Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7825 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7825 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 14819-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2014
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difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, TADRIS
PATRIZIA, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;

contro

D’AVINO GIUSEPPINA;

ricorrente

Data pubblicazione: 03/04/2014

- intimata –

avverso la sentenza n. 4060/2008 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/07/2008 R.G.N.
287/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BALESTRIERI;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale
TADRIS PATRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Napoli, D’Avino Giuseppina espose di
aver percepito, in virtù di precedente decreto ingiuntivo passato
in giudicato, il sussidio per lavori socialmente utili per l’anno 1999
nell’ammontare complessivo pari all’importo di lire 850.000
previsto dall’art. 45 della legge 144\99, maggiorato
dell’adeguamento al costo della vita spettante ai sensi dell’art. 8

diritto al calcolo del sussidio, per l’anno 2000, sulla base
dell’importo complessivo già accertato per l’anno 1999 con il
precedente giudicato, aumentato per effetto dell’ulteriore
adeguamento al costo della vita, con condanna dell’INPS a
corrispondere le conseguenti differenze economiche. L’Inps
rimase contumace.
Il Tribunale, con sentenza emessa il 29.1.04, rigettò la domanda
compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la D’Avino, richiamando
l’autorità del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo col quale
le era stato riconosciuto l’adeguamento del sussidio per
l’espletamento dei lavori socialmente utili inerenti l’anno 1999 e
ribadendo, al contempo, che l’adeguamento per l’anno 2000 del
predetto sussidio non poteva prescindere, contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, dalla base di calcolo derivante
dalla diretta applicazione del decreto ingiuntivo coperto da
giudicato; contestava inoltre l’interpretazione della norma di cui
all’art. 45 della legge 17.5.99 n. 144 così come effettuata dal
primo giudice in relazione all’art. 8, comma 8, del d.lgs n.
468\97.
L’Inps si costituiva resistendo al gravame.
Con sentenza depositata il 9 luglio 2008 (e notificata in forma
esecutiva il 23.10.08), la Corte d’appello di Napoli accoglieva
l’impugnazione, dichiarando il diritto della D’Avino
all’adeguamento nella misura di legge della somma di L. 870.128

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del d.lgs. n. 468\97. Chiese quindi che fosse accertato il suo

spettantele a titolo di sussidio per 1.s.u. per l’anno 2000,
condannando l’INPS a corrisponderle la relativa differenza, pari
ad E.126,32.
Per la cassazione propone ricorso l’INPS, affidato ad unico
motivo, poi illustrato con memoria.
La D’Avino è rimasta intimata.
Motivi della decisione

ricorso, notificato l’11.6.09, posto che la notificazione all’INPS
della sentenza impugnata, pur awenuta il 23.10.08, è stata
eseguita presso la sede centrale dell’Istituto in Roma, Via Ciro il
Grande. Orbene tale notifica (alla parte personalmente) è
legittima solo ove l’INPS sia rimasto contumace in quel grado di
giudizio ex art. 145, comma 1, c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n.
22616\13), e non già quando, come nella specie, risulti
regolarmente costituito con elezione di domicilio presso la sede
provinciale dell’Istituto (Via Ferraris 4, Napoli).
In tal caso la notifica della sentenza doveva effettuarsi presso il
domicilio eletto, non rilevando qui peraltro l’art. 10, comma 6, del
d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito in legge 2 dicembre
2005 n. 248), sia ratione tempon:s (applicandosi la nuova
disciplina alle controversie instaurata a partire dal 1°aprile 2007),
sia ratione matenae (riguardando la novella unicamente le
sentenze emesse in materia di invalidità civile), Cass. n.
23185\11, Cass. n. 22616\13.
Venendo pertanto al merito si osserva.
2.-L’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
2909 c.c., in relazione agli artt. 8 d.lgs n. 468\97 e 45 L. n.
144\99 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che l’accertamento, derivante da un decreto ingiuntivo
non opposto, del diritto di un lavoratore socialmente utile ad
ottenere l’adeguamento ISTAT del sussidio mensile per l’anno
1999, in contrasto del combinato disposto degli artt. 8 d.lgs n.
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1.-Deve pregiudizialmente affermarsi la ritualità dell’odierno

468\97 e 45 L. n. 144\99, non poteva costituire giudicato
esterno nel successivo giudizio avente ad oggetto l’accertamento
nei confronti del medesimo lavoratore, dell’esatta misura del
sussidio mensile per l’anno 2000, considerata la natura autonoma
delle relative prestazioni.
3. -Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato (Cass. 7
dicembre 2011 n. 26293) che in tema di lavori socialmente utili,

progetto nell’attuazione del quale egli viene inserito,

non

sussistendo unicità di rapporto giuridico neanche se i differenti
progetti si eseguono senza soluzione di continuità presso lo
stesso ente, salva solo l’ipotesi della proroga del medesimo
progetto in atto.
In applicazione di tale principio, è stato ritenuto corretto il rigetto
della domanda del prestatore che, senza provare l’identità del
progetto, reclamava il sussidio nella misura definita con giudicato
esterno per una diversa annualità.
Nella presente fattispecie la Corte partenopea ha accertato
l’identità del rapporto giuridico fatto valere in giudizio dalla
D’Avino rispetto a quello nel cui ambito il giudicato si è formato
(sull’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, cfr.
Cass. n.2083\02; Cass. ord. n. 20176\13), e cioè l’unicità del
progetto nel quale essa è stata impiegata nell’anno 2000 rispetto
all’anno 1999. Sulla base di tali presupposti, in analoga
controversia, questa Corte ha ritenuto fondata la domanda del
lavoratore (Cass. n.10416\13).
Ritiene tuttavia il Collegio di dover rimeditare la questione, e cioè
l’estensibilità degli effetti del decreto ingiuntivo non opposto,
anche nel caso in cui risulti provata l’identità del progetto I.s.u.,
relativamente al compenso dovuto per una successiva annualità.
Deve infatti rilevarsi che l’assegno mensile base per i lavoratori
socialmente utili, è determinato direttamente dalla legge (D.Lgs.
1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, che lo quantificava in

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l’assegno o sussidio al prestatore concerne lo specifico

L. 800.000, rivalutandolo, al successivo comma 8, con decorrenza
dal primo gennaio 1999; quindi dalla L. 17 maggio 1999, n. 144,
art. 45, comma 9, che lo quantificava in L. 850.000 mensili dal
primo gennaio 1999; quindi dal d.lgs. n. 81\00, art. 4, comma 1).
Sulla base di tale meccanismo, questa Corte ha già osservato che
non vi è alcuna ragione di rivalutare un assegno la cui misura è
stata direttamente fissata dal legislatore (Cass.n.10397/2009; cfr.

Deve tuttavia ulteriormente osservarsi, con riferimento alla
problematica dell’estensione del giudicato esterno, che la relativa
efficacia non può giungere fino al punto di ritenere vincolante,
nel giudizio pure avente ad oggetto le medesime questioni di
fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una
specifica ratio deadenck che, cioè, accolga o rigetti la domanda
senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché essa
manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti
oltre i confini della specifica fattispecie; l’attribuzione di efficacia
di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe
infatti, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della
Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo
essa subire l’imposizione da parte del giudice di merito di un
principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera
espressa. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, il giudicato
sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo – la
cui motivazione, per la stessa natura sommaria del
provvedimento, emesso senza nessun contraddittorio e soggetto
all’opposizione dell’ingiunto, è necessariamente succinta – manca
un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i
confini della singola fattispecie, e, di regola, la formulazione
espressa di un principio di diritto (cfr. Cass. n. 18041/2009).
Conseguentemente, nella materia in esame, il giudicato costituito
da decreti ingiuntivi non opposti può concernere soltanto
l’obbligo dell’Istituto assicuratore di corrispondere per l’anno

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poi Cass. nn.17160 e 17164 del 2011).

preso in considerazione in sede monitoria, quella determinata
differenza indicata nei decreti stessi, comprensiva sia della
maggiorazione mensile (da L. 800.000 a L. 850.000) introdotta
dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, sia della rivalutazione
Istat prevista dalla L. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8, ma, in
mancanza di una esplicita motivazione, il giudicato non può
estendersi all’esistenza di un diritto degli interessati a percepire

sistematicamente, anche per gli anni successivi) tutte e due le
voci sopra indicate, quali aggiunte stabili all’assegno per lavori
socialmente utili (Cass. 22.9.11. n. 19275; Cass. 1.9.11 nn.
17963-64; Cass. 5.7.11 n. 14732; Cass. 7.6.12 n. 9206; Cass.
7.5.12 n. 6874; Cass. ord. 23.7.12 n. 12855; Cass. ord. 6.5.13
nn. 10462-65).
In sostanza, quando il giudicato si sia formato per effetto di
mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al
pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore
non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo
indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita
motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio
– non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive (Cass.
10.8.11 nn.17160 e 17164, Cass. n. 23918/2010) contestazione
che, per le ragioni sopra indicate) risulta fondata.
4.- Il ricorso deve pertanto accogliersi; la sentenza impugnata
cassarsi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa
viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con il
rigetto della domanda proposta dalla D’Avino.
Le alterne vicende del giudizio di merito e le oscillazioni
giurisprudenziali in materia consigliano l’integrale compensazione
tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

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(non solo occasionalmente per l’anno 1999, ma

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla D’Avino.
Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio

2014

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