Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7821 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/04/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6254/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) (d’ora in poi detta Agenzia o

Ufficio o Amministrazione) in persona, del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Q.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato CARICATERRA

NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORE Fulvio, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 7.3.08, depositata il 04/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Antonio Fratini (per delega

avv. Fulvio Fiore) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di Q.L. (che resiste con controricorso, successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativo al 2003, la C.T.R. Lombardia riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso introduttivo.

2. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione con la quale il controricorrente deduce l’intempestività del ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta il 3.3.2009, benchè la sentenza impugnata fosse stata notificata a mezzo del servizio postale il 23.12.2008, notifica perfezionatasi il 30.12.2008.

In proposito, deve rilevarsi che il contribuente, unitamente alla memoria, quindi prima dell’adunanza, ha depositato documentazione attinente l’ammissibilità del ricorso – e in particolare copia dell’avviso di ricevimento del plico contenente la sentenza d’appello spedita per la notificazione, dal quale la stessa risulta ricevuta il 30 dicembre 2008 – documentazione notificata ex art. 372 c.p.c., mediante elenco, alla controparte, che nulla ha eccepito al riguardo.

Tanto premesso, e rilevato che il ricorso risulta consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale il 3 marzo 2009, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso suddetto per intempestività. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.700,00 di cui Euro 4.600,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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