Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7824 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27060-2015 proposto da:

G.J., G.P., GA.AN., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE MAZZINI N73 SC B INT 2, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO AUGUSTO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARCO CORNARO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G. & G. S.R.L., già denominata Ermodoro Finance s.r.l.,

(OMISSIS), in persona del suo Amministratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA SANT’ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo

studio dell’avvocato ATTILIO SORIANO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1184/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa e depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con sentenza del 16 giugno 2015 la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Ga.An., G.J. e G.P. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verbania il 31 marzo 2014.

Ha ritenuto la Corte di merito che, versandosi in ipotesi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non trovasse applicazione la sospensione dei termini feriali e, conseguentemente, l’appello, proposto con atto notificato il 14 novembre 2014, fosse tardivo, poichè introdotto oltre lo spirare del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.

2. Contro la sentenza Ga.An., G.J. e G.P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo rubricato come violazione di legge, ma in realtà consistente nella denunzia di un vizio di attività riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4, con cui hanno sostenuto che la controversia sarebbe stata assoggettata alla sospensione feriale (L. 7 gennaio 1969, n. 742, in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 9), dal momento che si versava in ipotesi di cumulo di domande alcune delle quali soltanto non soggette a sospensione, con l’ulteriore conseguenza che la sospensione andava applicata all’intero rapporto processuale.

3. – Il ricorso è manifestamente fondato.

G&G Srl ha intrapreso l’esecuzione forzata nei confronti di Ga.An., G.J. e G.P. avvalendosi di un contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca, stipulato per atto pubblico, così da stimolare l’opposizione esecutiva intrapresa dai pretesi debitori, i quali hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo (concluso con Ga.An. e G.E., deceduto dante causa degli opponenti), in quanto stipulato al fine di ripianare un’esposizione debitoria da scoperto di conto corrente, contratto, quest’ultimo, recante clausole nulle in ordine al tasso di interesse, alla capitalizzazione trimestrale, alle spese e commissioni e alla commissione di massimo scoperto. Su tale premessa gli opponenti hanno in via principale chiesto dichiararsi l’invalidità del contratto di mutuo e dell’ipoteca, oltre al accertarsi l’inesistenza o nullità del titolo esecutivo per illegittima spedizione in forma esecutiva, con conseguente nullità del pignoramento ed accertamento dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, mentre, in via subordinata, hanno chiesto determinarsi l’esatto rapporto dare-avere tra le parti, con condanna della convenuta al pagamento dell’importo risultante a credito degli attori, oltre ad accessori, danni per lite temeraria e spese.

Si versa dunque in ipotesi di pluralità di cause cumulate fra loro per ragioni di connessione, una sola delle quali (l’opposizione esecutiva in senso stretto) non soggetta al regime della sospensione dei termini per il periodo feriale, le altre (in particolare quella concernente la nullità del contratto di mutuo in ragione del suo collegamento con l’apertura di credito in conto corrente) soggette alla sospensione: in tal caso trova applicazione il principio secondo cui la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere la ragione di connessione e, quindi, conservandola, è soggetta all’applicazione della sospensione, non essendo concepibile, per il fatto che l’impugnazione può coinvolgere la decisione in riferimento ad entrambe le domande connesse, nè l’operare di due regimi distinti nè il non operare della sospensione per tutta la controversia (Cass. 29 settembre 2007, n. 20594; Cass. 7 agosto 2002 n. 11919).

Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello di Torino ha ritenuto tardivo l’appello sul presupposto che la controversia non fosse soggetta alla sospensione feriale.

4. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione che si atterrà al principio rammentato e provvederà anche sulle spese di questo grado.

PQM

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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