Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7820 del 27/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.27/03/2017), n. 7820
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 882/2015 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – Agente per la Riscossione per la
provincia di Palermo, C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
LAURA FIRINU, giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto n. 5482/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, emesso il
31/07/2014 e depositato il 12/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Con decreto n. 1415/2014, depositato in data 12 novembre 2014, il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Riscossione Sicilia S.P.A. contro il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento (OMISSIS) in liquidazione.
Avverso il citato provvedimento Riscossione Sicilia S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’intimata curatela non ha svolto difese.
2. – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio identificato nella documentazione allegata in atti che dimostrava l’avvenuto pagamento di alcune cartelle esattoriali, pagamento idoneo come tale ad interrompere la prescrizione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge nella parte in cui il Tribunale aveva negato la natura interruttiva del pagamento parziale del debito.
3. – I due motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4324), il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione “in acconto”, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Sentenza n. 14927 del 2010; Ordinanza n. 24555 del 2010).
Nella specie il Tribunale, conformandosi ai principi sopra esposti, ha espressamente esaminato la rilevanza di pagamenti delle cartelle esattoriali, giungendo ad escludere la natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione in sè nè apparente nè illogica e, come tale, incensurabile in questa sede.
4. – Nulla per le spese.
PQM
rigetta il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017