Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7820 del 03/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7820 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 20662-2010 proposto da:
COMUNE DI LANCIANO P.I. 00091240697, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato DI
GRAVI° DARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARLINI GIOVANNI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3617

DI

CASTELNUOVO

LUCIANA

C.F.

DCSLCN56D48Z614T,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA N.14
(STUDIO LEG.SINAGRA-SABATINI-SANCI), presso lo studio

Data pubblicazione: 03/04/2014

dell’avvocato SABATINI FRANCO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 719/2010 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 04/06/2010 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato GIZZI MASSIMO per delega CARLINI
GIOVANNI;
udito l’Avvocato CAMPANATI PAOLO per delega SABATINI
FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA ) che ha concluso pUT3
in via principale per l’inammissibilità ) in subordine I
rigettolki MCV,0› ,

1093/2009;

Fatto e diritto
Luciana Di Castelnuovo, dipendente del Comune di Lanciano con qualifica di
funzionario di categoria D, premesso di essere stata assegnata alla posizione
organizzativa di Responsabile Servizi scolastici e Asili con decorrenza dal 16 giugno
.2000 fino al 31.dicembre 2001 , che l’assegnazione era stata più volte prorogata, che
l’ultima proroga prevedeva la protrazione dell’incarico sino alla definizione della

alla istituzione di nuovi settori, che con delibera della Giunta n. 494 del 26.9.2002 era
stata modificata e approvata la nuova struttura organizzativa del Comune e
successivamente assegnati i nuovi incarichi dirigenziali, che con determinazione n. 2283
del 4.10.2002 il dirigente del settore, al quale essa Di Castelnuovo era assegnata, r aveva
revocato gli incarichi di posizione organizzativa in virtù delle sopravvenute modifiche
macrostrutturali dell’ente, chiedeva l’accertamento della illegittimità della revoca e la
condanna del Comune di Lanciano alla corresponsione in suo favore, a titolo di mora

credendi o di risarcimento del danno, della retribuzione di posizione, dalla data della
revoca fino alla restituzione alla posizione organizzativa, nonché la condanna al
risarcimento del danno per lesione all’immagine ed alla professionalità, da determinarsi
in separata sede. Premesso inoltre che il Comune le aveva negato il diritto alla
progressione economica orizzontale di cui all’art. 11 comma 3 contratto collettivo
decentrato, per l’anno 2002 ,sulla base dell’interpretazione autentica di tale previsione
adottata dalla Commissione Trattante e trasfusa nel verbale in data 24.11.2003, che tale
condotta era illegittima sotto diversi profili, chiedeva l’accertamento del suo diritto alla
progressione economica orizzontale e la condanna dell’ente al pagamento delle
differenze retributive da determinarsi in separato giudizio . Il Tribunale respingeva la
domanda. La Corte di appello dell’Aquila, in parziale riforma della decisione, ritenuta la
illegittimità della delibera di revoca, condannava il Comune di Lanciano a corrispondere
alla dipendente la retribuzione di posizione dal giorno della revoca fino al 6.5.2007,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; dichiarava il diritto della Castelnuovo alla
progressione economica orizzontale per l’anno 2002 e condannava il Comune di

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dotazione organica del Comune e alla individuazione delle figure dirigenziali correlate

Lanciano alle relative differenze retributive da determinarsi in separata sede .
Respingeva la domanda di risarcimento del danno all’immagine e alla professionalità.
Il decisurn del giudice di appello era fondato sulle seguenti considerazioni :
– l’art. 9 del ccnl, il quale stabilisce che gli incarichi di posizione organizzativa
possono essere revocati con atto scritto e motivato prima della scadenza, “in
relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi”, richiede, ai fini della legittimità

dell’ente e la specifica posizione organizzativa ; questa situazione non si era verificata
nel caso di specie posto che i mutamenti organizzativi non avevano inciso sulla unità
operativa Servizi Scolastici ed Asili Nido la quale non aveva subito modifiche né
quanto alla struttura né quanto alle funzioni, ma era solo stata spostata in un settore
diverso. Significativa in tal senso era la circostanza che il provvedimento di revoca era
stato disposto “in attesa che l’Amministrazione confermi o modifichi il numero e/o
la distribuzione nei diversi Servizi, delle posizioni organizzative precedentemente
istituite” e quindi non perché la posizione organizzativa ricoperta dalla dipendente
era divenuta incompatibile con le modifiche organizzative adottate, ma in attesa di
future determinazioni da parte dell’Amministrazione che avrebbero anche potuto
confermare il precedente assetto;
– l’incarico di posizione organizzativa, in quanto prorogato dopo la iniziale scadenza,
doveva considerarsi come nuovo incarico, conferito

sine die; trovava pertanto

applicazione il termine massimo di durata stabilito in cinque anni dall’art. 9 del cali
con conseguente diritto della lavoratrice alla retribuzione di posizione maturata
nell’intero periodo;
– in assenza di adeguate allegazioni e prove, era da escludere la sussistenza del
dedotto danno alla professionalità e all’immagine;
– era errata l’interpretazione dell’art. 11 comma 3 , del contratto collettivo decentrato,
adottata dalla Commissione Trattante con il verbale del 24.11.2003, secondo la quale
per la maturazione del diritto alla progressione economica orizzontale era necessario
fare riferimento allo svolgimento dell’incarico di posizione organizzativa nel
medesimo anno in cui veniva effettuata la valutazione . Invero, in base al tenore
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della revoca, un nesso causale tra i mutamenti intervenuti nella organizzazione

letterale della previsione, al fine della progressione orizzontale, doveva ritenersi
sufficiente l’espletamento per almeno un anno dell’incarico di posizione organizzativa
potendo tale periodo collocarsi anche a cavallo di più anni, non essendo richiesta la
coincidenza dello stesso con l’intero anno solare o con l’anno di riferimento in cui
viene effettuata la valutazione. Era poi da evidenziare che l’Accordo di
interpretazione autentica era stato adottato in assenza dei prescritti presupposti

stipulanti il contratto collettivo integrativo- peraltro già scaduto-, visto che erano
assenti le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria. Infine, la revoca illegittima
non poteva pregiudicare il diritto della dipendente alla progressione economica.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato a due motivi il Comune di
Lanciano. La parte intimata ha depositato controricorso.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 9 del cali 31.3.1999 comparto Regioni —Autonomie Locali . In particolare
afferma l’errore del giudice di appello per avere interpretato la previsione collettiva nel
senso che per la revoca della posizione organizzativa non era sufficiente ogni e qualsiasi
mutamento organizzativo richiedendosi un mutamento in rapporto causale con la revoca
medesima. Sottolinea a riguardo che ogni revisione della struttura, espressione della
discrezionalità dell’ente, comporta necessariamente una rivisitazione degli obiettivi e
proprio per tale ragione il ccril prevede la revoca delle posizioni organizzative
anteriormente istituite. Sostiene che, in ogni caso, l’incarico di responsabile della
posizione organizzativa era venuto meno per scadenza automatica essendo lo stesso
stato assegnato fino all’emanazione del provvedimento del Sindaco di attribuzione di
nuovi incarichi dirigenziali , circostanza che si era realizzata con la delibera di Giunta n.
494 del 26.9.20024. Rileva che l’area delle posizioni organizzative introdotta dal cali
attiene all’ambito delle scelte discrezionali dell’Ente e che il conferimento di posizione
organizzativa è frutto di scelta ampiamente discrezionale dell’ente.
Con il secondo motivo deduce omessa e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia. Sostiene che una volta accertato che vi erano state modifiche
organizzative il giudice di appello doveva limitarsi a prenderne atto senza porre a carico
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difettando sia una controversia da dirimere sia la partecipazione di tutte le parti

della P.A. alcun onere ulteriore. Assume inoltre, che non risponde al vero che la Giunta
comunale, con delibera in data 4.11.2003, aveva ripristinato la Posizione organizzativa
Servizi Scolastici e Asili Nido la quale, invece, era stata ripristinata addirittura dopo un
anno dalla revoca, senza peraltro essere attribuita ad alcun dipendente.. Contesta in ogni
caso che dalla illegittimità della revoca possa discendere il diritto per cinque anni
all’incarico, erroneamente ritenuto attribuito sine die . In merito poi al riconoscimento

dell’art.. 11 ccdi operata dalla Commissione Trattante e, premessa la irrilevanza della
circostanza che si fosse o meno in sede di interpretazione autentica, osserva che stante
la poco chiara formulazione della norma, la delegazione di parte pubblica ed i
rappresentanti della RSU avevano deciso di accordarsi sulle concrete modalità di
applicazione stabilendo che per il personale che aveva ricoperto incarichi dirigenziali e
di posizione organizzativa, l’anno di riferimento era quello in cui veniva effettuata la
valutazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Con riguardo alla censurata interpretazione
dell’art. 9 del cali secondo la quale, ai fini della legittimità della revoca si richiede una
correlazione tra la riorganizzazione dell’ente e la specifica posizione organizzativa si
)
ritiene che esattamente la Corte d’appello ha ritenuto di dare una stretta interpretazione
di una clausola di contratto collettivo concernente la revoca di un incarico non provvista
di adeguata giustificazione e quindi, se interpretata in modo esteso, tale da poter ledere
l’interesse legittimo del dipendente. In secondo luogo parte ricorrente, nel dedurre che il
provvedimento di proroga prevedeva la automatica cessazione dell’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa in conseguenza dell’attribuzione da parte del
Sindaco di nuovi incarichi dirigenziali, non chiarisce le ragioni del suo assunto, affermato
in forma apodittica . Inoltre, posto che questo profilo del motivo di ricorso si fonda sul
documento rappresentato dall’ultimo provvedimento di proroga, era onere della parte
ricorrente, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., indicare la sede processuale di merito in
cui il documento in questione risultava prodotto poiche’ indicare un documento significa
necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove

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della progressione economica orizzontale ribadisce la correttezza della interpretazione

nel processo e’ rintracciabile. (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; ord.
sez. un. n.7161 del 2010; ord. n. 17602 del 2011) e procedere alla trascrizione del suo
contenuto con riferimento alle parti oggetto di doglianza ( v. tra le altre, Cass. ord. 4220
del 2012).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo si rileva che in relazione ai

366, n. 6 cod. proc. civ., omette di indicare sia la sede di merito nel quale il documento
risulta prodotto sia di riportarne il contenuto. Tale omissione concerne il contratto
integrativo, la delibera della giunta comunale che si assume avere istituito nuove
posizioni organizzative, il verbale della Commissione Trattante , i provvedimenti di
proroga dell’incarico. In secondo luogo gli argomenti spesi per contrastare la
interpretazione dell’art. 11 del contratto integrativo fatta propria dalla Corte di appello,
non individuano alcuna specifica violazione dei criteri legali di interpretazione ma si
limitano a rinviare al verbale di interpretazione autentica della Commissione Trattante..
Le residue censure si risolvono in affermazioni apodittiche quali il riferimento al
carattere fiduciario e temporaneo degli incarichi di dirigenza o la abnormità del
riconoscimento per circa sette anni dell’incarico di posizione organizzativa, che in
ragione della loro genericità risultano inidonee ad incidere sulle ragioni a base della
decisione di appello.
Il ricorso va pertanto respinto .Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida
in € 3500,00 per compensi professionali e in € 100,00 per esborsi.
. Roma 10 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente.

/Q C0,9
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documenti sui quali esso si fonda, parte ricorrente, in violazione del disposto dell’art.

11 F

positato n Ci
og i, 4.121141 4
. Il Funtonalio Giudiziario
4’74 g
GRANATA

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