Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7822 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 05/04/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11759/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
STEP BY STEP SAS (OMISSIS) in persona della socia accomandataria
D.P.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI VIGNA FABBRI 29, presso lo studio dell’avvocato BORELLO
Francescantonio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VURCHIO MARA, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di TORINO dell’8.4.08, depositata il 13/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della Step By Step s.a.s. di Di Palma Maria Antonietta & C. (che resiste con controricorso), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Irap in relazione all’anno di imposta 1998, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente.
2. Il primo motivo (col quale si deduce il difetto di integrità del contraddittorio non essendo stati parte del processo i soci della società) è manifestamente fondato, posto che nella specie si controverte di accertamento concernente il reddito di una società di persone e che questa Corte ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto con assorbimento degli altri e la sentenza impugnata (sulla quale soltanto può pronunciare questo giudice) deve essere cassata – restando in ciò travolta anche la sentenza di primo grado – con rinvio alla C.T.P. di Torino. Atteso che la citata sentenza delle Sezioni Unite è intervenuta dopo la proposizione dell’atto introduttivo, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Torino.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011