Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7822 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7822 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 3551-.2015 proposto da:
mENRCON VAI ,ER I ANO, elettivnmente domiciliinn in ROMA,
VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato SILVIA S’H ,ALI,
rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MENTI, giusta
procura speciale in calce la ricorso;

– ricorrente Contro
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOCIETA’ CATTOLICA DI
ASSICURAZIONE SOC COOP, in persona del suo legale
rappresentante e procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA MENDOLA 198, presso lo studio dell’avvocato
MARIO MATTICOLI, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/04/2016

nonché contro
BAROZZI FABIO, INAIL DI VICENZA;

– intimati avverso la sentenza n. 4/2014 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato STEFANO MENTI, difensore del ricorrente, che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI, difensore del
controricorrente, che si riporta agli scritti.

RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione :
“Nel 1999 Menegon Valeriano conveniva in giudizio Barozzi Fabio e la
Cattolica Ass.ni s.p.a., compagnia assicuratrice per la r.ca di questi,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di
un incidente stradale verificatosi nel 1995, allorchè il Barozzi, dopo
aver superato lo scooter condotto dal Menegoni, effettuava una
manovra di svolta a destra tagliandogli la strada e provocando la caduta
del ricorrente, che riportava la distorsione della colonna vertebrale. I
convenuti chiamavano in giudizio l’Inail sul presupposto che si
trattasse di infortunio in itinere.
Il giudice di primo grado condannava i convenuti a corrispondere al
Menegon la complessiva somma di curo 41.000,00 circa.
Il Menegon proponeva appello, ritenendo che il danno fosse stato
liquidato in misura inferiore a quello effettivamente sostenuto e senza
alcuna considerazione sulle ripercussioni psicopatologiche di esso sulla
sua vita.
Ric. 2015 n. 03551 sez. M3 – ud. 11-02-2016
-2-

VENEZIA del 27/11/2013, depositata il 03/01/2014;

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 4\2014 del 3.1.2014
qui impugnata, rigettava l’appello ritenendo che tutte le conseguenze
non patrimoniali del danno fossero state adeguatamente considerate
nei limiti in cui risultavano provate, all’interno della liquidazione del
danno biologico eseguita in primo grado.

motivi : con il primo deduce la violazione o falsa applicazione di
norme di diritto, con particolare riguardo all’art. 116, comma 2 c.p.c.
nella valutazione delle risultanze della c.t.u. e con il secondo deduce la
violazione dell’art. 156 c.p.c. sempre in relazione alla valutazione delle
risultanze della c.t.u.
La Cattolica Ass.ni ha depositato controricorso, gli altri intimati
non hanno svolto attività difensive.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere rigettato.
Sia con il primo che con il secondo motivo di ricorso infatti il
ricorrente contesta le conclusioni cui è pervenuta la corte d’appello, che
ritiene abbia gravemente sottovalutato il danno subito dall’infortunato,
e soprattutto l’incidenza sotto il profilo della vita relazionale e sessuale
delle conseguenze dell’incidente.
Tuttavia, non sono riscontrabili le violazioni di legge prospettate, ma
piuttosto un tentativo di indurre questa corte a riesaminare nel merito
le risultanze processuali, attività che esula dalla sue competenze.
Con il primo motivo infatti si denuncia l’errata applicazione da parte
della corte d’appello dell’art. 116 c.p.c., che consente al giudice di
desumere argomenti di prova dal contegno delle parti, denunciando
che il giudice avrebbe fondato la sua valutazione di rigetto dell’appello
sul contegno tenuto dal danneggiato nel corso dell’unico breve
Ric. 2015 n. 03551 sez. M3 – ud. 11-02-2016
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Menegon Valeriano propone ricorso per cassazione articolato in due

colloquio avuto con il ctu. Il riferimento contenuto nell’art. 116 al
contegno tenuto dalle parti fa riferimento alle posizioni processuali da
queste assunte ed alle dichiarazioni rese direttamente in presenza del
giudice e non è pertanto pertinente.
D’altro canto quello che effettivamente si lamenta, nel corpo del

tenuto nel dovuto conto la cospicua documentazione medica prodotta
dal ricorrente.Per contro, in motivazione si dà conto del fatto che
questa valutazione sia stata effettuata dal consulente.
Con il secondo motivo poi il ricorrente denuncia la violazione dell’art.
156 c.p.c. per esser la sentenza fondata sulle risultanze della cm
espletata in primo grado, che sarebbe nulla in quanto il cm, al quale era
stato chiesto di ricostruire solo la situazione fisica del ricorrente, si
sarebbe espresso anche sulle conseguenze psicologiche dell’accaduto,
andando extra quesito e violando il principio del contraddittorio : il
Menegon aveva infatti chiesto che si tenesse conto anche del danno
psicopatologico, e tuttavia, non essendo questo aspetto stato
considerato nell’originario quesito, non aveva poi provveduto a
nominare un proprio esperto psicologo che si affiancasse al cm per
verificarne il corretto operato quanto a questo profilo.
Il motivo deve considerarsi nel suo complesso inammissibile, in quanto
il ricorrente non riproduce mai il quesito sottoposto al cm in prime
cure, per consentire a questa corte di valutare se effettivamente il
tecnico abbia sconfinato dall’incarico conferitogli, né evidenzia di aver
proposto un apposito motivo di appello sulla nullità della consulenza e
che la corte territoriale si sia pronunciata in proposito disattendendolo
o abbia omesso la pronuncia, non potendo in difetto questa Corte
pronunciare su questione nuova.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.
Ric. 2015 n. 03551 sez. M3 – ud. 11-02-2016
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motivo, è una superficialità di valutazione della ctu, che non avrebbe

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio, esaminata la memoria depositata dal ricorrente,
ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
Il ricorso va pertanto rigettato per i motivi esposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza delle
ricorrenti, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di
lite sostenute dal controricorrente, che liquida in euro 5.500,00 di cui
200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13,
comma quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Roma, 11.22016
Il Presidente
Dott

U iana Armano

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo

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