Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 782 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 14/01/2011), n.782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.B.D., titolare della Ditta CONFEZIONI C.B. di

COSTANTE BACCO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI

VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato PETRINI MARCO, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9/2006 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 28/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PETRINI MARCO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. C.B.D. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha depositato atto di costituzione) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di irrogazione di sanzioni amministrative D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 3 conv. in L. n. 73 del 2002 in relazione al ritrovamento, in occasione dell’accesso della G.d.F., in azienda, di dodici lavoratrici non registrate sul libro matricola – la C.T.R. Puglia accoglieva solo parzialmente l’appello del contribuente, in particolare evidenziando che nella specie si trattava di violazioni alle quali era collegata l’applicazione di sanzioni distinte per ciascuna delle lavoratrici onde non poteva ritenersi applicabile il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 richiamato dalla L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 5 il ricorrente si duole della mancata applicazione dell’istituto del cumulo giuridico per il concorso materiale omogeneo di violazione.

La censura e’ fondata, posto che nella specie trova applicazione la disciplina del cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni stabilita dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 per l’ipotesi di pluralita’ di infrazioni alla medesima disposizione, realizzate anche con piu’ azioni od omissioni.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Puglia.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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