Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7819 del 05/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/04/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3772/2009 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato

CIASCHI Stefania, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 53/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 28/03/08, depositata il 18/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. R.A. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Irpef e Ilor relativi agli anni 1997/1999, la C.T.R. Lazio dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, in quanto gli avvisi opposti erano stati notificati il 6.9.2004 (ed erano perciò divenuti definitivi il 14.11.2004) mentre il ricorso era stato proposto l’11.02.2005.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, commi 2 e 3, il ricorrente rileva di aver presentato istanza di accertamento con adesione in data 13.11.2004, con conseguente sospensione del termine per impugnare) è manifestamente fondato, posto che dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso risulta che il ricorrente propose, prima della scadenza del termine per impugnare gli avvisi de quo, istanza di accertamento con adesione, e che la proposizione di tale istanza determinò (D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comma 3) la sospensione del termine suddetto per novanta giorni, con conseguente tempestività del ricorso introduttivo.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e lai sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA