Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7821 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2646/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.N.C., (C.F. (OMISSIS)), in persona del socio

amministratore nonchè dei soci illimitatamente responsabili:

C.A., G.A., C.R., C.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 91, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLA COCCANARI, rappresentati e difesi

dall’avvocato NINO FILIPPO MORIGGIA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

C.A., G.A., C.R. e C.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo

studio dell’avvocato MARCO BALIVA, che lo rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato FILIPPO CARIMATI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE

DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4425/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 27/11/2014 e depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La (OMISSIS) S.N.C., CO.AN., R. e L. nonchè G.A. hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 4425 depositata in data 10 dicembre 2014, con la quale la Corte di appello di Milano ha rigettato il reclamo interposto ai sensi della L. Fall., art. 18, avverso la sentenza n. 367/2014 del Tribunale di Monza con cui era stato dichiarato il fallimento della società e il fallimento in estensione delle persone fisiche in quanto soci illimitatamente responsabili.

L’intimata curatela del FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. e dei soci illimitatamente responsbili C.A., R. e L. nonchè G.A., ha resistito con controricorso con il quale ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, depositando anche memoria.

2. L’unico motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza di fallimento per violazione del diritto di difesa dei falliti, atteso che solo la società sarebbe stata convocata per l’audizione e peraltro con riferimento esclusivo alla domanda di ammissione al concordato preventivo e non anche al fallimento, dichiarato “ci sorpresa” su iniziativa del Pubblico Ministero presente in udienza, mentre i soci non avrebbero avuto alcuna comunicazione della possibilità di un loro fallimento in estensione.

3. – Il motivo è infondato, dovendosi affermare che la declaratoria di fallimento, qualora faccia seguito alla pronuncia di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa la preventiva audizione del debitore, inquadrandosi in una procedura unitaria, seppure bifasica (Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016) nella quale quest’ultimo ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al Tribunale ed il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento gli è noto fin dal momento della presentazione della domanda concordataria, sicchè lo stesso è posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa più adeguati sia in ordine all’ammissibilità della proposta, che per contrastare la richiesta di fallimento (Sez. 6-1, Ordinanza n. 25587 del 18/12/2015).

Nella specie la Corte territoriale ha accertato che l’udienza per l’audizione del debitore in Camera di consiglio era stata comunicata sia alla società che ai soci, il cui fallimento in estensione consegue ex lege alla loro posizione di soci illimitatamente responsabili.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in E 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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