Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7823 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7823 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 721-2008 proposto da:
ANSALDO ENERGIA S.P.A.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e
difende, giusta procura ad lites per atto notaio ROSA
2014

VOIELLO rep. 77112 del 01/12/2005;
– ricorrente –

256

contro

BRACCO LEONARDO;
– intimato –

Data pubblicazione: 03/04/2014

e sul ricorsolg229-2008 proposto da:
BRACCO LEONARDO C.F. BRCLRD56C21D969R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio
dell’avvocato PATRIZI GIOVANNI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BIOLE’ ADOLFO, giusta

– controri corrente e ricorrente incidentale contro

ANSALDO ENERGIA S.P.A.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e
difende, giusta delega infgrt—i1CG.see-e- Q,t
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1228/2006 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 19/12/2006 R.G.N. 1174/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega MORRICO
ENZO;
udito l’Avvocato PATRIZI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
inammissibilità o rigetto del ricorso principale,
accoglimento dell’incidentale.

delega in atti;

:

P

Fatto e diritto
La Corte di appello di Genova, pronunziando sull’impugnazione proposta da
Ansaldo Energia s.p.a. avverso le sentenze con le quali il Tribunale aveva : a)
dichiarato la illegittimità della sospensione in cigs dall’11.8.1991 al 31.3.1996 e
condannato la società al risarcimento del danno, ritenuto applicabile il termine

somma di € 38..680,55 includendo nel dovuto le somme spettanti a titolo di
indennità sostitutiva di ferie e permessi non dovuti, oltre accessori ; c) dichiarato la
illegittimità del licenziamento con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui
all’art. 18 St. lav., rideterminava in € 31206,51 le somme che la società era tenuta a
corrispondere al lavoratore e confermava nel resto le decisioni impugnate.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato a sette motivi la
Ansaldo Energia s.p.a.

L’intimato ha depositato controricorso con ricorso

incidentale affidato ad un unico motivo. La società ha depositato controricorso
avverso il ricorso incidentale . Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi
dell’art. 378 cod. proc. civ. .
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale.
Il ricorso proposto da Ansaldo Energia s.p.a. è inammissibile.
Come è noto, l’art. 365 cod. proc. civ.,dispone che il ricorso per cassazione deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito
albo e munito di procura speciale. Secondo il consolidato orientamento di questa
Corte al quale si ritiene di dare continuità, il requisito di specialità, “avuto riguardo
alla ratio della norma – che è quella di pretendere che la volontà di impugnare una
determinata pronuncia con il ricorso per cassazione venga in essere tenendo conto
della decisione resa sulla causa – sussiste solo se il mandato al difensore sia rilasciato
per quel particolare giudizio davanti alla Suprema Corte e, quindi, dopo che sia stato
emanato il provvedimento che si intende impugnare (nonché prima che sia stato
provveduto alla notificazione del ricorso),per cui tale procura è valida solo se
rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata ( v, Cass. sez. unite n. 1272 del

i

decennale di prescrizione; b) condannato la società a corrispondere al Bracco la

1998 e numerose altre tra le quali Cass n. 554 del 2011, n. 17145 del 2008, n. 7084 del
2006, n. 2125 del 2006 n. 27012 del 2005, n. 19487 del 2003.
La società ricorrente, nel ricorso per cassazione, ha indicato quale atto di
conferimento della procura ad lites

all’Avv. Enzo Morrico, che ha sottoscritto

l’impugnazione, l’atto per notaio Rosa Voiello, repertorio 77112 del’1.12.2005.

dicembre 2006, risulta pertanto inidoneo al valido conferimento della procura ai fini
del ricorso per cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art. 334 comma 2
cod. proc. civ., la sopravvenuta inefficacia del ricorso incidentale tardivamente
proposto in quanto notificato il 12 febbraio 2008.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi ; dichiara inammissibile il ricorso principale e l’inefficacia
del ricorso incidentale. Condanna la s.p.a. Ansaldo Energia al pagamento in favore di
Leonardo Bracco delle spese del presente giudizio che liquida in € 3500,00 per
compensi professionali e € 100,00 per esborsi.

Roma, 22 gennaio 2014

Tale atto, antecedente alla pubblicazione della sentenza impugnata, depositata il 19

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