Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7821 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7821 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 3371-2015 proposto da:
DI STAZIO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MERCALLI 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
TAGLIALATELA, che lo rappresenta e difende unitamente a se
stesso, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro
DE FALCO GENNARO, titolare dell’omonima ditta individuale,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO
LORETO giusta mandato a margine delle scritture difensive;

– resistente nonchè contro
WOLTERS KLUVER ITALIA SRL;

Data pubblicazione: 20/04/2016

- intimata sulle conclusioni scritte del RG. in persona del Dott. IUTA
SANLORENZO che chiede visto l’art. 380 ter cpc raccoglimento del
ricorso, con le conseguenze di legge;

depositata il 19/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
è solo presente l’Avvocato Taglialatela. Francesco difensore del
ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
esaminato il ricorso per regolamento di competenza depositato
dall’avv. Salvatore di Stazio avverso la sentenza n. 16637\2014 del
Tribunale di Napoli, emessa al termine del giudizio di primo grado tra
il di Stazio , de Falco Gennaro e la Wolters Kluver Italia s.r.l. con la
quale il giudice adito dichiarava la propria incompetenza territoriale per
essere competente in via esclusiva il Tribunale di Roma quale giudice
prescelto in via convenzionale dalle parti fissando in tre mesi il termine
per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice territorialmente
competente;
– vista la memoria difensiva depositata dal de Falco;
-vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento
impugnato;
– vista la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata sempre dal de Falco
Gennaro.

Considerato che:

Ric. 2015 n. 03371 sez. M3 – ud. 11-02-2016
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avverso la sentenza n. 16637/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI,

- nel 2008 l’avv. de Stazio conviene in giudizio davanti al Tribunale di
Napoli de Falco Gennaro e la Wolters Kluver Italia s.r.1., chiedendo
dichiararsi la nullità o annullarsi un contratto del 2003 fondato su un
modulo firmato in bianco dall’avv. de Stazio con la casa editrice de
Agostini, consegnato all’agente de Falco che lo avrebbe abusivamente

cinque anni con la rivista Repertorio del Foro Italiano, non richiesta
dall’avv. de Stazio;
– la WK in comparsa di risposta eccepiva l’incompetenza territoriale
del giudice adito, per essere competente in via esclusiva, in virtù di
clausola espressamente sottoscritta dalle parti, il Tribunale di Roma;
-dapprima il giudizio veniva trasferito alla sede distaccata di Afra.gola,
ove aveva sede la ditta individuale del de Falco, quindi nel 2014 il
Tribunale di Napoli adito dichiarava l’incompetenza territoriale del
giudice adito in presenza del foro convenzionale del Tribunale di
Roma scelto dalle parti mediante la sottoscrizione di una apposita
clausola contrattuale, fissando termine per la riassunzione. Nella
sentenza si dava atto che la clausola di scelta del foro convenzionale
come le altre c.d.g. era riportata sul retro del foglio d’ordine
sottoscritto dall’avv.de Stazio e che lo stesso aveva sottoscritto il
contratto quale professionista. La predetta sentenza è stata impugnata
dall’avv. de Stazio con tempestivo regolamento di competenza;
– nel ricorso per regolamento di competenza si dice:
– 1) che il giudice adito, dinanzi al quale era stata sollevata fin dalla
comparsa di risposta la questione della incompetenza territoriale,
avrebbe dovuto deciderla preliminarmente, per evitare l’inutile
prosecuzione del processo dinanzi a sé se riteneva che l’eccezione di
competenza fosse fondata. Non avendo sollecitato la decisione sul
punto, e avendo proseguito l’istruttoria per ben sei anni, poteva
Ric. 2015 n. 03371 sez. M3 – ud. 11-02-2016
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riempito inserendo in esso anche la prestazione di abbonamento per

legittimamente ritenersi che egli avesse ritenuto infondata l’eccezione
di incompetenza sollevata dalla convenuta e doveva altresì ritenersi
preclusa al giudice la possibilità di spogliarsi della causa dichiarando la
propria incompetenza;
-2) che la clausola era da ritenersi nulla ed inefficace in mancanza di

che in calce all’ordine era riportata una unica formula riepilogativa in
cui si diceva “approvo specificamente le seguenti clausole tra le quali,
al n. 16 “Foro”, senza riportarne il contenuto ( presente solo nelle
allegate condizioni generali di contratto ) e senza neppure richiamare
su di esso idoneamente l’attenzione del sottoscrittore.
– il P.G. nella sua relazione concorda con il ricorrente, nel senso di
ritenere inidonea a richiamare debitamente l’attenzione del
sottoscrittore sul foro convenzionale una formula siffatta,
caratterizzata dal richiamo cumulativo di una serie di clausole, tra le
quali alcune vessatorie altre no, e conclude per raccoglimento del
regolamento.

Ritenuto che:
– preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di improcedibilità
del ricorso per tardività della iscrizione a ruolo, eseguita 1’11 febbraio
2015, ovvero il ventitreesimo giorno successivo alla notifica di esso (
effettuata il 19.1.2015) sollevata dal controricorrente de Falco, atteso
che il ricorso risulta pervenuto in cassazione ai fini della iscrizione
tempestivamente in data 6.2.2015;

la prima delle due questioni sollevate dal ricorrente è infondata,

atteso che ciò che rileva è che l’eccezione di incompetenza territoriale
sia stata tempestivamente sollevata dalla parte convenuta;
– la seconda questione è infondata, dovendosi fare applicazione del
principio di diritto fissato da Cass. n. 15278 2015 :
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una effettiva, specifica sottoscrizione, ex artt. 1341 e 1342 c.c., atteso

”L’espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo, contenuta in
un contratto bancario per adesione, presuppone una inequivoca e concorde volontà
delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed ha
natura di clausola vessatoria, sicché va specificamente approvata per iscritto,
dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a

contraddistingue la clausola, senza necessità dell’integrale trascrizione della
previsione contrattuale”. Nel caso in esame, come risulta dalle
dichiarazioni stesse del ricorrente, il foglio d’ordine reca in fondo una
clausola unica munita all’interno della quale sono indicati i numeri e
riportate le rubriche delle varie clausole per le quali è prevista una
specifica sottoscrizione, e sotto di essa la firma dell’aderente.
Va pertanto dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di
Roma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte regola la competenza dichiarando la competenza territoriale
del Tribunale di Roma. Pone a carico del ricorrente le spese sostenute
dal contro ricorrente de falco e le liquida in complessivi curo 3.200,00,
di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.

Roma, 11.2.2016
Il Presidente
Dott.ssk Uliana Armano

suscitare l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che

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