Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7826 del 20/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 20/03/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 20/03/2019), n.7826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PFIZER ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi 57

presso lo studio dell’Avv. Alessandro di San Bonifacio che la

rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Massimo Basilavecchia,

per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

e contro

EQUITALIA ESATRI S.p.A.

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 81/22/11 della Commissione

tributaria regionale della Lombardia, depositata il 5 maggio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 febbraio 2019 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

Fatto

RITENUTO

che:

Equitalia Esatri S.p.a. notificò alla Pfizer Italia s.r.l. cartella di pagamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, portante sanzioni e interessi su tardivi versamenti Irap e dell’addizionale Irpef, essendosi constatato, in sede di controllo automatizzato, il tardivo versamento del secondo acconto IRAP, in relazione al periodo di imposta 1 dicembre 2004 – 30 novembre 2005, e l’omesso o tardivo versamento IRPEF a titolo di sostituto di imposta;

avverso la cartella la Pfizer Italia s.r.l. propose ricorso, chiedendone l’annullamento, per quanto concerne l’Irap deducendo di avere versato tardivamente la seconda rata di acconto per essersi avvalsa del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. a); per quello che concerne l’Irpef per carenza di motivazione dell’atto impugnato;

L’adita C.T.P., accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento alle sanzioni relative al tardivo versamento dell’IRAP rilevando che lo stesso era stato commesso in buona fede dalla contribuente e che, quindi, il ravvedimento operoso operato dalla Società doveva ritenersi legittimo;

La decisione, appellata da entrambe le parti, veniva confermata dalla C.T.R. della Lombardia che, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello;

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su tre motivi;

Pfizer Italia s.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su due motivi, ulteriormemte illustrato con successivo deposito di memorie;

Equitalia Esatri S.p.A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo – prospettante ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, plurime violazioni di legge – l’Agenzia delle entrate deduce l’errore perpetrato dalla C.T.R. laddove, malgrado il chiaro tenore letterale del D.L. n. 156 del 2005, art. 1 (il quale disponeva l’inapplicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’Irap per le annualità 2004, 2005 e 2006), aveva ritenuto, comunque, legittimo il comportamento della Società;

2. con il secondo motivo, prospettante anch’esso violazione o falsa applicazione di legge, si censura l’argomentazione con la quale, nella sentenza impugnata, la C.T.R. aveva ritenuto, comunque, non proporzionata la sanzione applicata nella misura del 30%

3. con il terzo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto inapplicabili le sanzioni sulla base del principio del favor rei;

4. il primo motivo, dichiarata inammissibile, per la sua assoluta genericità, la questione di illegittimità costituzionale sollevata in seno alle memorie, è fondato;

5. il Collegio ritiene di dare seguito, non riscontrando idonee ragioni per discostarsene, ai principi già espressi, in materia da questa Corte (cfr. Cass. n. 13390/2016; id Cass. n. 25287/2017) secondo cui in materia d’IRAP, ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, conv. nella L. n. 156 del 2005, la riduzione delle sanzioni, prevista in caso di ravvedimento dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 e dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, non trova applicazione, limitatamente al periodo d’imposta 2004, nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di versamento a saldo, da intendersi sia quale pagamento omesso sia quale pagamento incompleto, atteso che la “ratio” della disposizione non giustifica l’individuazione di un discrimine arbitrario tra inadempimento totale e parziale;

si è, infatti, condivisibilmente affermato che la norma, testualmente riferita a un periodo di imposta limitato e ben definito (irap dovuta per l’anno 2004 e versamenti in acconto e a saldo dovuti per la stessa imposta nell’anno successivo) era correlata nella sua genesi alla contingente pendenza della questione pregiudiziale rimessa avanti la Corte di Giustizia C.E. in ordine alla compatibilità dell’IRAP con l’ordinamento comunitario onde si riteneva evidentemente da parte del legislatore che l’attesa o la speranza di una pronuncia della Corte Europea che ne sancisse l’illegittimità potesse spingere alla violazione dell’obbligo di imposta e con la prevista esclusione dell’applicabilità della riduzione delle sanzioni D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13 si voleva a tanto contrapporre un disincentivo;

ciò posto, la Corte ha condivisibilmente escluso che la norma, nell’ampia locuzione utilizzata per la definizione del comportamento considerato, consentisse di distinguere tra inadempimento parziale o totale ovvero postulasse alcun limite quantitativo, ovvero, ancora, lasciasse margine alcuno per una verifica, caso per caso, dei motivi soggettivi che hanno condotto alla violazione;

le superiori considerazioni fondano anche l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, laddove la C.T.R. ha ritenuto che l’esegesi della norma in senso restrittivo avrebbe violato il principio di proporzionalità delle sanzioni senza neanche identificare le “eccezionali circostanze” che legittimassero l’applicazione dell’attenuante, sulla base della sola circostanza che il ritardo nel pagamento fosse stato esiguo;

6. anche il terzo motivo è fondato;

la ratio decidendi con cui la C.T.R. ha ritenuto inapplicabili le sanzioni sulla base del principio del favor rei integra, infatti, le dedotte violazioni di legge giacchè, nella specie, non ne sussistevano i presupposti, non essendo stata abrogata la norma del D.L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 3, la quale continua a regolare le fattispecie di tardivo pagamento dell’IRAP per gli anni in questione e non essendosi verificata, all’epoca, alcuna successione di norme sanzionatorie;

7. va, peraltro, rilevato che va rimesso all’accertamento del Giudice del rinvio l’applicabilità del principio del favor rei sulla base dello ius superveniens, costituito dal D.Lgs. n. 158 del 2015 che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 417 del 1997, art. 13, come specificamente dedotto dalla Società in memoria;

8. con il primo motivo di ricorso incidentale la Società deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’appello incidentale avente ad oggetto il ruolo relativo al mancato versamento di Irpef;

la censura è fondata, dalla lettura della sentenza impugnata, che menziona esclusivamente l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate, è evidente che la C.T.R. ha del tutto omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale, proposto dalla Società e relativo all’impugnazione della cartella riguardo all’IRPEF;

9. l’accoglimento del mezzo comporta l’assorbimento del secondo motivo con il quale, in via subordinata, si è dedotta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7;

10. in conclusione, in accoglimento del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, adeguandosi a principi esposti, anche ai fini dell’applicabilità dell’indicato ius superveniens, oltre che a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sull’applicazione dello ius superveniens di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015 nonchè sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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