Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7819 del 05/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 05/04/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 05/04/2011), n.7819
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3772/2009 proposto da:
R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato
CIASCHI Stefania, che lo rappresenta e difende, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 53/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di ROMA del 28/03/08, depositata il 18/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. R.A. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Irpef e Ilor relativi agli anni 1997/1999, la C.T.R. Lazio dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, in quanto gli avvisi opposti erano stati notificati il 6.9.2004 (ed erano perciò divenuti definitivi il 14.11.2004) mentre il ricorso era stato proposto l’11.02.2005.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, commi 2 e 3, il ricorrente rileva di aver presentato istanza di accertamento con adesione in data 13.11.2004, con conseguente sospensione del termine per impugnare) è manifestamente fondato, posto che dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso risulta che il ricorrente propose, prima della scadenza del termine per impugnare gli avvisi de quo, istanza di accertamento con adesione, e che la proposizione di tale istanza determinò (D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, comma 3) la sospensione del termine suddetto per novanta giorni, con conseguente tempestività del ricorso introduttivo.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e lai sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011