Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7823 del 14/04/2020

Cassazione civile sez. un., 14/04/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 14/04/2020), n.7823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29270/2018 proposto da:

SOCIETA’ INDUSTRIALE MARCHE S.R.L. con socio unico (già SEBA ARREDO

BAGNO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO CAVALLINI FRANCOLINI;

– ricorrente –

contro

CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A., in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 280,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO MARMO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato WALTER GIBELLIERI;

S.A.T. – SOCIETA’ AREOPORTO DEL TRONTO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO PAGLIETTI, che la rappresenta e difende;

ASSIMOCO – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI MOVIMENTO

COOPERATIVO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ROMOLO DONZELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MERI COSSIGNANI;

COMUNE DI MONTEPRANDONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABRIZIA CANGEMI;

– controricorrenti –

nonchè contro

A.N.A.S. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 34/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 14/02/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

uditi gli avvocati Valerio Marmo, Meri Cossignani, Angiolo Moretti

per delega dell’avvocato Giancarlo Paglietti ed Ilaria Conte per

delega dell’avvocato Fabrizia Cangemi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/2/2018 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, decidendo in riuniti giudizi, ha respinto i gravami interposti dalla S.A.T. – Società Aeroporti del Tronto s.p.a. – in via principale – e dalla Società Industriale Marche s.r.l. (già Seba Arredo Bagno s.p.a.) -in via incidentale – in relazione alla pronunzia TRAP Roma n. 22 del 2016, di rigetto della domanda originariamente proposta dalla società Seba Arredo Bagno s.p.a. nei confronti della predetta S.A.T. – Società Aeroporti del Tronto s.p.a. nonchè del Comune di Monteprandone e della società A.N.A.S. s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di allagamento dello stabilimento sito in località (OMISSIS), verificatosi il (OMISSIS), asseritamente a causa della “tracimazione degli impianti comunali di acque bianche e nere (acquedotto e fognatura), nella realizzazione di un sovrappasso sul fosso (OMISSIS) da parte della SAT s.p.a. che gestiva il vicino aeroporto del (OMISSIS), opera debitamente autorizzata dal Comune di Monteprandone ed i cui lavori iniziavano in prossimità dell’evento di allagamento, nonchè ancora nella difettosa realizzazione del vicino raccordo autostradale da parte dell’ANAS s.p.a., con eccessivo rialzo del piano di campagna”.

Avverso la suindicata pronunzia del Tsap la Società Industriale Marche s.r.l. – con socio unico – (già Seba Arredo Bagno s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la società S.A.T. – Società Aeroporti del Tronto s.p.a. e il Comune di Monteprandone, nonchè le chiamate in manleva società Cicli Integrati Impianti Primari s.p.a. e Assimoco – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Coop s.p.a..

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Con conclusioni scritte del 27/11/2019 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è tardivo.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, il ricorso per cassazione avverso le sentenze come nella specie emesse in grado di appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è disciplinato dalle norme processuali vigenti del codice di procedura civile disciplinanti l’ordinario ricorso per cassazione, in quanto il rinvio operato dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 202, alla disciplina del codice processuale del 1865 deve intendersi non già come recettizio bensì come meramente formale, e pertanto relativo non alle specifiche norme richiamate ma al loro contenuto, come mutato nel tempo (v. Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22430).

Ne consegue che il termine breve di quarantacinque giorni previsto al R.D. n. 1775 del 1933, art. 202, per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche decorre dalla data di notificazione (effettuata R.D. n. 1775 del 1933, ex artt. 200,201 e 202) a cura del cancelliere della copia integrale del dispositivo (v. Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24413, ove con mutamento della precedente consolidata interpretazione del giudice della nomofiliachia si afferma che non è al riguardo necessario attendere la registrazione della sentenza stessa; e, conformemente, Cass., Sez. Un., 21/5/2015, n. 10453; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425. Per la decorrenza dalla data di notificazione a cura del cancelliere della copia integrale del dispositivo -in base al precedente superato orientamento solo dopo la restituzione della sentenza da parte dell’Ufficio del registro -, v. già Cass., Sez. Un., 11/10/1988, n. 5483).

Si è al riguardo precisato che la norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 202, non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la diversa regola dalla medesima contemplata è giustificata dalla natura peculiare della controversia, e non preclude nè rende particolarmente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa (v. Cass., Sez. Un., 17/2/1999, n. 68).

Stante il rinvio operato (anche) dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 208, trova applicazione altresì il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 5/10/2009, n. 21197; Cass., Sez. Un., 23/05/2006, n. 12084; Cass., Sez. Un., 10/6/2005, n. 12527; Cass., Sez. Un., 30/5/1994, n. 5248).

Il termine c.d. “lungo” ex art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza “indipendentemente dalla notificazione”, inidonea a segnare un diverso dies a quo, e in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46) si computa senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 e il 31 agosto dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, sempre che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale (v. Cass., Sez. Un., 17/1/2019, n. 1240; Cass., Sez. Un., 5/10/2009, n. 21197).

Spirato il termine di decadenza in argomento ex art. 327 c.p.c., la successiva notifica sella sentenza che sia avvenuta a cura della Cancelleria del Tribunale superiore a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 183, rimane pertanto senz’altro irrilevante (cfr. Cass., Sez. Un., 5/10/2009, n. 21197).

Orbene, il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo PEC in data 1/10/2018, e pertanto oltre il termine di decadenza c.d. “lungo ex art. 327 c.p.c., giacchè i 6 mesi previsti dal vigente art. 327 c.p.c. (nella specie ratione temporis applicabile), considerando i 31 giorni della sospensione del periodo feriale, sono venuti nella specie a scadere il 14/9/2018.

Il ricorso per cassazione è quindi inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti società S.A.T. – Società Aeroporti del Tronto s.p.a., Comune di Monteprandone, società Cicli Integrati Impianti Primari s.p.a. e Assimoco – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Coop s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore di ciascuno dei controricorrenti società S.A.T. – Società Aeroporti del Tronto s.p.a., Comune di Monteprandone, società Cicli Integrati Impianti Primari s.p.a. e Assimoco – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Coop s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2020

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