Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7826 del 20/04/2016
Civile Sent. Sez. 6 Num. 7826 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
SENTENZA
sul ricorso 14534-2013 proposto da:
SIREC SRL 000902431006, in persona dei suoi amministratori e legali
rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO
CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MACCHIONI TIZIANA, in proprio ma unicamente quale ex socio
della RE MIDA SRI„ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAR
ROSSO 61 presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRANTI,
Data pubblicazione: 20/04/2016
che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente nonché contro
RE MIDA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAR
ROSSO 61, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FERRANTI,
che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente nonché contro
RE MIDA SRL, IMPRESA COSTRUZIONI EDILI MICONI
ERMANNO GIANCARLO;
– intimati avverso la sentenza n. 2105/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 31/08/2011, depositata il 19/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito l’Avvocato Simone Ciccotti difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede raccoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Roberto Ferranti difensore dei controricorrenti che si
riporta agli scritti e chiede l’inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
1.-Era depositata in Cancelleria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. la
seguente relazione:
<<1.-Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha
dichiarato inammissibile l'appello interposto da SIREC srl avverso
la sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 23 marzo 2004,
Ric. 2013 n. 14534 sez. M3 - ud. 09-03-2016
-2- ALESSIO HERBERT, in proprio ma unicamente quale ex socio della 2.2.- Pertanto, ha errato la Corte d'Appello nel prendere in
considerazione esclusivamente la data del 17 novembre 2004, che è
quella della ricezione dell'atto di appello, notificato a mezzo posta
da parte dell'Ufficiale Giudiziario. Al fine di verificare la tempestività dell'appello ai sensi dell'art. 325
cod. proc. civ., la Corte territoriale, alla stregua dei principi di cui
sopra, avrebbe dovuto delibare la data di consegna del plico
all'ufficiale giudiziario da parte del notificante, e, risultando con
certezza tale consegna effettuata prima della scadenza del termine
assegnato per l'integrazione del contraddittorio, avrebbe dovuto
Ric. 2013 n. 14534 sez. M3 - ud. 09-03-2016
-3- notificata il 5 ottobre 2004, per avere tardivamente notificato
(soltanto in data 17 novembre 2004) l'atto di appello nei confronti di
RE MIDA s.r.1., ritenuta unico contraddittore necessario
dell'appellante, non avendo questa proposto domanda alcuna nei
confronti dell'Impresa Miconi, pur presente in primo grado e
regolarmente citata in appello.
Il ricorso per cassazione è proposto con cinque motivi.
Gli intimati non si sono difesi.
2.- Preliminare ed assorbente risulta l'esame del secondo motivo,
col quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 325, e
149 cod. proc. civ., perché la Corte d'Appello ha considerato
irrilevante ai fini della valutazione della tempestività della notifica
dell'atto di appello il momento della sua consegna all 'Ufficiale
Giudiziario per la notificazione in data 4 novembre 2004, quindi
prima della scadenza del termine breve per impugnare. Invece, la
Corte ha considerato rilevante il momento dell'effettiva ricezione
dello stesso da parte del destinatario, pur non essendo il ritardo
imputabile al notificante.
2.1.- Il motivo risulta manifestamente fondato. A seguito della
sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, su cui è per
intero basata l'illustrazione del motivo in esame - secondo cui la
notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il
notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale
giudiziario - la tempestività della notificazione esige che la
consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel
termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che
l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata
esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei
suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (cfr. già Cass. n.
21409/04 e tutta la successiva giurisprudenza di legittimità);
pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte
del destinatario non rileva al .fine di escludere la tempestività
dell'adempimento, ma soltanto, in caso di mancato compimento del
procedimento notificatorio, al fine di richiederne la rinnovazione,
provvedendovi con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un
principio di ragionevolezza (cfr. Cass. S. U. n. 17352/09, Cass. n.
19986/11 ed altre). Risulta perciò errata la statuizione di inammissibilità dell'appello
formulata a prescindere dalle verifiche di cui si è appena detto,
senza tenere conto del _fatto che l'atto di appello venne consegnato
all'Ufficiale Giudiziario per la notificazione il 4 novembre 2004,
quindi entro il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza
(5 ottobre 2004), e che la notificazione non andò a buon ,fine perché
fu lo stesso Ufficiale Giudiziario a mal indirizzare la stessa a mezzo
posta, ponendovi rimedio con la consegna a mani il 17 novembre
2004 (entro il successivo dodicesimo giorno).
In conclusione, si propone che il secondo motivo di ricorso sia
accolto, la sentenza impugnata sia cassata e le parti siano rinviate
alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Restano
assorbiti i restanti quattro motivi.>>.
La relazione era comunicata al difensore della parte ricorrente.
1.1.-Tenuta la camera di consiglio del 16 aprile 2015, il collegio riscontrava che
non era stato depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione del
ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta nei confronti della società Re
Mida s.r.1., elettivamente domiciliata presso il procuratore costituito in grado di
appello. Con ordinanza depositata il 12 maggio 2015, ordinava perciò la
rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di questa intimata nel
termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento.
La cancelleria comunicava il provvedimento in data 4 giugno 2015.
1.2.-Con nota di deposito del 26 giugno 2015 il procuratore della ricorrente
depositava l’avviso di ricevimento della prima notificazione del ricorso
pervenuto al destinatario, avv. Nicola Neri, procuratore della società Re Mida
s.r.1., in data 29 maggio 2013, nonché atto di rinnovazione notificato allo stesso
destinatario in data 9 giugno 2015. Parte ricorrente depositava altresì visura
della camera di commercio industria e artigianato di Roma dalla quale risultava
la cancellazione della società Re Mida s.r.l. in data 10 settembre 2007.
A seguito di notifica dell’atto di rinnovazione anche nei loro confronti,
notificavano distinti controricorsi Herbert Alessio e Tiziana Macchioni, in
qualità di soci della Re Mida s.r.l.
Non svolgeva attività difensiva l’originaria intimata Costruzioni edili Miconi
Ermanno Giancarlo, ditta individuale.
Fissata la pubblica udienza per il giorno 9 marzo 2016, sia la ricorrente Sirec
s.r.l. che i resistenti Alessio e Macchioni depositavano memorie ai sensi
dell’art. 378 cod. proc. civ.
2.- Va dato atto che, come esposto riepilogando le vicende processuali, la
cancellazione della società Re Mida s.r.l. dal registro delle imprese non è stata
comunicata dal suo difensore nel grado di merito.
Va dato atto altresì che il ricorso per cassazione -proposto avverso la sentenza
della Corte d’Appello pubblicata il 19 aprile 2012 e non notificata- è stato
Ric. 2013 n. 14534 sez. M3 – ud. 09-03-2016
-4-
verificare se il procedimento notificatorio si fosse o meno concluso,
valutando, soltanto in caso di mancata conclusione dello stesso, se
la causa fosse o meno imputabile al notificante e se questi si fosse o
meno adoperato tempestivamente per porvi rimedio.
Ric. 2013 n. 14534 sez. M3 – ud. 09-03-2016
-5-
spedito per le notificazioni a mezzo posta, ai sensi della legge 21 gennaio 1994
n. 53, il 28 maggio 2013, quindi tempestivamente.
Va infine dato atto che la notificazione di cui si è appena detto si è perfezionata
con la ricezione del ricorso da parte del procuratore dell’Impresa Miconi, in
data 29 maggio 2013, e da parte del procuratore della Re Mida s.r.1., in data 29
maggio 2013.
Quest’ultima ricezione risulta dall’avviso di ricevimento depositato il 26 giugno
2015.
2.1.- 11 Collegio ritiene che il ricorso sia stato validamente notificato al
procuratore della società intimata, non rilevando che questa sia stata cancellata
dal registro delle imprese nella pendenza del giudizio di merito.
Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza del 4 luglio 2014 n.
15295, dichiaratamente modificando l’orientamento precedente (ribadito, con
riferimento alla fattispecie della cancellazione delle società dal registro delle
imprese, da Cass. S.U. 13 marzo 2013 n. 6070) e riproponendo la teoria della
c.d. ultrattività del mandato, hanno affermato il seguente principio di diritto:
<
Il principio va esteso anche alla situazione della perdita della capacità di stare in
giudizio che si determini a seguito della cancellazione della società di capitali
dal registro delle imprese, alla stregua di quanto affermato da altre numerose
sentenze di questa Corte che, ponendosi in linea di continuità con la decisione a
Sezioni Unite, hanno affermato il seguente principio di diritto: << La
cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire
dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della
capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel
corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la
decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal
procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il
principio del/"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a
rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso
per cassazione notificato alla (pur estinta) società ..., presso il difensore
costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto.» (così Cass. n.
26495/14; nello stesso senso anche Cass. n. 23141/14, n. 5855/15 e n.
15724/15, risultando isolato il contrario precedente di cui a Cass. n. 23574/14, che va disatteso perché non coerente con la soluzione prescelta dalle Sezioni
Unite).
2.2.- Nel presente giudizio di legittimità si sono difesi i soci della società
estinta, con controricorsi e memorie.
La loro difesa in sede di legittimità comporta la modificazione della situazione
processuale ma questa modificazione è sopravvenuta alla proposizione del
ricorso. Pertanto, potrà rilevare ai fini della riassunzione della causa davanti al
giudice di rinvio, ma non rileva ai fini della regolarità dell'impugnazione
dinanzi a questa Corte.
Avuto riguardo ai principi di cui sopra, il ricorso è ammissibile.
3.- Quanto ai motivi di impugnazione, il Collegio condivide la proposta e le
argomentazioni in fatto ed in diritto espressi nella relazione depositata ai sensi
dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
Giova precisare che -contrariamente a quanto si assume con le memorie
depositate dai resistenti- gli atti processuali prodotti unitamente al ricorso
documentano, punto per punto, le vicende esposte nello stesso ricorso, come
d'altronde constatato già con la relazione di cui sopra: vi è in atti la prova sia
della consegna dell'atto di appello all'ufficiale giudiziario in data 3 novembre
2004 con richiesta di notificazione all'appellata Re Mida srl, in persona del
legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso il difensore in
primo grado; sia della spedizione a mezzo posta dello stesso atto di citazione in
appello da parte dell'ufficiale giudiziario in data 4 novembre 2004 (con l'errata
indicazione del destinatario sulla busta contenente il ricorso, in quanto era
omesso il nominativo dell'avvocato); sia, infine, del completamento del
procedimento notificatorio dopo che la prima notificazione era risultata
ineseguita per essere stata effettuata a "destinatario sconosciuto all'indirizzo".
Alla stregua di questo dato documentale -riscontrato sia al momento del
deposito della relazione di cui sopra che dal collegio mediante l'accesso agli atti
consentito dalla denuncia dell'error in procedendo ai sensi dell'art. 360 n. 4
cod. proc. civ.- risultano incomprensibili (a tacer d'altro) le considerazioni
svolte dai resistenti in merito alla asserita mancanza di qualsivoglia riscontro
documentale a sostegno del secondo motivo di ricorso ed alla asserita mancata
verifica degli atti processuali che sarebbe stata a base della ricostruzione delle
vicende processuali contenuta nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380
bis cod. proc. civ.
Il secondo motivo di ricorso è perciò fondato per le ragioni già richiamate.
3.1.- Ogni altra questione posta dai resistenti attiene al merito del gravame e
dovrà essere fatta oggetto di esame da parte del giudice del rinvio.
Dato tutto quanto sopra, va accolto il secondo motivo di ricorso e la sentenza
impugnata va cassata, con assorbimento dei motivi restanti.
Le parti vanno rimesse alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione,
per il giudizio di rinvio e la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa
la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa
composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 9 marzo 2016.