Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7822 del 27/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25055-2015 proposto da:

INTERNATIONAL CANZONERI S.A.S. DI C.M. & F., C.I.

(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la COTRE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE BARBERA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 302/2015 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata

il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. B.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Bivona International C. S.a.s. di C.M. & F., chiedendone condanna al pagamento dell’importo di Euro 1800,00 dovuti a titolo di vincita in un concorso pronostici conseguita presso la ricevitoria Lottomatica gestita dalla società.

International C. S.a.s. di C.M. & F. ha resistito alla domanda e chiesto e ottenuto autorizzazione a chiamare in causa a fini di manleva G.L., che nell’arco temporale in cui aveva avuto luogo la vincita, si occupava della gestione della ricevitoria quale associato in forza di contratto di associazione in partecipazione.

Il G. ha resistito alla domanda spiegata nei suoi confronti.

B. ha esteso la domanda nei riguardi del chiamato.

2. – Il Giudice di pace adito ha condannato in solido la società convenuta ed il G. al pagamento, in favore del B., dell’importo richiesto.

3. – International C. S.a.s. di C.M. & F. ha proposto appello che, nel contraddittorio del B. e del G., il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 9 giugno 2015, ha respinto, regolando conseguentemente le spese di lite.

Ha in breve ritenuto il giudice di merito:

-) che agli atti fosse stata prodotta la ricevuta relativa alla giocata vincente del 18 ottobre 2009 per Euro 2247,00, a fronte della quale era pacifico che il B. aveva ricevuto soltanto Euro 447,70;

-) che tra la società International C. S.a.s. di C.M. & F. ed il G. era stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione in forza del quale quest’ultimo era stato investito della gestione del ramo d’azienda relativo anche alla gestione della ricevitoria, trovando per conseguenza applicazione l’art. 2251 c.c. in forza del quale i terzi acquistano diritti soltanto verso l’associante, che rimane l’unico titolare dell’attività di impresa;

-) che la società non aveva offerto alcuna prova circa l’avvenuto pagamento della vincita;

-) che fosse infondata la doglianza relativa l’omessa pronuncia sulla domanda di regresso formulata dalla società nei confronti del G., presupponendo essa la prova della specifica responsabilità del associato in partecipazione in ordine alla violazione degli obblighi contrattuali, prova che la società non aveva fornito di modo che la richiesta di condanna doveva ritenersi implicitamente rigettata dal Giudice di pace.

4. Contro la sentenza International C. S.a.s. di C.M. & F. ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti tre motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2549 – 2551 e 2552 c.c. in relazione all’art. 1362 c.c. e all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al contratto di associazione in partecipazione ed alla valutazione della volontà ed alla condotta delle parti. Falsa rappresentazione dei fatti.

Si sostiene che il G. aveva la gestione esclusiva del ramo d’azienda, della qual cosa erano al corrente gli utenti della ricevitoria, mentre la società provvedeva al pagamento delle vincite solo allorchè non vi fosse denaro contante in cassa, denaro che nel caso di specie vi era, o la vincita ammontasse ad un importo rilevante, pagamento che in tal caso avveniva in breve tempo.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia e correlata insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di appello sul punto in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si censura l’affermazione del Tribunale secondo cui il giudice di pace avrebbe rigettato la domanda di regresso, sull’assunto, secondo la ricorrente errato, che non fosse stata comprovata un’esclusiva responsabilità del G. nella causazione dell’evento.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1309 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.

Si sostiene che dal borderò risultava che la vincita era stata pagata, che il G. aveva effettuato un riconoscimento di debito che aveva efficacia probatoria contro di lui, ma non nei confronti della società, e che era il B. a dover fornire la prova di non aver riscosso tutta la vincita.

5. Il ricorso è inammissibile.

Vale anzitutto osservare che la società ricorrente ha spiegato tre motivi tutti cumulati, e che il cumulo dei motivi è permesso, purchè la formulazione consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi singolarmente numerati (Cass. S.U., n. 9100/2015; Cass. 2, n. 9793/2013).

Nel caso di specie la trattazione dei vizi riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 è svolta con totale sovrapposizione dei piani, di modo da non consentire detto separato esame.

In particolare, le doglianze di cui ai nn. 3 e 4 risultano inestricabilmente collegate al denunciato vizio motivazionale in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’amministrare il materiale istruttorio, sia dal versante dell’accoglimento della domanda spiegata dal B., sia dal versante del rigetto, confermato, della domanda di regresso spiegata dalla società nei confronti del G., sul rilievo espressamente svolto dal giudice di merito della sentenza impugnata – che non risultava provata una specifica responsabilità di quest’ultimo in ordine alla violazione degli obblighi contrattuali nascenti dalla stipulazione del contratto di associazione in partecipazione.

Ma, a tal riguardo, è agevole osservare non soltanto che il vizio motivazionale è stato oggetto di doglianza erroneamente formulata secondo la previsione del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e non secondo l’attuale (tenuto conto dell’epoca di deposito della sentenza impugnata), che consente di dolersi del vizio di motivazione solo nell’ipotesi (peraltro non ricorrente nel caso in questione) in cui essa vada a collocarsi al di sotto della soglia del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), ma, soprattutto, che si versa in ipotesi di “doppia conforme” giacchè il Tribunale ha integralmente condiviso la valutazione in fatto compiuta dal Giudice di pace, con l’ulteriore conseguenza della radicale inammissibilità dell’impugnazione per vizio di motivazione in forza dell’art. 348 ter c.p.c., u.c..

Per altro verso, a voler tentare di separare il vizio di motivazione da quello di violazione di legge, è del tutto evidente che il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 3 è stato nella specie impropriamente effettuato. Vale difatti osservare che, come si premetteva, detti motivi denunciano in effetti un’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, collocandosi del tutto al di fuori del vizio di violazione di legge, giacchè nè investono direttamente l’esistenza o inesistenza delle norme richiamate nelle rispettive rubriche, ovvero l’attribuzione ad esse di un contenuto che non ha riguardo alle fattispecie nelle medesime delineate (violazione di legge in senso proprio), nè denunciano l’inquadramento della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, pur rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, ovvero la deduzione dalla norma in relazione alla fattispecie concreta di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (errore di sussunzione). Si vedano in proposito Cass., n. 18782/2005; Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016).

In definitiva, nessuno dei motivi, sotto i diversi aspetti spiegati, supera al vaglio di ammissibilità.

6. Nulla per le spese.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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