Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7819 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7819 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 2678-2015 proposto da:
GIANNorn ERINA, PORCARO ARN ALDO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CAMPO DI MARZI() 69, presso Io studio
dell’avvocato VINICIO D’ALESSANDRO, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE BARTOLINI, VANDA
PULA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti nonché contro
GREPPI BRUNO, GIANNOTTI ROSA, DE PALMA
ELISABEI1A DE PALMA RITA, DE PALMA DOROTEA;
,

intimati

avverso la sentenza n. 948/2013 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 19/06/2013, depositata il 06/12/2013;

Data pubblicazione: 20/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’
11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione :
“Nel 2001 Greppi Bruno proponeva azione di simulazione assoluta

del suo debitore nei confronti degli atti con i quali il suo debitore De
Palma Giuseppe, insieme alla moglie Giannotil Rosa, aveva venduto a
Porcaro Arnaldo e Giannotti Erina un appartamento in Comune di
Pennabirilli e a Giannotti Loris altro appartamento sito nella medesima
località.
Il Tribunale di Pesaro nel 2007 dichiarava la simulazione assoluta
degli atti di compravendita.
La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 948\2013 qui
impugnata, rigettava l’appello degli acquirenti.
Porcaro Arnaldo e Giannotti Erina propongono un motivo di
ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 948 del 6.7.2013 della
Corte d’Appello di Ancona, con il quale denunciano l’omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Gli intimati Greppi Bruno, De Palma Dorotea, De Palma
Elisabetta, De Palma Rita, Giannotti Rosa non hanno svolto attività
difensiva.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli arti. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere rigettato.
ricorrenti denunciano l’esistenza di un vizio di motivazione nella
sentenza impugnata, a causa dell’omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio fatto oggetto di discussione tra le parti.
Ric. 2015 n. 02678 sez. M3 – ud. 11-02-2016
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e in subordine azione revocatoria limitatamente alla quota di proprietà

In effetti, lamentano che la corte d’appello confermando pienamente la
decisione di primo grado, abbia accolto l’azione di simulazione assoluta
degli atti di vendita proposta dal creditore del venditore, Greppi
Bruno, sulla base di semplici presunzioni, che ha ritenuto gravi, precise
e concordanti, quali :

consistente nel privare il creditore della possibilità di soddisfare
esecutivamente il suo credito;
– il rapporto di parentela tra venditore e acquirenti, in entrambi gli atti;
-la mancanza di prova circa l’effettivo pagamento del prezzo;
-la mancanza di prova circa l’immissione in possesso.
Addebitano alla corte territoriale di non aver adeguatamente
considerato altri fatti rilevanti ed inoppugnabili, quali:
-il fatto che il venditore De Palma dopo le due vendite fosse ancora
proprietario di un altro appartamento;
– il fatto che il De Palma prima e poi i suoi eredi siano titolari di un
consistente patrimonio immobiliare;
-il fatto che i testi avessero dichiarato che i due appartamenti erano
stati posti in vendita da diversi anni;
– il fatto che vi fosse in atti la prova del pagamento del prezzo
(risultante sempre dalle dichiarazioni di alcuni testi);
-il fatto che gli acquirenti Porcaro avessero commissionato ad un
tecnico lo svolgimento della pratica di accatastamento degli immobili.
Il ricorso si appalesa infondato.
I ricorrenti lamentano in effetti che svariate e rilevanti circostanze di
fatto non siano state tenute nel debito conto da parte della corte
d’appello nella formazione del suo convincimento, e che ciò l’abbia
portata a rigettare, anziché accogliere, l’appello come avrebbe potuto e
dovuto fare se le avesse tenute nella debita considerazione.
Ric. 2015 n. 02678 sez. M3 – ud. 11-02-2016
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– la sussistenza di uno scopo nel creare l’apparenza della alienazione

Delle varie circostanze, le prime due sono elementi fattuali meramente
indicati dai ricorrenti i quali non precisano neppure se la loro esistenza
facesse parte dei fatti di causa, ovvero se e quando, nel corso del
giudizio di merito, ebbero ad allegare, e provare, che il venditore pur
dopo i due atti di alienazione fosse ancora proprietario di un

appartamento e avesse ancora un cospicuo patrimonio immobiliare (
del quale non specificano neppure la composizione) in tal modo
introducendo questi elementi di fatto all’interno del thema decidendum.
Di esse non si può pertanto tenere alcun conto.
Le altre circostanze non rientrano nella nozione di “omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti” , in quanto si tratta di elementi istruttori raccolti dal giudice, non
riprodotti neppure dai ricorrenti nella loro integralità e nel rispetto
dell’onere di fornire precisa indicazione della collocazione delle
dichiarazioni testimoniali negli atti di causa e non ritenuti
evidentemente decisivi dalla corte d’appello ai fini della formazione del
proprio convincimento.
Peraltro, la critica rivolta alla motivazione rimane del tutto astratta in
quanto i ricorrenti non evidenziano neppure i passi della motivazione
ove essa sarebbe carente ma si limitano a non condividerla,
proponendo una propria alternativa versione dei fatti che si fonda sugli
elementi istruttori che a loro volta hanno ritenuto di privilegiare.
Deve invece in questa sede ribadirsi che l’omesso esame del fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato
dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della
prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul
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i, i

vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti
costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della
Corte di cassazione nell’accezione di “omessa motivazione” sulla
intera controversia o su una o più individuate questioni sottoposte alla
decisione della corte territoriale, che non è in questa sede neppure

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione stessa.
Il ricorso va pertanto rigettato per i motivi esposti.
Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del
ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13,
comma quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Roma, 11.2.2016
11 Presidente
Dott.ssa Uliana Armano
Ric. 2015 n. 02678 sez.
-5-

1t02-2016

prospettata.

IN CANCE.LIIRIP,

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