Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7824 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7824 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 5908-2015 proposto da:
RIZZO SERENA, BARBARA CRISTINA MARIA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio
dell’avvocato VALENTINO GENTILE, rappresentate e difese
dall’avvocato GIACOMO RAFFAELE ESPOSI TO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrend –

contro
LIBERO CONSORZIO COMUNALE TRAPANI, in persona del
Commissario Straordinario in carica, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
A.DRAGNA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA STELLA
PORRETTO, per mandato conferito con separato atto;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

avverso la sentenza n. 807/2013 del TRIBUNALE di TRAPANI,
depositata l’ 08/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato RAFFAELLA BONSANGUE, giusta delega allegata

riporta agli scritti;
udito l’Avvocato MARIA STEI LA PORRETTO, difensore del
controricorrente, che si riporta agli scritti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’

stata depositata

in

cancelleria

la

seguente

relazione

:

“Barbara Cristina Maria e Rizzo Serena propongono ricorso per la
cassazione della sentenza n. 807 del 2013 emessa dal Tribunale di
Trapani all’esito del giudizio di primo grado contro il Libero
Consorzio Comunale di Trapani, e della correlata ordinanza ex art. 348
bis c.p.c. di inammissibilità dell’appello da loro proposto, emessa dalla
Corte d’Appello di Palermo in data 9.1.2015.
Propongono due motivi di ricorso, con il primo denunciano la falsa
applicazione dell’art. 2051 c.c. e con il secondo la violazione delle
norme sulle presunzioni, nonché la nullità della sentenza per
insufficiente motivazione, con violazione dell’art. 132, n. 4 e dell’art.
118 c.p.c. .
Resiste il Libero Consorzio Comunale di Trapani con
controricorso.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere rigettato.
Le ricorrenti riproducono integralmente il testo del loro atto di
appello, dal quale si evince che avevano evocato in giudizio la
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al verbale dell’Avvocato ESPOSITO, difensore dei ricorrenti, che si

Provincia Regionale di Trapani (alla quale era poi subentrato il Libero
Consorzio Comunale di Trapani) chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni alla persona riportati da Rizzo Serena mentre
viaggiava a bordo del ciclomotore di proprietà di Barbara Cristina
Maria, condotto da Augugliaro Marco, sulla strada provinciale 18 in

segnaletica stradale divelto e posto di traverso sulla carreggiata, e il
conducente perdeva il controllo del mezzo rovinando a terra.
Le ricorrenti riferiscono che la domanda è stata rigettata in primo
grado, ed il loro appello dichiarato inammissibile, in mancanza di
prova sulla dinamica del sinistro, avendo il giudice di primo grado
ritenuto inammissibili le loro prove testimoniali in quanto da esse si
sarebbe potuto ricavare solo la presenza sul posto di un palo divelto e
non la dinamica, e avendo ritenuto incapace a testimoniare il
conducente del motoveicolo in quanto avente un interesse che avrebbe
potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio.
Quanto al primo motivo, afferente alla violazione della norma che
regola la responsabilità per custodia, affetinano che l’onere probatorio
a loro carico consisteva innanzitutto nel dover dimostrare l’esistenza
del nesso causale tra la cosa in custodia (descritta a pag. 14 come il
palo divelto lungo la strada provinciale, a pag. 15 come un palo
sporgente verso il centro della carreggiata) e che non sarebbero state
messe in condizione di provarlo a causa della mancata ammissione
delle prove testimoniali.
Il motivo è infondato. La dinamica del sinistro non è neppure
chiaramente e univocamente riprodotta dalle ricorrenti, né viene
adeguatamente censurato il punto della sentenza impugnata in cui è
stato negato l’ingresso alle prove testimoniali e neppure è evidenziata
alla corte la decisività di esse riproducendone il contenuto, non
Ric. 2015 n. 05908
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sez.

M3 – ud. 11-02-2016

direzione Trapani, allorchè il ciclomotore urtava un palo della

consentendo in tal modo alla corte di esercitare il suo sia pur limitato
controllo sull’esercizio dei poteri discrezionali da parte del giudice di
merito nella valutazione di ammettere o escludere una prova richiesta
dalle parti (va ricordato infatti che il mancato esercizio, da parte del
giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a

una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità,
al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi
dell’art. 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di
tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente
incongruo o contraddittorio : Cass. n. 1754 del 2012).
Con il secondo motivo di ricorso denunciano la “nullità per falsa
applicazione di legge, incidente sulle norme relative alla prova per
presunzioni, e nullità per insufficiente motivazione (ara. 360 n. 3 c.p.c.,
2727, 2729 c.c., 132 n.4, 118 c.p.c., 348 bis e ter c.p.c.
Tornano a lamentare la mancata ammissione delle prove testimoniali
da loro richieste, consistenti nella testimonianza dei carabinieri
intervenuti dopo l’incidente a conferma di quanto riportato nel
rapporto ed in particolare dello stato dei luoghi e dell’esistenza di un
palo per traverso sulla strada che recava le tracce di precedenti,
analoghi impatti ed anche la mancata applicazione delle norme sulle
presunzioni pur in presenza di svariati elementi che avrebbero potuto
essere considerati indizi seri gravi e concordanti.
Il motivo è del tutto inammissibile in quanto non muove una diretta
critica a passi della sentenza impugnata dai quali sia idoneamente
evincibile la sussistenza della violazione di legge contestata, ma si limita
ad affermare, sulla base della propria ricostruzione dei fatti, che il
tribunale avrebbe potuto e dovuto far ricorso alle presunzioni, senza
però neppure richiamare testualmente il rapporto dei carabinieri sui
Ric. 2015 n. 05908 sez. M3 ud. 11-02-2016
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produrre la documentazione mancante o di ammettere

quali fondano la loro pretesa, né indicare con precisione, in violazione
dell’art. 366 n. 6 c.p.c., se e quando tale rapporto sia stato prodotto nel
giudizio di merito e se sia stato nuovamente prodotto in questa sede.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di

condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
Il ricorso va pertanto rigettato per i motivi esposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza delle
ricorrenti, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico delle ricorrenti le spese di
lite sostenute dal contro ricorrente e le liquida in complessivi curo
3.400,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese
generali.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1

bis dell’art. 13,

comma quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Roma, 11.2.2016
Il Presidente
Dott.ssa
Ric. 2015 n. 05908 sez. M3 – yd. 11-5-

2016

Armano

consiglio, il Collegio, esaminata la memoria delle ricorrenti, ha

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