Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7821 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 17247 R.G. 2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa per legge dalla Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

I.F., elettivamente domiciliato in Lamezia Terme,

alla Via Saragat 3, presso l’avv. Giuseppe Senese;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria in data 15 dicembre 2005, depositata col n.

79/11/05 il 30 dicembre 2005;

Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per essere manifestamente fondato;

udita, in Camera di consiglio, la relazione del Dott. Papa.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, indicata in epigrafe, che ha respinto il gravame dell’Ufficio di Lamezia Terme, avverso la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente I. F. – esercente attività di promotore finanziario – contro il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso dell’ IRAP versata per gli anni 1998-2001.

Con la denuncia di “violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e dell’art. 2969 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, la ricorrente censura la sentenza, per avere ignorato l’eccezione di decadenza, formulata in appello, in ordine ai rimborsi IRAP, richiesti con istanza presentata il 28 marzo 2003.

Il contribuente non svolge attività difensiva.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso, manifestamente fondato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il ricorso è manifestamente fondato.

La data di presentazione dell’istanza di rimborso (28 marzo 2003) risulta dalla sentenza impugnata, ed è agevole ipotizzare che il giudice del gravame, attraverso il rilievo “che la controversia nasce a seguito della sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 della Corte Costituzionale”, abbia inteso aderire alla impostazione del primo giudice, il quale – come si legge in ricorso – aveva espressamente, quanto erroneamente, affermato che “il termine quadriennale non può decorrere dall’anno di versamento ma dal momento in cui poteva essere presentata la domanda di rimborso e cioè dal maggio 2001, data di emissione della sentenza n. 156 della Corte Costituzionale”. Si tratta, si ripete, di impostazione erronea, come ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “la disposizione speciale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, copre l’intera area dell’indebito, prevalendo sulle comuni regole inerenti alla ripetizione di tale indebito e, in particolare, include l’ipotesi del pagamento eseguito in base ad una norma successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale” (cfr., per tutte, Cass., 5^, 10478/2000).

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito: questa è di rigetto del ricorso introduttivo, limitatamente al rimborso dell’imposta per l’anno 1998, per scadenza del termine quadriennale, avuto riguardo alla presentazione della relativa istanza soltanto il 28 marzo 2003.

Nella soccombenza della parte pubblica in relazione alle annualità restanti (1999-2001) e nella natura del vizio denunciato si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente all’anno 1998;

compensa le spese dell’intero giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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