Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7825 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/04/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 05/04/2011), n.7825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1647/2010 proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARUSO Mariagrazia, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto N. 266/09 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di

CATANIA del 21/07/09, depositato il 09/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del dal

Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione:

“Con l’impugnato decreto in data 9 settembre 2009, la Corte d’appello di Catania ha dichiarato improponibile la domanda presentata in data 8 maggio 2009 dal Signor R.G., di condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo davanti al TAR Sicilia, iniziato con ricorso 20 dicembre 1989, e terminato con sentenza 31 luglio 2008 La corte territoriale, accertato che il ricorrente non aveva depositato, nel giudizio presupposto, l’istanza di prelievo contemplata dal R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, prima dell’udienza di discussione della causa all’udienza del 2 luglio 2008, ha fatto applicazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 (entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazz. Uff. del 25 giugno 2008, e conv. in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008).

Per la cassazione del decreto, non notificato, il R. ricorre con atto notificato il 12 gennaio 2010, per due motivi.

Con il primo motivo, denunciando la falsa applicazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, nella formulazione anteriore alla sua conversione in legge, vigente al momento in cui nel giudizio era stata depositata la sentenza conclusiva, deduce che la disposizione citata, laddove faceva riferimento alla violazione di cui all’art. 2, comma 1, per la sua genericità non poteva essere riferita – come poi solo con la modificazione in occasione della sua conversione in legge è stato precisato – alla L. n. 89 del 2001.

Con il secondo motivo, denunciando la falsa applicazione della medesima disposizione, si deduce che essa, entrata in vigore appena sette giorni prima dell’udienza pubblica di discussione nel giudizio presupposto, non avrebbe potuto trovare applicazione nella fattispecie, perchè al momento dell’entrata in vigore della disposizione, il 25 giugno 2008, il decreto di fissazione dell’udienza di discussione per il 2 luglio 2008 era stato già notificato, e non poteva presentarsi a tal fine un’apposita istanza di prelievo.

Il Ministero non ha svolto difese.

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il secondo motivo è manifestamente fondato, e assorbente. A norma della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, nel processo davanti ai tribunali amministrativi regionali il decreto di fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso è notificato, a cura dell’ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio. Alla data di entrata in vigore della disposizione che subordina l’equa riparazione alla presentazione dell’istanza di prelievo, l’istanza non poteva dunque essere presentata ai fini acceleratori, con effetti ritenuti dal legislatore meritevoli di tutela, perchè la discussione del ricorso non poteva essere anticipata.

Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente fondato in Camera di consiglio a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, sola costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, esaminato il ricorso e letta la relazione, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

4. – Il ricorso è accolto, e il decreto deve essere cassato. La causa, inoltre può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di merito. Essendo il processo presupposto durato poco più di diciotto anni, laddove la sua ragionevole durata non avrebbe superato i tre anni, l’equa riparazione deve essere liquidata, in conformità dei criteri adottati comunemente da questa corte, in Euro 15.000,00, con gli interessi dalla domanda.

5. Le spese dell’intero giudizio sono a carico dell’amministrazione e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 15.000,00, con gli interessi legali dalla domanda, per il titolo di cui in motivazione.

La condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 1.650,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari e Euro 650,00 per diritti, e per il presente giudizio in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari; oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di cassazione, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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