Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7823 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25736-2015 proposto da:

M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELIA FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE S.P.A.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – M.M.G. ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento (OMISSIS) – (OMISSIS) – in liquidazione S.p.A. per l’importo di Euro 72.155,69, assumendo di essere stata illegittimamente licenziata dalla società e di avere diritto all’importo indicato per diversi titoli collegati al pregresso rapporto lavorativo.

La domanda è stata inizialmente respinta “per carena di prova”.

2. – La M. ha proposto opposizione allo stato passivo all’esito della quale, espletata la necessaria istruttoria, ivi compresa una prova testimoniale, il Tribunale, con decreto del 24 settembre 2015, l’ha ammessa per Euro 72.145,41 in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 1, dichiarando “irripetibili le spese del giudizio e di c.t.u.”, con la motivazione che “ricorrono giusti motivi per la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite e di c.t.u., atteso che la prova del credito è stata integrata con la testimonianza assunta nel presente giudizio”.

3. – Contro il decreto, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, la M. ha proposto ricorso per un solo motivo, denunciando: “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 33 del 2014 che disciplina le prestaszioni professionali e determina i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

4. Il ricorso è manifestamente fondato.

Nel dichiarare irripetibili le spese di lite e di c.t.u. il Tribunale pare aver inteso fare applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 1, prima parte il quale consente l’esclusione della ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vincitrice.

Sicchè è palese la violazione posta in essere dal Tribunale nell’aver sottolineato che la prova del credito era stata integrata con la testimonianza assunta nel presente giudizio, giacchè in tal modo il giudice di merito ha semmai riconosciuto che detta prova non aveva dato luogo ad una spesa nè eccessiva nè tantomeno superflua, essendo d’altronde perfettamente fisiologica la deduzione di prova testimoniale nella fase di opposizione allo stato passivo, che per consolidato principio non dà luogo ad un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è pertanto regolamentato integralmente dalla L. Fall., art. 99 (p. es. Cass. 6 novembre 2013, n. 24972), il quale espressamente consente che l’opponente possa avvalersi non solo di produzioni documentali, ma anche di mezzi di prova costituendi, quale appunto la prova orale, tanto più che essa non avrebbe potuto essere espletata nella precedente fase di accertamento del passivo.

Le spese, dovendo farsi applicazione del principio della soccombenza, vanno liquidate nell’importo di Euro 4360,00, come da quantificazione operata dalla ricorrente a pagina 14 del ricorso.

5. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Fallimento al rimborso, in favore della M., delle spese di lite della fase di merito, liquidate nell’importo di Euro 4.360,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.600,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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