Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7819 del 03/04/2014


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Civile Ord. Sez. L Num. 7819 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRIA LUCIA

ORD INANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27288-2010 proposto da:
MARCUZZO

MARIA

GRAZIA

C.F.

MRCGRZ67L49H823J,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PALADIN
FRANCESCO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
3597

COMUNE DI SAN DONA’ DI PIAVE C.F. 00625230271, in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 10/A, presso lo
studio dell’avvocato ORSINI ALESSANDRO, rappresentato
e difeso dagli avvocati CAFFARELLI FRANCESCO, BURAN

Data pubblicazione: 03/04/2014

FRANCO, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 87/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 13/11/2009 R.G.N. 690/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRIA;
udito l’Avvocato CAFFARELLI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
il rigetto del primo motivo, accoglimento del
secondo.

udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA

Udienza del 10 dicembre 2013 — Aula A
n. 19 del ruolo — RG n.27288/10
Presidente: Stile – Relatore: Tria

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

1.- che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 87/2009 del 13 novembre 2009, ha
respinto l’appello principale di Maria Grazia Marcuzzo e l’appello incidentale del Comune di San
Donà di Piave avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 635 del 4 agosto 2005, la quale ha
dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO con riferimento alla domanda azionata dalla
Marcuzzo e ha respinto la domanda riconvenzionale del suddetto Comune, perché priva dei requisiti
di specificità richiesti dall’art. 416 cod. proc. civ.;
2.- che la Corte territoriale ha precisato che:
a) la Marcuzzo, addetta all’Ufficio Informa-giovani, facente capo al Servizio Cultura del
Comune convenuto, lamentava che, a causa della mancata previsione nella pianta organica dell’Ente
datore di lavoro di alcun posto corrispondente alla propria specifica posizione professionale, era
stata pregiudicata nello svolgimento delle selezioni interne bandite dal Comune medesimo;
b) diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, doveva essere confermata la decisione di
primo grado ove ha ritenuto che, nella specie, la giurisdizione compete al giudice amministrativo in
quanto, sulla base del criterio del petitum sostanziale che va identificato soprattutto in funzione
della causa petendi, si deve rilevare che rispetto all’atto generale di auto-organizzazione dell’Ente
costituito dalla adeguata determinazione della pianta organica del proprio personale è da escludere
che la ricorrente possa vantare una posizione di diritto soggettivo perfetto, visto che quello in
contestazione è un provvedimento emanato nell’esercizio di potestà pubblicistiche attraverso scelte
discrezionali che non sono sindacabili da parte dell’AGO;
e) il Comune, dal canto suo, ripropone le proprie doglianze in ordine ai danni patrimoniali e al
discredito alla propria immagine subiti a causa dell’asseritamente scorretto comportamento della
dipendente, concretizzatosi in numerose azioni civili e denunce penali proposte dalla Marcuzzo;
d) come già correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, le iniziative giudiziarie
non possono essere, di per sé, fonte di responsabilità per danni ex art. 2043 cod. civ., a meno che si
dimostri l’intento doloso o il superamento dei limiti propri delle pretese fatte valere, cosa che, nella
specie il Comune interessato non ha fatto;
3.- che, per la cassazione della suddetta sentenza, Maria Grazia Marcuzzo ha proposto ricorso,
sulla
base
di due motivi e il Comune di San Donà di Piave ha resistito, con controricorso,

• depositando anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;
1

RITENUTO IN FATTO

5.- che, con il secondo motivo, si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio; b) violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., nonché degli arti. 112 e 276 cod. proc. civ.
Si rileva che la Corte d’appello — così come aveva fatto il Giudice di primo grado — ha omesso
di esaminare la seconda domanda — sicuramente devoluta all’AGO sia dal punto di vista
cronologico, sia ratione materiae — proposta nel ricorso introduttivo del giudizio, con la quale si
chiedeva l’accertamento della illegittimità dei concorsi interni banditi dal Comune di San Donà di
Piave a partire dal 1999, sostenendosi che essi si erano svolti con modalità non conformi alla legge,
soprattutto per l’assoluto privilegio attribuito nella valutazione dei candidati al requisito
dell’anzianità di servizio e rilevandosi, altresì, che la ricorrente è sempre stata esclusa da ogni
progressione di carriera, a causa del mancato inserimento in pianta organica del posto da lei
occupato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6.- che il primo motivo del ricorso pone una questione attinente il riparto di giurisdizione tra
giudice ordinario e giudice amministrativo, relativamente alla controversie riguardanti il pregiudizio
subito da un dipendente pubblico a causa della mancata adozione, da parte dell’Ente datore di
lavoro, di un provvedimento di modifica della pianta organica del personale, onde includervi un
posto corrispondente alla specifica posizione professionale dell’interessato;
7.- che, nella specie, in entrambi i gradi di merito, i Giudici hanno ritenuto che quello in
contestazione è un provvedimento emanato nell’esercizio di potestà pubblicistiche sulla base di
scelte discrezionali che non sono sindacabili da parte dell’AGO;
8.- che, anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, sembra desumersi l’orientamento
secondo cui, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, la determinazione della pianta organica
dei dipendenti rientra nelle prerogative organizzative e di programmazione del fabbisogno del
personale e delle risorse finanziarie dell’Ente titolare del rapporto di lavoro, con le relative
conseguenze in tema di riparto di giurisdizione, ex art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (arg. ex
Cass. SU 7 gennaio 2014, n. 65 e precdenti ivi richiamati);
8.- che, in conclusione, per le suesposte ragioni, appare opportuno rimettere gli atti al Primo
• Presidente di questa Corte, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.
2

4.- che, con il primo motivo, attinente alla giurisdizione, la ricorrente denuncia, in relazione
all’art. 360, n. 1, cod. proc. civ., violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 112 cod.
proc. civ. Si sostiene che, in base alle norme su richiamate, il dipendente pubblico, titolare di un
diritto soggettivo pregiudicato da un atto amministrativo (nella specie: provvedimento di adozione
della pianta organica) possa ricorrere soltanto al giudice ordinario, che ha la facoltà di disapplicare
l’atto presupposto di determinazione della pianta organica e di adottare i provvedimenti di
• accertamento, costitutivi e di condanna necessitati dalla natura dei diritti tutelati ai sensi dell’arti. 63
• del d.lgs. n. 165 del 2001 cit. Fra tali provvedimenti rientrerebbero anche le statuizione di condanna
della PA ad un fare, conseguenti alla disapplicazione (si cita Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677);

P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

Così decisso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 10 dicembre 2013.

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