Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7818 del 20/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7818 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: RUBINO LINA

sul ricorso 2615-2015 proposto da:
ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di procuratore della
Castello Finance Sri, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo
studio dell’avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE, che
la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
DE PACE MICHELINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANCW.LIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato VIII) COSVNYNO Ousta

procura a margine del controricorso;
– Cori trotkorrente

nonchè contro

Data pubblicazione: 20/04/2016

NARDO MARIA GIUSEPP.A, NARDO MICHELE, NARDO
MARIA CONCETTA, NARDO MARIA TERESA, NARDO
PIETRO, SABATINA MARIA, MA NNO MA TUA;
– intimati –

CATANZARO, depositata il 29/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato Maria Luisa Casotti Cantatore difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti.

RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione :
“Nel 1991 la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania proponeva
azione revocatoria nei confronti dei due atti con cui il debitore
principale Nardo Pietrantonio e il fideiussore Giurlanda Maria Teresa
avevano ceduto tutto il loro patrimonio immobiliare a De Pace
Michelino, Nardo Pietro, Nardo Maria Teresa e Sabatino Maria.
Il Tribunale di Vibo Valentia all’esito del giudizio di primo grado
rigettava la domanda.
Il rigetto della domanda dell’istituto di credito veniva confermato
dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1181 del 2014
qui impugnata.
L’Italfondiario propone due motivi di ricorso per cassazione
avverso la sentenza n. 1181 del 2029.7.2014.
Resiste il De Pace con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Ric. 2015 n. 02615 sez. M3 – ud. 11-02-2016
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avverso la sentenza n. 1181/2014 della CORTE D’_APPELLO di

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato
ad essere accolto.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le

Con il secondo, denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., primo
comma n. 4 in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto
connessi, e sono fondati per quanto di ragione.
Il tribunale in primo grado aveva rigettato l’azione revocatoria
proposta dall’istituto di credito ritenendo che questo non avesse
fornito la prova della persistenza del suo credito nei confronti del
debitore principale, in relazione al quale aveva ottenuto alcuni decreti
ingiuntivi, in quanto il debito, pur originariamente esistente, era stato
estinto dall’acquirente degli immobili De Pace Michelino, che aveva
versato in più riprese alla banca un importo superiore a quello
risultante dai decreti ingiuntivi.
Nell’atto di appello, la banca aveva puntualizzato che i decreti
ingiuntivi ottenuti erano tre e non due e che, effettuando i calcoli
comprensivi degli interessi di mora, il debitore principale risultava
ancora tale per un importo significativo.
A fronte di ciò, la sentenza di appello dapprima dà atto che il tribunale
abbia ritenuto correttamente che il credito posto a fondamento della
domanda fosse ormai estinto. Prosegue poi la motivazione,
rispondendo al motivo di appello di Italfondiario, con una
proposizione tronca (“Per altro verso, il richiamo ai calcok della situa.zione
debitoria di Gerlando ( rectius Giurlanda) e N ardo effettuati tra gli istituti
bancari in occasione della cessione del credito sono assolutamente inefficad dal punto
Ric. 2015 n. 02615
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sez. M3 ud. 11-02-2016

parti, ovvero la sussistenza del credito in capo all’istituto attore.

di vista probatorio, dovendosi considerare

“alla quale fa seguito soltanto

l’affermazione relativa all’esito del giudizio, nel senso del rigetto
dell’appello.
La sentenza impugnata appare in primo luogo affetta da nullità perché
priva, dal punto di vista materiale e grafico, di una parte sostanziale

del percorso seguito dalla corte d’appello per giungere alla conclusione
del rigetto dell’appello stesso. E’ nulla infatti, per violazione dell’art.
132, a 4, cod. proc. civ., la sentenza in cui sia totalmente omessa, per
materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad
argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in
fatto e in diritto, della decisione (v. Cass. n. 12864 del 2015).
Occorre dare atto peraltro che il controricorrente manipola il sopra
riportato passo della sentenza perché dopo “sono assolutamente
inefficaci dal punto di vista probatorio” pone arbitrariamente un
punto, invece di riprodurre la frase nella sua integralità, allo scopo di
farne dedurre una assertività che, essendo la frase rimasta aperta, non
esiste.
A ciò si aggiunga che, in conseguenza della omissione per la quale una
parte della motivazione è stata forse cancellata o comunque non è
riportata, è sostanzialmente mancante l’esame del fatto decisivo
consistente nella persistenza o meno del credito dei venditori Nardo
Pietrantonio e Giurlanda Maria Teresa verso l’istituto di credito,
accertamento di fatto che avrebbe dovuto esser compiuto dalla corte
d’appello previo esame dei conteggi prodotti dalla banca riportanti sia
le date di versamento dei vari acconti che gli interessi debitori.
Si propone pertanto raccoglimento del ricorso”.

Ric. 2015 n. 02615 sez. M3 – ud. 11-02-2016

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della motivazione, che la rende monca e priva della ricostruibilità logica

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione stessa.
Il ricorso va pertanto accolto per i motivi esposti, la sentenza cassata e
la causa rinviata alla Corte d’ Appello di Catanzaro che deciderà anche

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
anche per le spese alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa
composizione.
Roma, 11.2.2016
Il Presidente
Dott.-sa»…….___
Uliana Arrnano

sulle spese.

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