Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7819 del 14/04/2020

Cassazione civile sez. I, 14/04/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 14/04/2020), n.7819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13929/2019 proposto da:

B.I.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Mario Novelli, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 3647/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

il 16/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

B.I.A., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile e privo di coerenza interna e con circostanziato il racconto del richiedente – il quale aveva riferito di essere fuggito perchè omossessuale ed in particolare aveva narrato di essere fuggito dopo essere stato malmenato dagli abitanti del villaggio che avevano scoperto la sua omosessualità -.

Sulla scorta di tale considerazione ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Il Tribunale, inoltre, avendo consultato le COI afferenti alla situazione socio/politica della Sierra Leone, ha escluso che in detta regione vì fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.Lgs. cit..

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè non erano emerse situazioni soggettive di particolare vulnerabilità rilevanti ai sensi della normativa invocata, nè un certo grado di integrazione sociale.

Il richiedente propone ricorso articolato in sei mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951.

1.2. Con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e).

Il ricorrente trattando congiuntamente i due motivi, si duole che non sia stato adeguatamente valutato il rischio di essere condannato a morte o di subire trattamenti degradanti, una volta tornato in Patria, a causa del suo orientamento sessuale.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Il ricorrente si duole della valutazione di non credibilità e lamenta la mancata attivazione di poteri officiosi di indagine sulla situazione generale del Paese di provenienza, posto che l’omosessualità in (OMISSIS) è sanzionata con pena detentiva che può giungere fino all’ergastolo.

1.4. I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili perchè, lungi dal confrontarsi con la statuizione impugnata di non credibilità circa le ragioni della fuga, sollecitano un sindacato di fatto conforme alla personali aspettative del ricorrente, inammissibile in sede di legittimità.

Nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente non ha indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che la censura non risponde nemmeno al modello legale del vizio denunciato e si palesa del tutto generica (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività non solo perchè l’approfondimento istruttorio vi è stato, ma anche perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019), nè la loro tempestiva deduzione dinanzi al giudice di merito.

2.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in ragione del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, nonostante la sua condizione omossessuale ed il rischio di essere sottoposto a trattamenti disumani o digradanti.

2.2. Con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, lamentando una insufficiente istruttoria sulla situazione oggettiva della regione di provenienza.

2.3. I motivi quarto e quinto, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, vanno dichiarati inammissibili.

2.4. I motivi non si confrontano in alcun modo con la statuizione di non credibilità circa le ragioni della fuga e le censure sono formulate in termini del tutto astratti, mediante la riproduzione di norme e precedenti giurisprudenziali, ma non dei pregressi atti di giudizio nei loro passaggi significativi ed individualizzanti il tema in esame, e non consentono di comprendere se le questioni proposte siano state tempestivamente sottoposte al giudice di merito (Cass. n. 15430 del 13/06/2018) e se gli siano state indicate le fonti riportate in ricorso, posto che questi ha approfonditamente esaminate le COI indicate nel decreto ed ha formulato una propria articolata motivazione, escludendo anche la presenza di una situazione di violenza ed insicurezza e/o di grave instabilità nella zona della di provenienza.

3. Con il sesto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente si duole che non si sia tenuto conto della sua giovane età e dei rischi che correrebbe, una volta rimpatriato, in ragione della sua condizione di omossessuale, oltre che delle violenze subite in Libia.

Il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la statuizione impugnata, ove tali aspetti sono stati esaminati e ritenuti non sufficienti ad integrare i presupposti per la protezione richiesta in applicazione dei principi enunciati da questa Corte (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455) attesa, anche, la mancata integrazione in Italia, e sostanzialmente sollecita una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Quanto alle allegazioni circa la consumazione di violenze e torture nel Paese di transito (la Libia) – senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda – si deve osservare che tale circostanza risulta irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide, ove andrà disposto il ritorno del richiedente (Cass. n. 31676 del 06/12/2018).

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2020

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