Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7826 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 33747 R.G. 2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa per legge dalla Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

T.A., rappresentato e difeso da sè medesimo ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via P. Confalonieri 5, presso

lo studio dell’avv. Luigi Manzi;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo in data 12 maggio 2005, depositata col n.

107/9/05 il 13 ottobre 2005.

Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per essere manifestamente fondato quanto

alla seconda censura dell’unico motivo, assorbita la prima;

udita, in Camera di consiglio, la relazione del Dott. Papa.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico complesso motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio di Vasto avverso la sentenza della Commissione Provinciale n. 293/04/2003, di accoglimento del ricorso introduttivo di T.A. – esercente attività di avvocato – contro il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001, ritenendo il carattere non preclusivo della definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9.

Deducendo “omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3”, la ricorrente si duole sia della interpretazione seguita dal giudice a quo, sia della valutazione corrispondente, quanto alla ritenuta esclusione della “autonoma organizzazione” dell’attività esercitata dal contribuente;

ed, in aggiunta, censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto la definizione agevolata, cui il contribuente aveva acceduto, ostativa al chiesto rimborso, della L. n. 289 del 2002, ex art. 7, comma 13, e art. 9, comma 9″.

L’intimato ha opposto la irrilevanza della definizione agevolata, “perchè il condono cristallizza solo l’entità del reddito, ma non impedisce la restituzione di quanto in radice dovuto”, e la correttezza, nel merito del diritto alla restituzione, della decisione impugnata.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’accoglimento, per manifesta fondatezza, della seconda censura, con assorbimento della prima.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il ricorso è manifestamente fondato, con riguardo alla seconda censura.

Non può condividersi la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, che ha superato l’eccezione dell’Ufficio, col ritenere “che il condono ex L. n. 289 del 2002, incidendo sulla quantificazione della imposta dichiarata, non interferisca allorquando – come nel caso in esame – si versi in ipotesi assimilabile a ripetizione di indebito, in cui si controverte non già sulla quantità dell’imposta da versare, bensì sul titolo del credito tributario, e quindi sull’an debeatur, al di fuori delle “esclusioni” considerate nella normativa esaminata”. L’operato “distinguo”, invero, non trova alcuna giustificazione interpretativa, come già affermato nella giurisprudenza di questa Corte (V., 3682/2007), secondo cui, “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria”. A tale indirizzo il collegio intende dare continuità, con conseguente accoglimento della seconda censura, ed assorbimento della prima.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata che è senza rinvio (art. 382 c.p.c.) in quanto, per effetto della estinzione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, il processo non avrebbe potuto essere proseguito.

Le spese dell’intero giudizio possono restare compensate tra le parti, essendosi l’indirizzo giurisprudenziale specifico consolidato dopo la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie la seconda censura dell’unico motivo di ricorso, assorbita la prima; cassa, in relazione alla censura accolta, senza rinvio la sentenza impugnata, e compensa le spese dell’intero giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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