Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7822 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 28478 R.G. 2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
S.F., rappresentato e difeso, con procura in calce al
ricorso, con controricorso incidentale, dall’avv. FERRI Ferdinando,
domiciliatario in Roma, alla Via Pietro Mascagni 7;
– controricorrente –
nonchè sul ricorso iscritto al n. 30513 R.G. 2006, proposto da:
S.F., rappresentato, difeso, ed elettivamente
domiciliato come sopra;
– ricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, come sopra rappresentata, difesa ed
elettivamente domiciliata;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Liguria in data 4 ottobre 2005, depositata col n. 94
il 4 novembre 2005.
Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per
l’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, per
essere manifestamente fondati, con assorbimento del ricorso
incidentale;
udita, in Camera di consiglio, la relazione del Dott. Papa.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che l’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, indicata in epigrafe, che ha respinto il gravame dell’Ufficio di Genova (OMISSIS) avverso la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso di S.F. – dottore commercialista – contro il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000-2002.
Denunciando “violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9. Omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, la ricorrente censura la sentenza impugnata, per non aver tratto la conseguenza della perdita del diritto al rimborso da parte del contribuente, che aveva successivamente optato per la definizione automatica anche per l’annualità in questione; deducendo “violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36. Omessa, illogica e incoerente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”, muove – con riguardo al merito – l’ulteriore critica di non avere indagato sulla esistenza di una autonoma organizzazione, idonea a produrre un valore aggiunto, avendo erroneamente privilegiato la mancanza di una “organizzazione aziendale” impropriamente detta, senza specifico riferimento al caso concreto.
Resistendo con controricorso – nel quale ribadisce la correttezza della sentenza impugnata -, il resistente formula un complesso motivo di ricorso incidentale “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Omessa declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello per carenza di specifici motivi di impugnazione – Inefficacia del gravame proposto a riformare la sentenza impugnata”: con esso, da un lato, rileva l’inammissibilità del gravame per aspecificità dei motivi, e, dall’altro, sottolinea il “giudicato interno” sulla non assoggettabilita ad IRAP. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nei sensi riportati in epigrafe.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– che i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno previamente riuniti (art. 335 c.p.c.).
Il primo motivo del ricorso principale – che, pure, sarebbe stato decisivo ai fini della risoluzione della controversia: Cass., 5^, 3682/2007 – si rivela inammissibile, per mancanza di autosufficienza, sorretto come appare dalla mera affermazione – senza alcun puntuale riscontro – della proposta eccezione circa gli effetti della presentazione della istanza di condono.
Manifestamente fondata, invece, si presenta la seconda complessa censura.
Deve infatti darsi continuità all’indirizzo consolidato di questa Corte (v., per tutte, Cass., 5^, 3677/2007), secondo cui “in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione di imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure sì avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.
A tali criteri non si è attenuto il giudice di merito, che ha ricercato una “organizzazione aziendale”, ovviamente non riscontrata nel caso in esame, omettendo una valutazione concreta dei dati forniti dal contribuente.
Quanto al ricorso incidentale, esso si rivela nel complesso inammissibile. I principi espressi in ordine alla inammissibilità dell’appello sono, infatti, corretti, ma il ricorso non offre alcuna possibilità di riscontro con i contenuti dell’atto censurato, riscontro tanto più necessario in quanto tali contenuti risultano – sia pure sinteticamente – esposti nella sentenza impugnata, nella quale non denotano affatto la dedotta mancanza di specificità dei motivi di gravame. Ancor più generica è la doglianza di “giudicato interno”: da un lato, il ricorrente non riporta il passaggio della sentenza gravata da appello che ritiene, a tal fine, risolutivo;
dall’altro, sembrerebbe che la puntualizzazione si ponga come un mero reciproco della precedente censura, della quale finisce per condividere la sostanziale irrilevanza.
Ne consegue l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, e la declaratoria di inammissibilità del primo motivo e del ricorso incidentale. In relazione alla censura accolta, la sentenza va cassata, con rinvio alla medesima Commissione regionale, per il nuovo esame, alla stregua dell’enunciato principio di diritto. Lo stesso giudice provvederà, all’esito, anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il primo motivo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010