Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7827 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7827 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA

sul ricorso 22753-2012 proposto da:
ALABRESE

FRANCESCA

C.F.

LBRFNC74E71L049K,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO VALLA
18, c/o (INCA MEDIA PENDELTON), rappresentata e difesa
dall’avvocato LUCA MARAGLINO, giusta delega in atti;

contro

2014
390

ricorrente

AUSL TA/1;
– intimata –

4

avverso la sentenza n. 83/2012 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZ.

DIST. .di TARANTO,

depositata il

Data pubblicazione: 03/04/2014

13/04/2012 R.G.N. 208/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;
udito l’Avvocato MARAGLINO LUCA;

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesca Alabrese otteneva decreto ingiuntivo nei
confronti dell’Azienda USL di Taranto per il pagamento di
somme a titolo di rivalutazione annuale sulla indennità
integrativa speciale che compone l’indennizzo corrisposto

In seguito ad opposizione dell’Azienda il Tribunale di
Taranto con sentenza 25/9/09 revocava il decreto ritenendo
la “carenza di legittimazione passiva” dell’ingiunta per
essere tale legittimazione sussistente in capo al
Ministero della Salute.
La Corte di Appello di Lecce – sez. dist. di Taranto
confermava la pronuncia di primo grado con sentenza del
13/4/12. Respingeva in particolare l’eccezione di
giudicato esterno formulata dall’appellante in relazione
ad altro giudizio intercorso tra le stesse parti al cui
esito la AUSL di Taranto era stata condannata al pagamento
di somme per altri periodi di rivalutazione
dell’indennizzo erogato ai sensi della legge n. 210 del
1992.
Nel respingere l’appello la Corte di merito riteneva
l’eccezione di giudicato esterno tardiva e, comunque,
infondata.
Avverso tale decisione ha interposto tempestivo ricorso
per cassazione la Alabrese affidato a tre motivi.
La ASL di Taranto è rimasta intimata.

ai sensi della legge n. 210 del 1992.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’istante denuncia il
vizio di violazione o falsa applicazione di legge ai sensi

dell’art. 360,

co.1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art.

La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere tardivà e,
comunque, infondata l’eccezione di giudicato esterno in
relazione alla precedente sentenza pronunciata tra le
stesse parti dal Tribunale di Taranto.
Secondo l’assunto del ricorrente tale sentenza che, in
seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, ha condannato
l’AUSL di Taranto al pagamento di somme in suo favore a
titolo di rivalutazione dell’indennizzo ex lege n. 210 del
1992 avrebbe definitivamente statuito, con il vincolo del
giudicato che spiegherebbe i suoi effetti anche nel
presente giudizio, la legittimazione passiva di detta
Azienda in relazione al medesimo rapporto sostanziale di
durata.
Con il secondo mezzo di gravame si denuncia “omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia” in quanto il giudice
d’appello non avrebbe statuito sul se la rivalutazione
debba limitarsi all’indennizzo propriamente detto o se
debba estendersi anche all’indennità integrativa speciale.
Infine il ricorrente lamenta che il giudice di secondo
grado avrebbe omesso ogni valutazione sulla natura
assistenziale dell’indennità integrativa speciale in
controversia, da cui deriverebbe la durata decennale della
prescrizione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.

2909 c.c..

La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di
giudicato esterno formulata dall’appellante sulla base di
un duplice argomento, ciascuno costituente autonoma

ratio

decidendi idonea a sorreggere la motivazione del rigetto.
Per i giudici d’appello innanzitutto l’eccezione era

formato in pendenza del giudizio di primo grado, senza
essere sollevata tempestivamente in quella sede.
In ogni caso l’eccezione era da ritenersi infondata poiché
il precedente giudizio presentava una diversità di
petitum,

afferendo a periodi diversi, e perché la

questione della legittimazione passiva non aveva formato
oggetto di specifica statuizione.
L’attuale

parte

ricorrente

critica

entrambe

le

argomentazioni spese dalla Corte territoriale.
In particolare, per il secondo aspetto, lamenta “come il
giudice del secondo grado del giudizio de quo abbia potuto
ritenere infondata l’eccezione di giudicato esterno” con
la motivazione innanzi riportata, atteso che “i due
giudizi aventi le medesime parti avevano ad oggetto il
medesimo rapporto giuridico sostanziale ed erano intesi a
tutelare il medesimo bene della vita (diritto alla
rivalutazione dell’indennizzo ex lege 210/92)”.
Invoca a sostegno della cassazione della sentenza
impugnata il principio, sovente espresso dai giudici di
legittimità, per il quale, in tema di giudicato, qualora
due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al
medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato
definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento
così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero
alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative

preclusa dalla circostanza che il giudicato si sarebbe

ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause,
formando

la

premessa

logica

indispensabile

della

statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con
autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello
stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche

che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
Tuttavia questa Corte ha avuto cura di precisare che
“l’efficacia del giudicato esterno non può giungere fino
al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente
ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la
sentenza definitiva di merito priva di una specifica
decidendi,

ratio

che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza

spiegare in alcun modo le ragioni della scelta,

poiché,

pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla
(coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità,
il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto
argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini
della specifica fattispecie” (Cass. n. 18041 del 6 agosto
2009).
Nella pronuncia citata si argomenta che “lo schema del
rapporto tra giudicato e giudizio attuale replica quello
della motivazione per relationem che è legittimo soltanto
se la motivazione di riferimento esista e sia congrua.
Altrimenti, così come non è consentito formulare una
motivazione per relationem,

non si può motivare in punto

di diritto (specialmente da parte di questa Corte) una
sentenza sulla base di un precedente giudicato esterno
che, pur avendo deciso, nulla ha detto sul punto stesso”.
A tale orientamento hanno espressamente aderito altre
pronunce della sezione lavoro di questa Corte.

se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle

Si è così deciso che “il provvedimento giurisdizionale di
merito, anche quando sia passato in giudicato, non è
vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime
questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato

diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto,
quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata
opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al
pagamento di un credito con carattere di periodicità, il
debitore non può più contestare il proprio obbligo
relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio,
ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni
di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito
contestarlo per le periodicità successive” (Cass. n. 23918
del 25 novembre 2010, conforme: Cass. n. 26293 del 7
novembre 2011).
Orbene dal consentito esame diretto (v. Cass. S.U. n. 226
del 25 maggio 2001) della sentenza del Tribunale di
Taranto, che, secondo l’assunto del ricorrente, dovrebbe
spiegare

ab externo

la sua efficacia preclusiva anche

nella presente controversia, risulta non esservi traccia
di motivazione circa la discussa questione della
legittimazione passiva nelle azioni aventi ad oggetto
l’erogazione dei benefici previsti dalla legge n. 210 del
1992. Detta sentenza affronta esclusivamente il diverso
aspetto della rivalutabilità dell’indennizzo riconosciuto
ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali.
Sicchè può ben dirsi che la pronuncia in questione è
totalmente priva di supporto argomentativo in ordine alla
identificazione della titolarità dal lato passivo del
rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.

ricavare le ragioni della decisione ed i principi di

Nessun accertamento risulta compiuto su tale punto, né
viene offerta alcuna spiegazione della scelta solo
implicitamente adottata.
Pertanto,

in

conformità

alla

giurisprudenza

sopra

richiamata, la precedente sentenza intervenuta tra le

non esaminata, andando oltre i confini della specifica
fattispecie, tanto più in un rapporto di durata, fermo
restando il giudicato diretto su altro periodo.
Sarebbe decisamente incongruo che l’AUSL di Taranto, che
non ha impugnato la precedente decisione di primo grado,
magari per comprensibili ragioni legate ad una valutazione
di costi certi e di benefici eventuali di una impugnazione
in un periodo di oscillazioni giurisprudenziali sulla
individuazione del contraddittore e sulla rivalutabilità
dell’indennizzo nelle domande proposte ex lege n. 210 del
1992, possa dirsi vincolata slne die al pagamento di un
debito altrui, per di più in ragione di una sentenza
passata in giudicato che non ha in alcun modo affrontato
la questione della legittimazione passiva dell’Azienda.
Poiché dal mancato accoglimento del primo motivo di
impugnazione discende la conferma che l’AUSL di Taranto
non è debitrice per il periodo dedotto nel presente
giudizio, il secondo ed il terzo mezzo di gravame restano
assorbiti, in quanto la loro valutazione presupporrebbe la
titolarità del debito in capo alla Azienda convenuta.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese non avendo svolto attività difensiva
l’intimata Azienda USL di Taranto.

6
Pagina

stesse parti non può spiegare effetti su di una questione

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il giorno 4 febbraio 2014.

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