Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7823 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7823 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 4511-2015 proposto da:
PELLITTERI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato IG-OR TURCO,
rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente contro
INPA SPA, COMUNE DI AGRIGENTO, RISCOSSIONE SICILIA
SPA;

– intimati avverso la sentenza n. 893/2014 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,
depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Data pubblicazione: 20/04/2016

E’

stata depositata in cancelleria la

seguente relazione

“l’avv. Michele Pellitteri propone un motivo di ricorso per cassazione,
in proprio, avverso la sentenza n. 839 del 2014, emessa e depositata dal
Tribunale di Agrigento il 4.6.2014, non notificata, con la quale è stato
rigettato il suo appello avverso alcune cartelle di pagamento relative

alPomesso pagamento di canoni idrici.
Trattasi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa
avverso l’esecuzione esattoriale intrapresa dall’I.N.P.A. quale società
concessionaria della riscossione delle entrate patrimoniali del Comune
di Agrigento.
s.p.a., Riscossione Sicilia s.p.a. e il

Comune di

Agrigento, ai quali il ricorso è stato notificato in data 19.1.2015, non
hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere dichiarato inammissibile.
Il giudizio di primo grado è iniziato, come si legge nella sentenza di
appello, in data 26.10.2010 con la notifica dell’atto di citazione, e
quindi dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69
del 2009.
In mancanza di notificazione, il termine di decadenza
dall’impugnazione è quindi quello di sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo entrato in vigore appunto
il 4.7.2009.
A ciò si aggiunga che in materia di opposizione all’esecuzione non si
applica la sospensione feriale dei termini, come previsto dall’art. 3 della
legge n. 742 del 1969, principio pacificamente valevole anche per il
giudizio di cassazione (“H principio sancito dall’ad. 3 della legge 7 ottobre

1969, n. 742, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel
kic. 2015 n. 04511 sez. M3 – uci. 11-02-2016
-2-

LI

periodo feriale le cause previste dall’art. 92 del rd 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui
le opposizioni all’esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassa ione,
riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale,
dovendosi, conseguentemente, rilevare d’ufficio la tardività del ricorso e la sua
inammissibilità, senza che operi al riguardo la regola di cui all’art. 384, terzo

dover decidere nel merito e non quando si traiti di questione di diritto di natura
esclusivamente processuale” : Cass. n. 8137 del 2014).
Ne consegue che, giacche la sentenza di appello è stata depositata in
data 4.6.2014 e il ricorso per cassazione notificato solo il 19.1.2015,
dopo la scadenza del termine semestrale, il ricorso medesimo deve
ritenersi inammissibile in quanto tardivo.
Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione stessa.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per i motivi esposti.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione degli intimati.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza delle
ricorrenti, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
noima del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Ric. 2015 n. 04511 sez. M3 – uct, 11-02-2016
-3-

comma, cod. proc. dv., che si riferisce alla sola ipotesi in cui la Corte ritenga di

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13,
comma quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Roma, 11.2.2016
Il Presidente

Dott. s Liliana Armano

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