Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7821 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7821 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 20663-2010 proposto da:
COMUNE DI LANCIANO P.I. 00091240697, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato DI
GRAVI° DARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARLINI GIOVANNI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3618

contro

FAZIA VALERIA C.F. FZAVLR59B43E435N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA N.14 (STUDIO
LEG.SINAGRA-SABATINI-SANCI),

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 03/04/2014

dell’avvocato SABATINI FRANCO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/2010 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 04/06/2010 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato GIZZI MASSIMO per delega CARLINI
GIOVANNI;
udito l’Avvocato CAMPANATI PAOLO per delega SABATINI
FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA ) che ha concluso pl)
in via principaletper l’inammissibilità, in subordine
rigetto ‘SA MCSnro,

1092/2009;

Fatto e diritto
Valeria Fazia, dipendente del Comune di Lanciano con qualifica di funzionario di
categoria D, premesso di essere stata assegnata alla posizione organizzativa di
Responsabile del servizio attività produttive con decorrenza dal 15.7.2001 fino al
31.12.2001, che l’assegnazione era stata più volte prorogata, che l’ultima proroga
prevedeva la protrazione dell’incarico sino alla definizione della dotazione organica del

settori, che con delibera della Giunta n. 494 del 26.9.2002 era stata modificata e
approvata la nuova struttura organizzativa del Comune e successivamente assegnati i
nuovi incarichi dirigenziali, che con determinazione n. 2255 del 3.10.2002 il dirigente del
settore al quale essa Fazia era assegnata, aveva revocato gli incarichi di posizione
organizzativa in virtù delle sopravvenute modifiche macrostrutturali dell’ente, chiedeva
l’accertamento della illegittimità della revoca e la condanna del Comune di Lanciano alla
corresponsione in suo favore, a titolo di mora credendi o, in subordine, di risarcimento del
danno, della retribuzione di posizione nonché la condanna al risarcimento del danno per
lesione all’immagine ed alla professionalità, da determinarsi in separata sede. Premesso
inoltre che il Comune le aveva negato il diritto alla progressione economica orizzontale
di cui all’art. 11 comma 3 contratto collettivo decentrato, sulla base dell’interpretazione
autentica di tale previsione adottata dalla Commissione Trattante e tras fusa nel verbale
in data 24.11.2003, chiedeva l’accertamento del suo diritto alla progressione economica
orizzontale e la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive da
determinarsi in separato giudizio.
Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma
della decisione, ritenuta la illegittimità della delibera di revoca, condannava il Comune di
Lanciano a corrispondere alla dipendente la retribuzione di posizione dal giorno della
revoca fino al 6.5.2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; dichiarava il
diritto della Fazia alla progressione economica orizzontale per l’anno 2002 e condannava
il Comune di Lanciano alle relative differenze retributive . Respingeva la domanda di
risarcimento del danno all’immagine e alla professionalità.
Il decisum del giudice di appello era fondato sulle seguenti considerazioni :
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Comune e alla individuazione delle figure dirigenziali correlate alla istituzione di nuovi

- l’art. 9 del ccril, il quale stabilisce che gli incarichi di posizione organizzativa
possono essere revocati con atto scritto e motivato prima della scadenza, “in
relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi”, richiede, ai fini della legittimità
della revoca, un nesso causale tra i mutamenti intervenuti nella organizzazione
dell’ente e la specifica posizione organizzativa; questa situazione non si era verificata
nel caso di specie posto che il Servizio Attività produttive al quale era preposta la

era solo stato spostato in un settore diverso. Significativa in tal senso era la
circostanza che il provvedimento di revoca era stato disposto “in attesa che
l’Amministrazione confermi o modifichi il numero e/o la distribuzione nei diversi
Servizi, delle posizioni organizzative precedentemente istituite”, e quindi non perché
la posizione organizzativa ricoperta dalla Fazia era divenuta incompatibile con le
modifiche organizzative adottate ma in attesa di future determinazioni da parte
dell’Amministrazione che avrebbero anche potuto confermare il precedente assetto;
– l’incarico di posizione organizzativa, in quanto prorogato dopo la iniziale scadenza,
doveva considerarsi come nuovo incarico, conferito sine die ; trovava pertanto
applicazione il termine massimo di durata stabilito in cinque anni dall’art. 9 del cail
con conseguente diritto della lavoratrice alla retribuzione di posizione maturata
nell’intero periodo;
– in assenza di adeguate allegazioni e prove era da escludere la sussistenza del dedotto
danno alla professionalità e all’immagine;
– era errata l’interpretazione dell’art. 11 comma 3 , del contratto collettivo decentrato,
adottata dalla Commissione Trattante con il verbale del 24.11.2003, secondo la quale
per la maturazione del diritto alla progressione economica orizzontale era necessario
fare riferimento allo svolgimento dell’incarico di posizione organizzativa nel
medesimo anno in cui veniva effettuata la valutazione . Invero, in base al tenore
letterale della previsione, al fine della progressione orizzontale, doveva ritenersi
sufficiente l’espletamento per almeno un anno dell’incarico di posizione organizzativa
potendo tale periodo collocarsi anche a cavallo di più anni, non essendo richiesta la
coincidenza dello stesso con l’intero anno solare . Era poi da evidenziare che
2

Fazio non aveva subito modifiche né quanto alla struttura né quanto alle funzioni, ma

l’Accordo di interpretazione autentica era stato adottato in assenza dei prescritti
presupposti difettando sia una controversia da dirimere sia la partecipazione di tutte
le parti stipulanti il contratto collettivo integrativo- peraltro già scaduto- visto che
erano assenti le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria. Infine, la revoca
illegittima non poteva pregiudicare il diritto della dipendente alla progressione
economica.

Lanciano. La parte intimata ha depositato controricorso.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 9 del ccril 31.3.1999 comparto Regioni —Autonomie Locali . In particolare
afferma l’errore del giudice di appello per avere interpretato la previsione collettiva nel
senso che per la revoca della posizione organizzativa non era sufficiente ogni e qualsiasi
mutamento organizzativo richiedendosi un mutamento in rapporto causale con la revoca
medesima. Sottolinea a riguardo che ogni revisione della struttura, espressione della
discrezionalità dell’ente, comporta necessariamente una rivisitazione degli obiettivi e
proprio per tale ragione il ccn1 prevede la revoca delle posizioni organizzative
anteriormente istituite. Sostiene che, in ogni caso, l’incarico di responsabile della
posizione organizzativa era venuto meno per scadenza automatica essendo lo stesso
stato assegnato fino all’emanazione del provvedimento del Sindaco di attribuzione di
nuovi incarichi dirigenziali , circostanza che si era realizzata con la delibera di Giunta n.
494 del 26.9.20024. Rileva che l’area delle posizioni organizzative introdotta dal ccn1
attiene all’ambito delle scelte discrezionali dell’Ente e che il conferimento di posizione
organizzativa è frutto di scelta ampiamente discrezionale dell’ente.
Con il secondo motivo deduce omessa e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia. Sostiene che una volta accertato che vi erano state modifiche
organizzative il giudice di appello doveva limitarsi a prenderne atto senza porre a carico
della P.A. alcun onere ulteriore. Assume inoltre, che non risponde al vero che la Giunta
comunale, con delibera in data 4.11.2003, aveva ripristinato la Posizione organizzativa
Servizio Attività Produttive. Premesso che la delibera di riferimento era quella n 551. del
28.10.03 e non quella in data 4.11.03 indicata in sentenza , parte ricorrente rileva che in
3

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato a due motivi il Comune di

virtù del nuovo riassetto organizzativo erano state istituite nuove posizioni organizzative
“ragion per cui pur volendo aderire alla tesi del giudice di secondo grado la revoca
sarebbe del tutto legittima..” Rileva ancora che dagli atti processuali risulta che il primo
conferimento dell’incarico alla Fazia reca la data del 15.7.2001 , prorogato con successivi
atti fino al 3.10.2002 , data del provvedimento di revoca . Contesta quindi che dalla
illegittimità della revoca possa discendere il diritto per cinque anni all’incarico.

correttezza della interpretazione dell’art.. 11 ccdi operata dalla Commissione Trattante,e
premessa la irrilevanza della circostanza che si fosse o meno in sede di interpretazione
autentica, osserva che, ciò che stante la poco chiara formulazione della norma, la
delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti della RSU avevano deciso di accordarsi
sulle concrete modalità di applicazione stabilendo che per il personale che aveva
ricoperto incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa l’anno di riferimento era
quello in cui veniva effettuata la valutazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Con riguardo alla censurata interpretazione
dell’art. 9 del ccn1 secondo la quale, ai fini della legittimità della revoca, si richiede una
correlazione tra la riorganizzazione dell’ente e la specifica posizione organizzativa ) si
ritiene che esattamente la Corte d’appello ha ritenuto di dare una stretta interpretazione
di una clausola di contratto collettivo concernente la revoca di un incarico non provvista
di adeguata giustificazione e quindi, se interpretata in modo esteso, tale da poter ledere
l’interesse legittimo del dipendente . In secondo luogo parte ricorrente, nel dedurre che il
provvedimento di proroga prevedeva la automatica cessazione dell’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa in conseguenza dell’attribuzione da parte del
Sindaco di nuovi incarichi dirigenziali, non chiarisce le ragioni del suo assunto, affermato
in forma apodittica . Inoltre, posto che questo profilo del motivo di ricorso si fonda sul
documento rappresentato dall’ultimo provvedimento di proroga, era onere della parte
ricorrente, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., indicare la sede processuale di merito in
cui il documento in questione risultava prodotto poiché indicare un documento significa
necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove

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In merito poi al riconoscimento della progressione economica orizzontale ribadisce la

nel processo e’ rintracciabile. (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; ord.
sez. un. n.7161 del 2010; ord. n. 17602 del 2011) e procedere alla trascrizione del suo
contenuto con riferimento alle parti oggetto di doglianza ( v. tra le altre, Cass. ord. 4220
del 2012).
In secondo luogo, nel dedurre che il provvedimento di proroga prevedeva la automatica

dell’attribuzione da parte del Sindaco di nuovi incarichi dirigenziali, non chiarisce, in
violazione del principio di autosufficienza se ed in che termini la questione era stata
dedotta nella fase di merito. Inoltre, posto che questo profilo del motivo di ricorso si
fonda sul documento rappresentato dall’ultimo provvedimento di proroga, era onere
della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., indicare la sede di merito in
cui il documento in questione risultava prodotto poiche’ indicare un documento significa
necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove
nel processo e’ rintracciabile. (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; ord.
sez. un. n.7161 del 2010; ord. n. 17602 del 2011) e procedere alla trascrizione del suo
contenuto con riferimento alle parti oggetto di doglianza ( v. tra le altre, Cass. ord. 4220
del 2012).
Il secondo motivo di ricorso è i inammissibile. In primo luogo si rileva che in relazione ai
documenti sui quali esso si fonda, parte ricorrente, in violazione del disposto dell’art.
366, n. 6 cod. proc. civ., omette di indicare sia la sede di merito nel quale lo specifico
documento risulta prodotto sia di riportarne il contenuto. Tale omissione concerne il
contratto integrativo, la delibera della giunta comunale che si assume avere istituito
nuove posizioni organizzative, il verbale della Commissione Trattante, i provvedimenti
di proroga dell’incarico.
In secondo luogo gli argomenti spesi per contrastare la interpretazione dell’art. 11 del
contratto integrativo fatta propria dalla Corte di appello, non individuano alcuna
specifica violazione dei criteri legali di interpretazione ma si limitano a rinviare al verbale
di interpretazione autentica della Commissione Trattante.
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cessazione dell’incarico di Responsabile di posizione organizzativa in conseguenza

Le residue censure si risolvono in affermazioni apodittiche quali il riferimento al
carattere fiduciario e temporaneo degli incarichi di dirigenza o la abnormità del
riconoscimento per circa sette anni dell’incarico di posizione organizzativa che in
ragione della loro genericità risultano inidonee ad incidere sulle ragioni a base della
decisione .

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida
in € 3500,00 per compensi professionali e in € 100,00 per esborsi.

Roma 10 dicembre 2013

Il ricorso va pertanto respinto .

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