Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7825 del 14/04/2020

Cassazione civile sez. un., 14/04/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 14/04/2020), n.7825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28932/2018 proposto da:

D.D., C.C., elettivamente domiciliate in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato ANDREA BAVA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2784/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 09/05/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avvocato Giorgio Santini per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.D. e C.C., rispettivamente vedova e figlia del Capitano C.U. deceduto nel corso di una missione di addestramento di un allievo pilota, hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c., avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2784 del 9 maggio 2018 che – in sede di giudizio di ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto il loro diritto all’assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4 e dell’assegno vitalizio di cui alla L. n. 407 del 1998, art. 2 – in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Ministero della Difesa, ha riformato la sentenza del TAR per l’Emilia Romagna – sezione di Bologna in sede di giudizio di ottemperanza ed ha accertato che l’Amministrazione della Difesa aveva esattamente quantificato l’assegno vitalizio loro riconosciuto dal Tribunale di Bologna, della L. n. 407 del 1998, ex art. 2, nella misura di Euro 258,33 fissata dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, escludendo che il suo importo fosse stato elevato ad Euro 500,00, al pari di quanto previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

2. Sostengono le ricorrenti che il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, sarebbe incorso nel denunciato eccesso di potere giurisdizionale.

3. Si è costituito il Ministero della Difesa per resistere al ricorso di cui ha dedotto l’infondatezza. Il procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il ricorso è denunciato l’avvenuto sconfinamento dai margini della giurisdizione del Consiglio di Stato che – adito in sede di ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto il diritto delle odierne ricorrenti a percepire l’assegno di cui alla L. n. 407 del 1998, art. 2 – non si era limitato ad interpretare la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza ed aveva superato i confini della sua giurisdizione. Osserva il ricorrente che, secondo l’insegnamento di queste sezioni unite, è riservata al giudice del rapporto, e dunque all’autorità giudiziaria ordinaria, la definizione del merito e dunque, nello specifico, la quantificazione dell’importo dell’assegno assistenziale chiesto.

6. Il ricorso non può essere accolto.

6.1. Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenersi inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (cd. limiti interni della giurisdizione), oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (cd. limiti esterni).

6.2. Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. U. 30/05/2018 n. 13699 e Cass. Sez. U. 26/04/2013 n. 10060). In sostanza nel caso in cui le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. Attiene alla verifica del rispetto dei limiti esterni della giurisdizione la censura con la quale si denunci la possibilità stessa di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (cfr. Cass. Sez. U. 26/04/2013 n. 10060 cit.).

6.3. Si tratta di confine di non sempre agevole tracciabilità allorchè il potere interpretativo del giudicato da eseguire, insito nella struttura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio di esecuzione, attenga ad un giudicato formatosi come nel caso in esame davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo. In tal caso l’interpretazione deve essere esercitata sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza (cfr. Cass. Sez. U. 14/12/2016 n. 25625).

6.4. Seguendo questa linea di demarcazione si è configurato un eccesso di potere giurisdizionale nel caso in cui il Consiglio di Stato – in sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice ordinario di accertamento del diritto di pubblici dipendenti di godere di un congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 5 CCNL Comparto sanità – esercitando un sindacato integrativo ha individuato un diverso contenuto precettivo del giudicato e, conformandosi ad una sentenza della Corte di Cassazione, con una pronuncia sostanzialmente autoesecutiva ha stabilito un diverso criterio per il computo delle ferie aggiuntive (Cass. Sez. U. n. 25625 del 2016 cit.).

6.5. Allo stesso modo si è ravvisato l’eccesso di potere giurisdizionale, sindacabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, nel caso in cui il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice ordinario con la quale era stato accertato il diritto di taluni pubblici dipendenti ad essere inquadrati in una certa posizione economica da una data determinata, ha posticipato la data di inquadramento in ragione della ritenuta rilevanza di elementi di fatto sopravvenuti effettuando così un sindacato integrativo ed individuando un diverso contenuto precettivo del giudicato (cfr. Cass. Sez. U. 27/12/2011 n. 28812).

6.6. In sostanza poichè l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell’effettivo adempimento da parte dell’amministrazione pubblica dell’obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell’esecuzione è chiamato ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato ed anche – quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l’indispensabile presupposto della verifica dell’esattezza dell’esecuzione – ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, fermo restando che detto potere incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo. Quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell’esatto adempimento dell’amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo (Cass. Sez. U. 19/12/2011 n. 27277). Perciò il giudice amministrativo cade in eccesso di potere giurisdizionale quando non si limiti all’interpretazione del giudicato al quale si tratta di assicurare l’ottemperanza stessa (cfr. Cass. Sez. U. 29/05/2012 n. 8513).

7. Nel caso in esame il Consiglio di Stato – chiamato a verificare se l’amministrazione della Difesa aveva dato corretta applicazione alla sentenza del Tribunale di Bologna, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto delle odierne ricorrenti a percepire l’assegno vitalizio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4 e quello di cui alla L. n. 407 del 1998, art. 2, in relazione al riconoscimento dello status di vittima del dovere al loro congiunto, il Capitano C.U. – per quanto qui interessa ha accertato che la misura dell’assegno della L. n. 407 del 1998, ex art. 2, riconosciuto alle ricorrenti dal giudice del lavoro di Bologna che aveva accertato il loro diritto e condannato all’erogazione delle prestazioni dovute con gli interessi dalla domanda amministrativa, era stata correttamente calcolata dall’Amministrazione che aveva escluso che alle vittime del dovere si applicasse la maggiorazione prevista dalla L. 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

7.1. Il giudice dell’ottemperanza, su sollecitazione delle stesse odierne ricorrenti che lamentavano una errata attuazione da parte dell’amministrazione del precetto contenuto nella sentenza del giudice del lavoro, era tenuto a verificare, in concreto, se il decreto ministeriale con il quale si era data esecuzione alla condanna generica del giudice del lavoro fosse o meno legittimo perchè conforme al complesso quadro normativo che regola la prestazione e ne determina l’importo.

7.2. Se è compito del giudice dell’ottemperanza, al fine di soddisfare pienamente l’interesse sostanziale del ricorrente, ove rilevi la violazione od elusione del giudicato civile adottare provvedimenti in luogo della P.A. inadempiente, sostituendosi al soggetto obbligato ad adempiere (cfr. Cass. Sez. U. 29/03/2017 n. 8112 e 30/05/2018n. 13702) a maggior ragione è tenuto a verificare l’esattezza della interpretazione data dall’amministrazione alle disposizioni che regolano l’istituto per accertare, in ossequio al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale che caratterizza il giudizio di ottemperanza, che del contenuto della decisione passata in giudicato non sia stato dato un adempimento parziale, incompleto se non addirittura elusivo. L’interpretazione delle disposizioni che quantificano la prestazione resta interna alla giurisdizione stessa e non è sindacabile dalla Corte di cassazione.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio, stante l’oggettiva complessità e controvertibilità delle questioni trattate, vanno compensate tra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2020

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