Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7825 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27311-2015 proposto da:

B.S., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PORTUENSE 104, presso lo studio della Signora ANTONIA DE

ANGELIS, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO LUMINOSO e

ANGELO LUMINOS giusta procura speciale a margine del ricorsoO;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA F. MOROSINI N. 12, presso

lo studio dell’avvocato LUCA MAGRI’, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO STARA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 426/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 1710/2015 e depositata il

02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. B.S. e B.F. hanno proposto ricorso per cassazione per quattro motivi avverso la sentenza del 2 ottobre 2015 con cui la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, aveva respinto il reclamo dai medesimi proposto contro la sentenza numero 21 del 2014 emessa dal Tribunale di Nuoro, con la quale, su istanza del pubblico ministero presso detto Tribunale, era stato dichiarato il Fallimento di (OMISSIS) Srl in liquidazione.

Il Fallimento ha resistito con controricorso.

2. – Il ricorso contiene quattro motivi, tutti rubricati come violazione e falsa applicazione di norme di diritto e tutti volti a contrastare la motivazione addotta dalla Corte territoriale nel disattendere la tesi difensiva dei B., i quali avevano sostenuto che, versando (OMISSIS) Srl in stato di liquidazione, dovesse escludersi la sussistenza dello stato di insolvenza tale da giustificare la dichiarazione di fallimento dal momento che l’attivo della società era superiore all’ammontare dei debiti.

La Corte d’appello, nel pervenire a detta statuizione, ha ritenuto, adeguandosi all’accertamento effettuato per via di consulenza tecnica d’ufficio, che l’ammontare dei crediti fosse inferiore a quello dei debiti alla data del 31 dicembre 2012.

E ciò condividendo i rilievi del consulente tecnico d’ufficio secondo cui:

-) anche a considerare integralmente il credito di Euro 230.000 nei confronti di F.E.: 1) il credito verso Phobos S.r.l. era esigibile soltanto per Euro 20.000, avuto riguardo alla scrittura intervenuta tra le parti nel (OMISSIS) ed il pagamento di un acconto di Euro 10.000,00; 2) il credito di circa Euro 160.000 verso società del gruppo Nivola trovava traccia in contabilità per poco meno di Euro 11.000,00, assolutamente inesigibili a causa di vicende concernenti le società debitrici; il credito verso Ma.Gi.Cos S.r.l. non solo era stato ritenuto in esigibile dallo stesso amministratore B., ma era stato definitivamente stralciato nel bilancio 2013; 4) l’esposizione debitoria sopra indicata non teneva conto nè delle passività fiscali e previdenziali iscritte a ruolo, nè di quelle oggetto d di ricorso tributario; 5) il credito verso Monte dei Paschi di Siena non risultava estinto, non essendo intervenuto alcuna liberatoria in favore del debitore;

-) considerate ulteriori passività fiscali la differenza finale tra debiti e crediti ammontava a Euro 306.987, tale da comportare un valore negativo anche in ipotesi di decisione in favore della società di un ricorso presso la commissione tributaria;

-) le somme rimborsate da (OMISSIS) S.r.l. tra l’ottobre ed il dicembre 2012 avrebbero dovuto essere utilizzate per l’estinzione sia pur parziale dell’esposizione debitoria verso l’erario, risultando del tutto irregolare la procedura di compensazione debiti-crediti effettuata nel dicembre 2012, che di fatto aveva cancellato dal bilancio parte consistente delle passività in modo del tutto fittizio con crediti di dubbia o nulla esigibilità.

A ciò la Corte d’appello ha aggiunto che il consulente di parte non aveva contestato l’ammontare delle passività nella metodologia seguita dal consulente tecnico d’ufficio.

3. Orbene tutti e quattro i motivi di ricorso, come si accennava, sono volti a denunciare l’errore commesso dal consulente tecnico d’ufficio, e di qui dalla Corte d’appello, nell’operare la quantificazione dei crediti relativi alle provvigioni dovute per l’attività di mediazione immobiliare (primo motivo), nel ritenere sussistente il debito della società fallita verso Monte dei Paschi di Siena (secondo motivo), nel considerare i debiti erariali contestati (terzo motivo), nel considerare i carichi fiscali contestati dopo la dichiarazione di fallimento (quarto motivo).

Detti motivi denunciano dunque un’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, collocandosi del tutto al di fuori del vizio di violazione di legge, giacchè nè investono direttamente l’esistenza o inesistenza delle norme richiamate nelle rispettive rubriche (primo motivo artt. 2697, 2702, 2709, 2710 e 2729 c.c.; secondo motivo artt. 1268, 1269, 1272, 1273 e 1950 c.c.; terzo motivo L. Fall., art. 5, artt. 2424 bis e 2697 c.c.; quarto motivo L. Fall., art. 5 e art. 2495 c.c.), ovvero l’attribuzione ad esse di un contenuto che non ha riguardo alle fattispecie nelle medesime delineate (violazione di legge in senso proprio), nè denunciano l’inquadramento della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, pur rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, ovvero la deduzione dalla norma in relazione alla fattispecie concreta di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (errore di sussunzione). Si vedano in proposito Cass., n. 18782/2005; Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016).

D’altro canto, anche a voler riguardare le censure dall’angolo visuale del vizio motivazionale, è agevole osservare che la motivazione addetta dalla Corte d’appello supera la soglia del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) ed è pertanto incensurabile in questa sede.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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