Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7825 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7825 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 6042-2015 proposto da:
RAITANO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SESTO FIORENTINO 41, presso Io studio dell’avvocato C.
FABRIZIO FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato
NICOLA DI BENEDETTO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente COnttO

COMUNE di GELA;
– intimato avverso la sentenza n. 80/2014 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 7/03/2014, depositata il 16/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.
RAGIONI DELLA DECISIONE

T6-

Data pubblicazione: 20/04/2016

E’

stata depositata in

cancelleria

la

seguente

relazione

:

” Raitano Angelo conveniva in giudizio il Comune di Gela chiedendo
che esso fosse condannato a risarcirgli il danno consistente nel ritardo
con il quale aveva concluso alcuni contratti di locazione con
l’amministrazione provinciale, conseguente all’emissione da parte del

locali stessi.
La Corte d’Appello di Caltanissetta, in sede di giudizio di rinvio,
con la sentenza n. 80 del 2014 qui impugnata accoglieva la domanda
del Raitano e condannava l’amministrazione comunale a risarcirgli il
danno nella misura di euro 36.151,00 oltre rivalutazione monetaria ed
interessi sulla somma via via rivalutata, compensava integralmente le
spese dei primi tre gradi di giudizio tra le parti e poneva a carico del
Comune le spese del giudizio di rinvio.
Avverso la sentenza n. 80 del 16.7.2014 il Raitano propone un
unico, articolato motivo di ricorso con il quale lamenta la violazione e
falsa applicazione di legge per inosservanza dell’art. 385 c.p.c. nonché
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della
compensazione delle spese.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere rigettato.
Il ricorrente sostiene che il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto a
quanto disposto dalla cassazione con la sentenza di rimessione con la
quale essa imponeva al giudice del rinvio di riesaminare alcuni aspetti e
di liquidare le spese anche dei precedenti gradi di giudizio di merito e
del giudizio di cassazione, ex art. 385 terzo comma c.p.e.

Ric. 2015 n. 06042 sez. M3 – ud. 11-02-2016
-2-

Comune di illegittime delibere di sospensione dei lavori in corso nei

Tuttavia, il motivo si appalesa infondato perché la corte d’appello non
ha omesso di decidere sulle spese del giudizio di merito ed anche del
giudizio di cassazione, ma ha deciso scegliendo motivatamente di
compensare le spese dei primi tra gradi di giudizio, e di liquidare invece
quelle del giudizio di rinvio in favore del vincitore Raitano.

considerazione perché fanno riferimento ad una nozione di vizio di
motivazione non più vigente al momento della pronuncia della
sentenza impugnata.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione stessa.
Il ricorso va pertanto rigettato per i motivi esposti.
Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza delle
ricorrenti, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13,
comma quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

121c. 2015 n. 06042 sez. M3 – ud. 11-02-2016
-3-

I profili attinenti al vizio di motivazione non possono essere presi in

Roma, 11.2.2016
11 Presidente

Dott.sìa. Uliana Armano

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