Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7820 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 31/03/2010), n.7820
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AUTOTEK ITALIA DI SINELLI EDOARDO SAS, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PASTEUR 5, presso lo studio dell’avvocato GIANNUBILO ENRICO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 198/2001 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,
depositata il 17/12/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per
l’inammissibilità.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il 3.3.2009 questa Corte con ordinanza ha disposto l’integrazione del contraddicono nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale litisconsorte necessario ed ordinato la notifica del ricorso introduttivo allo stesso entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della stessa;
che tale dispositivo era stato determinato dal fatto che la Corte aveva rilevato che il ricorso era stato proposto irritualmente nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate, la quale non aveva partecipato a nessuna delle fasi del giudizio di merito in quanto il procedimento d’appello – introdotto il 28.7.2000, cioè prima della data di operatività delle agenzie fiscali – si era svolto correttamente nei soli confronti dell’Ufficio periferico del Ministero dell’Economia e delle Finanze senza l’intervento dell’Agenzia; che il citato Ministero non era mai stato estromesso dal giudizio nè esplicitamente nè implicitamente.
La Corte aveva inoltre ritenuto che il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all’Agenzia delle Entrate, di cui alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 300 del 1999, costituisce un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguente possibilità di esercitare la vocativo in jus sia nei confronti del solo Ministero dell’Economia e delle Finanze sia di questo unitamente all’Agenzia delle Entrate anche per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione;
che tale ordinanza è stata regolarmente notificata; che il ricorrente non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
ritenuto che ciò determina l’inammissibilità del ricorso;
che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010