l’inammissibilità per

rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Mercato San Severino, in persona del Sindaco pro tempore, propone, nei confronti di P.A., P.M.T., N.R., D.S.F., D.S.E.V., ricorso, ex art. 362 c.p.c., con il quale denuncia conflitto negativo di giurisdizione fra la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, sez. II, n. 1401/2017, depositata il 18.9.2017 resa, tra le stesse parti, sul ricorso n. 1118/2015, con la quale è stata declinata la giurisdizione del giudice amministrativo, in merito all’indennità di esproprio, determinata dal Commissario ad acta del Comune di Mercato San Severino, con Delib. 30 agosto 2016, n. 1 e l’ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., resa dalla Corte di Appello di Salerno, sul ricorso per opposizione alla stessa stima (D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29), con la quale è stata esclusa la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che il Commissario ad acta, nominato dal Tribunale Amministrativo Regionale, con la sopra citata sentenza, fosse ausiliario di quel Giudice.

Il Comune di Mercato San Severino, chiede che questa Corte, a Sezioni unite, accertata e dichiarata l’esistenza di un conflitto negativo di giurisdizione, dispongano che la giurisdizione sulla controversia intercorrente tra le parti appartiene al giudice ordinario, e in particolare, alla Corte di Appello di Salerno.

Resistono, con controricorso, P.A., P.M.T., N.R., in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà legale, dei minori D.S.F. e E.V., eredi di D.S.D., a sua volta erede di D.S.L..

I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I controricorrenti hanno sollevato una serie di eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Si impone, siccome preliminare, l’esame della prima di tali eccezioni, con la quale è stato eccepita l’inesistenza della notificazione, perchè effettuata presso il difensore dei resistenti e non, come richiesto dall’art. 362 c.p.c., alle parti personalmente.

L’eccezione è infondata. Va, infatti, dato seguito ai principi già sanciti da questa Corte a sezioni unite (sentenza n. 14916 del 20/07/2016) per i quali “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rivelino privi di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”; e, nel caso in esame, i controricorrenti hanno, tempestivamente, resistito proponendo rituale controricorso.

Tutte le ulteriori eccezioni rimangono assorbite in quanto lo stesso ricorso va, prioritariamente, dichiarato inammissibile per il sopravvenuto difetto di interesse, in capo al ricorrente, al regolamento di giurisdizione, essendo intervenuta tra le parti, in relazione all’ordinanza della Corte di Appello di Salerno (già in precedenza impugnata, innanzi a questa Corte, con ricorso contenente motivi relativi alla giurisdizione), la sentenza 8 novembre 2018 n. 28573, con la quale queste Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario.

Va, peraltro, rilevato un ulteriore profilo di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo i controricorrenti allegato, unitamente alla memoria depositata ex art. 378 c.p.c., copia di accordo transattivo, intervenuto con il Comune di Mercato San Severino con il quale, tra l’altro, detto Ente ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso.

Le spese, atteso l’esito dell’esperito regolamento, vanno integralmente compensate tra le parti.

Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U. 21/04/2016 n. 8060).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2020

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