Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7819 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29488/2014 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII

466, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SALVATORE COSSA, che lo

rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, C.F. (OMISSIS), in persona dei Commissari

Straordinari e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale allegata al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 495/2014 del TRIBUNALE di ROMA, emessa il

30/10/2014 e depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con decreto n. 495/2014 depositato in data 17 novembre 2014 il Tribunale di Roma (procedimento n. 38233/2012 R.G.), ha rigettato l’opposizione proposta da O.P. avverso lo stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.P.A. in relazione al mancato computo ai fini del calcolo del T.F.R. delle voci “indennità estero”, “fringe benefit per alloggio” e “rimborso tasse”.

Avverso tale pronuncia O.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, resistito dalla procedura concorsuale con controricorso.

2. Il motivo di ricorso lamenta la violazione di legge commessa dal Tribunale consistita nell’avere erroneamente interpretato il CCNL per il personale delle aziende di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, ritenendo le suddette voci di natura risarcitoria del disagio estero e non già retributive e quindi utilmente computabili ai fini del calcolo del TFR.

La procedura ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di cui ha chiesto comunque il rigetto.

3. Il motivo è infondato, atteso che, come questa Corta ha avuto modo di chiarire (Cass. 19 marzo 2014, n. 6332), l’onere della prova della natura retributiva degli emolumenti percepiti all’estero, quale fatto costitutivo della domanda di integrazione del T.F.R., incombe sul lavoratore ed è assolto con l’allegazione di conteggi solo se questi non siano specificamente contestati dal datore di lavoro, dovendo in caso contrario essere fornita prova – anche presuntiva – della funzione retributiva delle indennità percepite.

Nella specie, il Tribunale ha motivato il proprio convincimento facendo proprie le risultanze della consulenza tecnica disposta in causa, argomentando con giudizio in fatto – insindacabile in questa sede – l’esclusione della natura retributiva degli emolumenti in questione.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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