Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7823 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 29202 R.G. 2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, presso il

Rag. Eugenio Capoferro, alla via S. Botticelli 1;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio in data 17 giugno 2005, depositata col n.

109/20/05 il 7 settembre 2005.

Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso principale per manifesta fondatezza,

quanto al secondo motivo;

udita, in Camera di consiglio, la relazione del Dott. Papa.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio indicata in epigrafe, di accoglimento del gravame della contribuente P.M. G. – esercente l’attività di attrice – avverso la sentenza della Commissione provinciale di Roma n. 15/52/04, che ne aveva respinto il ricorso contro il silenzio rigetto sulla istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001.

Deducendo, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 18 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente si duole della mancanza di delega al difensore nell’atto di appello, e, quindi, del mancato rilievo di inammissibilità del gravame da parte del giudice del gravame;

denunciando “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, ulteriormente censura la sentenza impugnata, che “ha accolto il gravame proposto dalla contribuente, pretermettendo del tutto l’esame della controversia nel merito”; esponendo, finalmente, violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, dell’art. 2082 c.c., art. 2083 c.c., art. 2555 c.c. e art. 2229 c.c., e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, critica la sentenza impugnata, per non essersi attenuta ai principi che regolano la materia, ai fini di una corretta valutazione di merito.

L’intimata non svolge attività difensiva.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, per essere manifestamente fondato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il primo motivo di ricorso è infondato, rivelandosi privo di autosufficienza, con riguardo alla contraria valutazione del giudice di merito sul punto controverso: da un lato, invero, non risulta riportata la procura rilasciata in primo grado – da cui dovrebbe emergere la mancata estensione al grado di appello -; dall’altro, nulla si dice in ordine alla effettiva partecipazione del difensore tecnico al giudizio di secondo grado.

Il secondo motivo è manifestamente fondato. Superata – sia pure in forma estremamente sintetica – l’eccezione in rito, il giudice a quo formula invero, la seguente complessiva valutazione di merito: “La Commissione accoglie l’appello del contribuente. Spese compensate”.

Si tratta di una fattispecie clamorosa di omessa motivazione, tanto più necessaria peraltro, in quanto si è inteso ribaltare le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure.

Il motivo va accolto, con necessario assorbimento del terzo – che contiene un indirizzo di merito non confrontabile con alcun tipo di motivazione diversa.

Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al medesimo giudice, per un effettivo esame del merito della controversia. Il medesimo provvederà, all’esito, anche in ordine alle spese della presente fase.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, assorbito il terzo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, e rinvia ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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