Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7824 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7824
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 30190 R.G. 2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
B.U., elettivamente domiciliato in Terni, alla Via del
Centenario 23, presso lo studio del Dott. Claudio Diomedi;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Umbria in data 13 giugno 2005, depositata col n.
66/4/05 il 19 settembre 2005.
Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso limitatamente al quarto e quinto motivo,
per essere manifestamente fondato;
udita, in Camera di consiglio, la relazione del Dott. Papa.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– che l’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, indicata in epigrafe, che ha respinto il gravame dell’Ufficio di Terni avverso la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso di B.U. – geometra – contro il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso dell’LRAP versata per gli anni 1998 e 1999.
Espone, in ordine successivo, le seguenti censure: 1) “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, dolendosi che il giudice a quo non abbia in realtà approfondito l’indagine sulla presenza di una organizzazione autonoma da parte del professionista;
2) “violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, insistendo sulla rilevanza delle dimensioni effettive dell’organizzazione;
3) “contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, per il mancato rilievo dato all’impiego di beni strumentali;
4) “insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, stante la mancata individuazione degli atti da cui è stato desunto il mancato impiego di capitali rilevanti;
5) “insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, avuto riguardo alla idoneità dell’impiego di beni strumentali purchessia a produrre un “valore aggiunto” in ordine all’attività professionale espletata.
L’intimato non svolge attività difensiva.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nei sensi riportati in epigrafe.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– che il ricorso è manifestamente fondato quanto alle ultime due censure, e manifestamente infondato circa le prime tre.
Procedendo all’esame congiunto dei singoli motivi – in realtà strettamente connessi, con riguardo all’individuazione del requisito dell’attività autonomamente organizzata -, il collegio intende dare continuità all’indirizzo consolidato di questa Corte (v., per tutte, Cass., 5^, 3677/2007), secondo cui “in terna di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione di imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) Impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.
Alla stregua di tanto, si osserva che il giudice a quo, pur se non è incorso in errori di diritto e non ha omesso alcuna motivazione (primi tre motivi), non ha tuttavia illustrato in maniera idonea gli atti che gli avrebbero consentito di concludere che “le prestazioni professionali da esso contribuente fornite non si fondano su capitali e lavoro altrui”. La conclusione (quarto e quinto motivo) si presenta esposta in maniera meramente apodittica, ed impone l’accoglimento degli ultimi due motivi.
In relazione a questi, pertanto, la sentenza va cassata, con rinvio alla medesima Commissione regionale, per il necessario nuovo e motivato esame di merito, sempre alla stregua dei criteri già riportati. Lo stesso giudice provvederà, all’esito, anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
PQM
La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010