Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7824 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 05/04/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7824
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11192/2009 proposto da:
ITALPOL GROUP SPA (OMISSIS), già Italpol Group Srl, in persona
del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO,
rappresentata e difesa dall’avvocato NUSSI Mario, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di TRIESTE del 19/2/08, depositata il 18/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Italpol Group s.p.a. (già s.r.l.) propone ricorso per cassazione nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per omessi o ritardati versamenti Iva e acconto Irap relativi al 2002, la C.T.R. Friuli confermava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo) rilevando che nell’ipotesi di condono ex art. 9 bis citato non operano le previsioni dettate, per il caso di omesso pagamento di una rata, dalla medesima L. n. 289 del 2002 per altre forme di definizione.
2. Premesso che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in Camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009), il collegio, anche alla luce di quanto dedotto nella memoria presentata dalla parte ai sensi dell’art. 378 c.p.c. – che propone spunti di valutazione non considerati nel precedente citato nella relazione, ritiene che non sussistono i presupposti per la decisione camerale.
PQM
Rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011