Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7818 del 27/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.27/03/2017),  n. 7818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28846/2014 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI MIRACOLO, in virtù di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in

persona del suo Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ESPOSTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO VISANI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8103/2014 del TRIBUNALE di FIRLI’, emessa il

30/10/2014 e depositata il 03/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con decreto depositato in data 31 ottobre 2014 il Tribunale di l’orli (procedimento n. 5142/2013 R.G.), ha rigettato l’opposizione proposta da G.S. avverso il provvedimento del giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione con il quale il credito vantato dall’opponente, pari ad Euro 26.000,00 non era stato ammesso in difetto di prova.

Avverso tale pronuncia G.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dalla curatela fallimentare con controricorso.

2. – Il primo motivo di ricorso lamenta nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 116 c.p.c., deducendo l’omessa valutazione da parte del giudice di prove documentali offerte, dalla cui attenta analisi sarebbe stato possibile ritenere provata la sussistenza dell’accordo contrattuale di franchising di cui si discuteva in giudizio con riferimento alla somma non ammessa.

Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata assunzione di una prova testimoniale sui termini dell’accordo negoziale intervenuto con la società in bonis relativamente ai beni restituiti dal ricorrente al legale rappresentate della società poi fallita.

3. – Il ricorso va respinto.

Il primo motivo è infondato, atteso che ciò che il ricorrente contesta non è un’omessa motivazione su una domanda (su cui può lamentarsi la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) ma è la insufficienza e la erroneità della motivazione del decreto, da ritenere deducibile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

In ogni caso, il Tribunale non risulta avere omesso di valutare la documentazione in atti, avendone negato l’efficacia probatoria sia dell’accordo negoziale il cui inadempimento era stato invocato dal ricorrente, sia dell’esistenza del danno, con giudizio di fatto congruamente motivato e incensurabile in questa sede.

Il secondo motivo è inammissibile sia nella parte in cui deduce una vizio di motivazione, omettendo di individuare i fatti decisivi il cui mancato esame avrebbe configurato il vizio invocato, sia laddove deduce la violazione di legge, in tema di mancata escussione del teste sulla prova ammessa, risultando privo di autosufficienza, non indicando nè trascrivendo l’avvenuta contestazione nella precedente fase di tale vizio, che va pertanto qualificato come dedotto per la prima volta in questa sede e come tale ritenuto inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per il giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, cd agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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