Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7826 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI FABRIANO, con domicilio eletto in Roma, via della Mercede n. 52, presso

l’Avv. Mario Mario Menghini, rappresentato e difeso dall’Avv. Milinelli Renzo,

come da procura in calce a ricorso; – ricorrente –

contro

MGL s.r.l., fallita; – intimata –

per la cassazione del decreto del tribunale di Ancona cron. 5287 depositato il 4

novembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 20

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Fabriano ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe con il quale il tribunale, adito in opposizione a stato passivo, ha confermato il provvedimento del giudice delegato che ha ammesso al passivo il credito per ICI in via chirografaria.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con cui si censura l’impugnato decreto deducendosi violazione dell’art. 2752 c.c.per essere stato negato il rango privilegiato al credito per ICI è manifestamente fondato, avendo la Corte affermato il principio secondo cui “Le norme dei codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore, e soprattutto della causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c, rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Con al conseguenza che il privilegio generale suo mobili istituito dall’art. 2745, cod. civ.sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotta dalD.Lgs. n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dalR.D. n. 1175 del 1931” (Cass. civ. SS.UU., 17 maggio 2010 n. 11930).

I ricorso deve dunque esser accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto ammesso il credito de quo in via privilegiata.

L’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette allo stato passivo del fallimento MGL s.r.l. il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 1in relazione al credito per ICI; compensa le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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