Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7822 del 03/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 7822 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 15980-2009 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14,
presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti ;
– ricorrente –

3818

contro

TOFFOLETTI CARLA C.F. TFFCRL57R69L750M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo

Data pubblicazione: 03/04/2014

studio

dell’avvocato

BIANCO

GIUSEPPE,

che

la

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– contrari corrente –

avverso la sentenza n. 7337/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 04/07/2008 r.g.n. 5392/2005;

udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO;
udito l’Avvocato CARLONI EMANUELE per delega BIANCO
GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 15980/2009
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 22-1-2004 la RAI- Radiotelevisione Italiana s.p.a. adiva il
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione

ingiunto di pagare a Carla Toffoletti la somma di euro 171.515,75, oltre
rivalutazione interessi e spese, a titolo di risarcimento del danno, per
retribuzioni maturate dal 26-6-1998 al 26-6-2001, oltre interessi sulle somme
via via rivalutate, in forza della sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data
30-5/22-7-2003 (che aveva riconosciuto la unicità del rapporto a tempo
indeterminato dal 17-9-1987, il diritto al trattamento economico e normativo di
redattore dal 5-11-1990 con la condanna della società al pagamento delle
relative differenze e il diritto alla prosecuzione del rapporto nelle mansioni di
redattore ordinario dal 26-6-1998, con la condanna della società al risarcimento
del danno, pari alle retribuzioni limitate ad un triennio – statuizione,
quest’ultima, poi riformata in appello, con il riconoscimento di tutte le
retribuzioni maturate fino al ripristino del rapporto, con sentenza della Corte
d’Appello di Roma n. 1440/2006, la quale, da ultimo, è stata confermata da
Cass. 17-3-2010 n. 6433
Il Tribunale, con sentenza del 22-6/23-6-2004 revocava il decreto
ingiuntivo opposto e condannava l’opponente al pagamento della complessiva
somma di euro 170.581,69 oltre rivalutazione, interessi e spese.
In motivazione il giudice adito riteneva fondata la domanda della
Toffoletti, ma in relazione alle contestazioni della RAI relative alla
quantificazione del mese di dicembre 1999 ed al computo dei giorni per il mese
1

avverso il decreto ingiuntivo emesso il 4-12-2003, con il quale le era stato

di giugno 2001, riconosciute esatte dalla stessa parte opposta, revocava il
decreto ingiuntivo e condannava la RAI al minore importo di cui sopra.
Respingeva inoltre l’istanza di “emendatio libelli” presentata dalla
Toffoletti in assenza della deduzione di “gravi motivi”.

e la Toffoletti si costituiva, proponendo a sua volta appello incidentale.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 4-7-2008,
rigettava l’appello principale e quello incidentale e compensava le spese.
In particolare la Corte territoriale:
escludeva la necessarietà della sospensione del processo in attesa della
pronuncia definitiva sull’an e riteneva di poter procedere ugualmente alla
decisione
quanto alla indennità ex art. 14 dell’accordo RAI-USIGRAI la Corte
territoriale riteneva irrilevante la circostanza che la Toffoletti dal 26-6-1998
non avesse realizzato servizi radiofonici o televisivi, dal momento che il diritto
all’indennità lo aveva acquisito in precedenza e, per il passato, nemmeno
risultava che, impugnando la sentenza del Tribunale sopra citata, la società
avesse presentato uno specifico motivo di impugnazione sul punto;
quanto all’indennità di cui all’art. 5 dell’accordo RAI-USIGRAI rilevava
che era stato accertato che la Toffoletti aveva lavorato sia per il TG3 che per
programmi diversi e che in ordine alla prova del requisito dell'”aggravio di
lavoro” la lavoratrice fin dalla memoria di costituzione di primo grado aveva
dedotto che la RAI aveva riconosciuto tale prestazione a tutti i giornalisti della
redazione del TG3, evidentemente ritenendo che per la tipologia e la quantità
di lavoro tale indennità fosse sempre spettante, producendo anche un
2

Avverso tale pronuncia la RAI proponeva appello chiedendone la riforma

documento in tal senso proveniente dall’USIG-RAI (d’altra parte la società
neppure aveva spiegato quali diversi criteri fossero stati seguiti
nell’attribuzione della detta indennità, avendo comunque negato l’esistenza di
un uso aziendale in proposito);

13 del CCNLG, rilevava che nel caso in esame la sentenza del 30-5/22-7-2003
aveva riconosciuto alla Toffoletti il diritto al trattamento economico e
normativo di redattore a far data dal 5-11-1990 ed il diritto alla prosecuzione
del rapporto, nelle mansioni di redattore ordinario dal 26-6-1998, e la
pronuncia su tale aspetto era stata confermata dalla Corte d’Appello, per cui
correttamente i conteggi erano stati elaborati con riferimento alla data iniziale
di cui sopra.
Per la cassazione di tale sentenza la RAI ha proposto ricorso con quattro
motivi.
La Toffoletti ha resistito con controricorso e da ultimo con nota del 13-112013 ha depositato copia della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.
1169/2013 del 5-2/18-2-2013 notificata il 10-9-2013 e non impugnata (con la
relativa sentenza di primo grado ed il relativo decreto ingiuntivo opposto,
riguardanti il risarcimento del danno per il periodo dal 27-6-2001 al 31-52003).
All’udienza del 14-11-2013, rilevato che, a seguito del detto deposito,
avvenuto oltre il termine previsto dall’art. 378 c.p.c., si è posta l’esigenza di
garantire il contraddittorio sulla questione della rilevanza del relativo giudicato
invocato dalla Toffoletti con riferimento alla spettanza delle indennità di cui
agli artt. 5 e 14 dell’accordo integrativo RAI-USIGRAI, la Corte, visto l’art.
3

quanto, infine, al riconoscimento degli scatti di anzianità, ai sensi dell’art.

384 comma 3 c.p.c., ha riservato la decisione assegnando al P.M. e alle parti
termine per il deposito in cancelleria di osservazioni al riguardo.
Entrambe le parti hanno quindi depositato osservazioni nel termine fissato
e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16-1-2014.

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione dell’art.
295 c.p.c., in sostanza lamenta che la Corte d’Appello avrebbe errato nel non
sospendere il presente processo fino all’esito del precedente (all’epoca ancora
pendente in sede di legittimità).
Il motivo è infondato.
Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, “poiché l’art. 295
cod. proc. civ., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un
conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all’ipotesi in cui fra due cause
pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di
pregiudizialità in senso tecnico – giuridico e non già in senso meramente
logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta
nell’ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del
giudizio sull’ “an debeatur” e di quello sul “quantum”, fra i quali esiste un
rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso
applicabile l’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., il quale, in caso di
impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato
processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale
processo, e tenuto conto altresì del fatto che, a norma dell’art. 336, secondo
comma, cod. proc. civ., la riforma o la cassazione della sentenza sulran
debeatur” determina l’automatica caducazione della sentenza sul “quantum”
4

MOTIVI DELLA DECISIONE

anche se su quest’ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente
esclusione del conflitto di giudicati” (v. fra le altre Cass. S.U. 26-7-2004 n.
14060, Cass. n.ri 5162/2005, 5472/2006, 1072/227, 10185/2007, 21924/2008,

o

26435/2009, 8478/2011).

di Roma n. 1440/2006, è passata in giudicato a seguito di Cass. n. 6433/2010,
già citata.
Con il secondo e con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la Corte
d’Appello avrebbe errato sotto più profili nel ritenere dovuta alla Toffoletti
l’indennità di qualificazione professionale e l’indennità del 3% di cui
(rispettivamente) all’art. 14 e all’art. 5 dell’accordo integrativo citato.
Entrambi i motivi vanno respinti in forza del giudicato esterno di cui alla
sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1169/2013 (non impugnata) da
ultimo invocata dalla Toffoletti, con la quale, seppure con riferimento al
periodo successivo, sono state risolte in senso favorevole a quest’ultima le
medesime questioni relative, dibattute anche nella presente controversia che
concerne il periodo immediatamente precedente.
Innanzitutto non può dubitarsi della ammissibilità del deposito da ultimo
effettuato dal difensore della Toffoletti, sul quale il Collegio ha sollecitato il
contraddittorio ex art. 384 comma 3 c.p.c..
Come è stato precisato da questa Corte, infatti “nel giudizio di cassazione,
l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno,
rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel
giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato
successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un
5

Peraltro, nella fattispecie, nel frattempo, la sentenza della Corte d’Appello

elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non
identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile,

.0;4

essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi
della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un

patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di
giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”,
corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del
processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni
giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità,
collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della
ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative
volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete
garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc.
civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto
essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la
successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la
sopravvenuta formazione di una “regula iuris” alla quale il giudice ha il dovere
di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che
incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi
riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del
ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso
per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per
l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del
ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione; qualora

giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce

la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 cod. proc. civ.
per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del
contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384,
terzo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 2006, n. 40, deve

eventuali osservazioni. (v. Cass. S.U. n. 13916/2006 cit., v. anche fra le altre
Cass. 5-3-2009 n. 5360, Cass. 19-11-2010 n. 23483, Cass. 23-12-2010 n.
26041, Cass. 30-12-2011 n. 30780).
Come è stato, poi, più volte affermato da questa Corte e va qui ribadito
“qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo
rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in
giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica
ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto
fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza,
preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il
successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo
scopo ed il “petitum” del primo” (v. Cass. S.U. 16-6-2006 n. 13916, v. anche
fra le altre Cass. S.U. 17-12-2007 n. 26482, Cass. 22-4-2009 n. 9512, Cass. 1911-2009 n. 24434).
In particolare, come è stato precisato, la preclusione “opera, in riferimento
ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in
relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo
fatto costitutivo dell’intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione
giuridica” (v. fra le altre Cass. 7-4-2009 n. 8379) e “il riconoscimento della
7

assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di

capacità espansiva del giudicato, in ordine alla soluzione delle questioni di
fatto e di diritto relative al punto fondamentale comune ad entrambe la cause,
presuppone la compatibilità del giudicato con i principi fondamentali del diritto
comunitario applicabili nel caso concreto” con la conseguenza che il giudice

durata con riferimento ad un diverso periodo deve coordinare il principio del
giudicato con il principio di effettività cui è improntato il diritto comunitario,
evitando il conflitto tra l’efficacia del giudicato e l’esercizio dei diritti
riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario (cfr. Corte di Giustizia CE,
sentenza 3 settembre 2009, in causa C-2/08) (v. Cass. 25-11-2009 n. 24784).
Orbene, nella fattispecie, è evidente che gli elementi costitutivi delle
pretese delle due indennità in esame, riguardanti l’unico rapporto, risultano gli
stessi, differenziandosi soltanto per il dato temporale.
D’altra parte, sul punto la RAI (che con le osservazioni da ultimo
depositate, a ben vedere, ha replicato esclusivamente in ordine alla diversa
questione degli scatti di anzianità ed ha riconosciuto di aver lasciato passare in
giudicato la citata sentenza) neppure ha in qualche modo ipotizzato una
eventuale incompatibilità del giudicato con i principi del diritto comunitario e,
tantomeno, ha dedotto una violazione del principio di effettività.
Non vi è ragione alcuna, quindi, per dubitare della efficacia del citato
giudicato nel presente giudizio.
Infine con il quarto motivo, quanto agli scatti di anzianità, la società
ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del CNLG,
avendo la Toffoletti conseguito l’iscrizione all’albo dei giornalisti
professionisti soltanto il 12-7-1994 e, quindi, i trenta mesi di anzianità
8

successivamente adito per l’accertamento della medesima obbligazione di

professionale, previsti dalla norma collettiva, soltanto il 12-7-1997, per cui alla
data del 26-6-1998 non avrebbe maturato neppure un aumento.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo la ricorrente (che peraltro neppure indica se e con quale

7161) richiama e riporta soltanto parzialmente la normativa collettiva relativa,
che risulta, invece, riportata integralmente nel controricorso.
In sostanza la ricorrente, sostenendo che gli scatti dovevano essere
conteggiati dal trentesimo mese successivo all’iscrizione della lavoratrice
all’albo dei giornalisti, trascura del tutto che l’art. 13 comma 7 invocato (così
come la nota a verbale n. 2) prevede anche che “gli aumenti periodici al
redattore di prima nomina… decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il
diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 18 mesi di
anzianità professionale…” e che proprio su tale clausola collettiva la sentenza
impugnata ha deciso sul punto rilevando che “nel caso in esame, la sentenza
del 30-5-2003 ha riconosciuto alla Toffoletti il diritto al trattamento
economico e normativo di redattore a far data dal 5-11-1990 ed il diritto alla
prosecuzione del rapporto, nelle mansioni di redattore ordinario, dal 26-6-1998,
e la pronuncia su tale aspetto è stata confermata dalla Corte d’Appello, per cui
correttamente i conteggi sono stati elaborati in questa sede con riferimento alla
data iniziale di cui sopra”.
Ciò posto la censura risulta, poi, altresì inconferente con il decisum (e lo
stesso può dirsi anche con riguardo al quesito di diritto, formulato ex art. 366
bis c.p.c., applicabile ratione temporis)

in quanto non investe affatto la

specifica ratio decidendi della sentenza impugnata (fondata sull’originario
9

atto abbia depositato l’intero CNLG – v. fra le altre Cass. S.U. 25-3-2010 n.

giudicato sull’an e sulla fattispecie particolare della normativa collettiva
neppure presa in considerazione dalla ricorrente).
Infine, essendo il motivo inammissibile sotto i diversi profili evidenziati,
neppure possono prendersi in considerazione i rilievi, rispettivamente svolti

scatti di anzianità in concreto accolto dai giudici di merito.
Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento
delle spese del presente giudizio di cassazione in favore della Toffoletti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla Toffoletti
le spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro
3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 14 novembre 2013 e del
16 gennaio 2014.

dalle parti, nelle osservazioni da ultimo depositate, in merito al computo degli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA